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Accordo concernente gli scambi commerciali tra la Svizzera e il Regno di Svezia Conchiuso il 20 giugno 1951

RU 1951 635

Traduzione1

Entrato in vigore il 1o giugno 1951

(Stato 1° giugno 1951)

Allo scopo di regolare il traffico delle merci tra la Svizzera ed il Regno di Svezia,
il Governo svizzero ed il Governo Reale di Svezia

hanno oggi convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo svedese è disposto ad autorizzare l’esportazione verso la Svizzera e il Governo svizzero ad autorizzare l’importazione nella Svizzera delle merci svedesi enumerate nell’elenco I, fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori ivi indicati. Le merci d’origine svedese non enumerate nell’elenco I possono essere esportate dalla Svezia ed importate in Svizzera, con riserva delle prescrizioni generali svedesi sull’esportazione e delle prescrizioni speciali svizzere sull’importazione.

Art. 2

Il Governo svizzero è disposto ad autorizzare l’esportazione verso la Svezia e il Governo svedese ad autorizzare l’importazione nella Svezia delle merci svizzere enumerate nell’elenco II, fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori ivi indicati.

Art. 3

Gli elenchi I (esportazione svedese nella Svizzera) e II (esportazione svizzera nella Svezia), nonchè le lettere dal N. W. 1 al N. W. 6 compreso sono parte integrante del presente accordo. Gli elenchi contengono i contingenti che saranno valevoli dal 1° giugno 1951 al 31 maggio 1952. I contingenti previsti negli elenchi I e II sono stati fissati con riserva che le due parti contraenti rimangano membri dell’Unione europea di pagamenti fino allo spirare del periodo contrattuale. Con tale riserva, i due Governi s’impegnano a rilasciare i permessi d’importazione e d’esportazione necessari.

Art. 4

I pagamenti concernenti le forniture reciproche di merci saranno eseguiti secondo le modalità fissate nell’accordo per i pagamenti firmato in data odierna.

Art. 5

È istituita una Commissione mista che si riunirà, a domanda dell’una delle parti contraenti, al fine di regolare le questioni che dovessero sorgere durante l’esecuzione del presente accordo.

Art. 6

Ogni parte contraente s’impegna a fornire all’altra, a domanda di quest’ultima, tutte le informazioni utili sul rilascio dei permessi d’importazione e d’esportazione.

Art. 7

Il presente accordo è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale. 2

Art. 8

Il presente accordo sarà messo in vigore mediante uno scambio di note tra il Governo svizzero e il Regio Governo di Svezia e sarà valevole fino al 31 maggio 1952. Nell’attesa, esso avrà provvisoriamente effetto a contare dal 1 o giugno 1951. Qualora l’accordo del 19 settembre 1950 3 per la creazione di una Unione europea di pagamenti cessasse di essere applicato, sia in generale, sia nei confronti dell’uno o dell’altro dei paesi, le parti contraenti si intenderanno sul regolamento futuro degli scambi commerciali reciproci. Fatto a Stoccolma, in doppio esemplare (in tedesco o svedese), il 20 giugno 1951.

Per il
Governo svizzero:

Dr. H. Vallotton

Per il
Governo reale di Svezia:

Oesten Undén