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Accordo di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ciad Conchiusoil 21 febbraio 1967

RU 1968 9

Traduzione1

Entrato in vigore il 31 ottobre 1967

(Stato 31 ottobre 1967)

I Governi della Confederazione Svizzera
e
della Repubblica del Ciad,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti fra i due Paesi, come pure di rinsaldare e sviluppare la cooperazione economica e tecnica nonchè gli scambi commerciali,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Cooperazione tecnica ed economica

Art. 1

I Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Ciad coopereranno e si daranno mutuo sostegno, nel quadro delle loro possibilità ed in conformità alle rispettive legislazioni, ai fini dello sviluppo economico e tecnico dei loro Paesi.

Titolo II Degli scambi commerciali

Art. 2

Le alte Parti contraenti convengono d’accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne le formalità, i diritti e le tasse doganali. I provvedimenti presi per motivi di sicurezza, d’ordine, di salute o di moralità pubblica non vengono considerati «trattamento meno favorevole» ai sensi del primo paragrafo del presente articolo.

Tuttavia questo trattamento non comprende vantaggi, concessioni ed esenzioni che ognuna delle alte Parti contraenti accorda od accorderà:

  1. ai Paesi limitrofi per il traffico frontaliero;
  2. ai Paesi che con essa partecipano ad un’unione doganale od economica o ad una zona di libero scambio già istituite o che potrebbero essere create in futuro.

Art. 3

Il Governo della Confederazione Svizzera continua ad accordare all’importazione in Svizzera dei prodotti d’origine e provenienza ciadese, segnatamente di quelli menzionati nell’elenco T, qui allegato, l’attuale ordinamento liberale.

Art. 4

Il Governo della Repubblica del Ciad autorizza l’importazione dei prodotti originari della Svizzera e provenienti da essa e in particolare di quelli menzionati nell’elenco S, qui allegato. Le merci svizzere saranno trattate come quelle originarie d’altri paesi nell’ambito dell’ordinamento dei contingenti complessivi, del programma annuo d’importazione e della regolamentazione sul commercio e sugli scambi.

Art. 5

I servizi competenti dei due Governi si comunicano vicendevolmente, per tempo, ogni utile informazione concernente gli scambi commerciali, segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e lo stato dell’impiego dei contingenti giusta i programmi d’importazione. Ogni esame del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i due Paesi si fonda, per le due Parti, sulla statistica delle importazioni.

Art. 6

I pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ciad, compresi quelli attinenti allo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati in divise convertibili.

Titolo III Della protezione degli investimenti

Art. 7

Ogni Parte contraente incoraggia, nell’ambito del proprio territorio e nella misura del possibile, gli investimenti in capitale di cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte contraente e regola tali investimenti conformemente alla legislazione in vigore.

Art. 8

Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi appartenenti direttamente o indirettamente ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società dell’una delle alte Parti contraenti godono, sul territorio dell’altra Parte, di un trattamento giusto ed equo, almeno ma non inferiore di quello riconosciuto da ciascuna di esse ai propri cittadini e ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società della nazione più favorita.

Art. 9

Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul suo territorio dai cittadini e dalle fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, e il libero trasferimento degli interessi, dividendi, diritti e altre entrate, ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del provento della stessa.

Art. 10

Nel caso d’espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi direttamente od indirettamente spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’una Parte o di altri provvedimenti di spoglio degli stessi per opera dell’altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto internazionale pubblico. L’ammontare di questa indennità, fissato al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o di altro provvedimento di spoglio, sarà pagato in moneta trasferibile, e senza ritardo ingiustificato, all’avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno essere discriminativi nè contrari a una obbligazione specifica.

Art. 11

Le controversie, fra le alte Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10, che non possano essere risolte in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale deve essere cittadino di un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorchè l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, su richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescono, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti ai paragrafi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parli, il tribunale stabilisce la sua procedura. Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 12

A richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, è adunata una commissione mista. Essa veglia sull’applicazione del presente accordo e si intende circa ogni disposizione diretta a migliorare le relazioni economiche tra i due Paesi.

Art. 13

Gli articoli da 2 a 6 sono applicabili al Principato del Liechtenstein, fin tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 2 .

Art. 14

Il presente accordo ha effetto fino al 31 dicembre 1968. Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza. Esso è provvisoriamente applicabile dalla data di sottoscrizione e entrerà in vigore definitivamente dopo che ciascuna Parte avrà comunicato all’altra d’essersi conformata alle disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali. In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 rimarranno applicabili ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della stessa. Fatto a Lagos, il 21 febbraio 1967, in due esemplari. (Si omettono le firme)

Allegato

Elenco T

Prodotti del Ciad che possono essere importati in Svizzera senza limitazione contingentale nell’ambito del vigente ordinamento Svizzero3
  1. Cotone in massa – grani e linters
  2. Arachidi non da foraggio
  3. Pelli e cuoi greggi, fra cui quelle di serpenti
  4. Datteri
  5. Gomma arabica
  6. Prodotti dell’artigianato
  7. Diversi.

Allegato

Elenco S

Importazione di prodotti svizzeri nella Repubblica del Ciad4
  1. Latticini, fra cui latte medicale, latte concentrato, sterilizzato, pastorizzato, formaggio, ecc.
  2. Prodotti chimici diversi, fra cui prodotti farmaceutici e coloranti
  3. Prodotti tessili diversi, fra cui tessuti di cotone stampati e fazzoletti da naso
  4. Materiale meccanico ed elettrico vario, fra cui macchine per scrivere e per cucire
  5. Orologi e forniture per riparazioni, comprese le pendole e le sveglie ad orologeria.
  6. Diversi, compresi i pezzi di ricambio.