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0.946.297.271

Accordo
di commercio e cooperazione economica
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Araba Siriana

RU 1977 1889

Traduzione1

Concluso il 29 novembre 1976

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 settembre 1977

(Stato 30 settembre 1977)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Araba Siriana,

desiderosi d’intensificare la cooperazione economica e di sviluppare, tra i loro territori, gli scambi commerciali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti Contraenti si sforzeranno, ricorrendo a tutti i mezzi adeguati, d’intensificare gli scambi commerciali, conformemente alle leggi e alle normative vigenti in Svizzera e in Siria.

Art. 2

Le Parti Contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, per quanto concerne i diritti doganali e le relative formalità.

Tuttavia il trattamento della nazione più favorita non si estenderà alle esenzioni, alle concessioni o ai vantaggi che ciascuna Parte accorda o accorderà:

  1. ai Paesi limitrofi nel traffico di confine;
  2. ai Paesi partecipi d’un’unione doganale o d’una zona di libero scambio o d’analoga associazione regionale istituita o istituibile.

Art. 3

Le competenti autorità delle Parti Contraenti accorderanno all’importazione di prodotti originari e provenienti dall’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi terzo Paese.

Art. 4

I pagamenti tra la Svizzera e la Siria s’operano in divise convertibili.

Art. 5

Le Parti Contraenti procurano di promuovere la cooperazione nei settori economico, industriale, tecnologico e turistico, nonché nel settore, dei servizi. Esse sostengono gli sforzi fatti all’uopo dalle aziende ed organizzazioni dei due Paesi. Le realizzazioni procedenti da detta cooperazione godranno del trattamento più favorevole possibile, nel quadro delle leggi e delle normative vigenti nei due Paesi. I due Governi si accordano reciprocamente, rispettando i loro obblighi internazionali, l’assistenza necessaria per garantire i diritti derivanti dalla proprietà industriale e commerciale ed inerenti ai diritti d’autore (designazioni d’origine comprese), rispetto ai soggetti giuridici dell’altra Parte.

Art. 6

Verrà costituita una Commissione mista composta dei rappresentanti delle Parti Contraenti. Essa si adunerà, ove occorra, a domanda dell’una o dell’altra Parte, in Svizzera o in Siria, per esaminare i progressi fatti nella cooperazione economica generale, le vie ed i mezzi per il promovimento della cooperazione prospettata nell’articolo 5, come anche le difficoltà che potessero derivare dall’applicazione del presente accordo.

Art. 7

Il presente accordo s’applica anche al Principato del Liechtenstein finché questo resterà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale. 2

Art. 8

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della data dello scambio di note accertante la sua approvazione, secondo la procedura costituzionale delle due Parti Contraenti, e resterà poi in vigore per un anno. Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte non l’abbia disdetto per scritto tre mesi prima della scadenza. Fatto a Damasco, il 29 novembre 1976, in due originali, in arabo e francese. Quest’ultimo testo farà fede in caso di divergenze interpretative.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

E. Moser

Per il Governo
della Repubblica Araba Siriana:

Ammar Jammal