Lexipedia

0.946.297.412

Accordo concernente gli scambi economici tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista Cecoslovacca Conchiuso il 7 maggio 1971

RO 1971 856

Traduzione

Entrato in vigore il 1° luglio 1971

(Stato 31 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica socialista Cecoslovacca

animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Le relazioni economiche tra i due Stati sottostanno all’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 1 (GATT) cui la Cecoslovacchia è partecipe sin dall’inizio e la Svizzera ha aderito giusta il protocollo del 1° aprile 1966 2 ; tali relazioni sottostanno pure agli altri accordi eventualmente conchiusi, nel quadro del GATT, dai due Paesi. Inoltre, il trattato di commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica cecoslovacca del 24 novembre 1953 3 conserva validità.

Art. 2

Le Parti contraenti si sforzeranno di sviluppare gli scambi delle merci tra i due Stati sulla base delle regolamentazioni in vigore in Svizzera e in Cecoslovacchia. All’uopo, terranno conto, quanto possibile, del carattere stagionale delle merci, come anche delle strutture delle importazioni e delle esportazioni dei due Paesi.

Art. 3

I due Governi annettono importanza allo sviluppo della collaborazione nel settore economico, industriale e tecnico nonché in quello terziario. Essi promuoveranno i relativi sforzi delle aziende e delle organizzazioni dei due Paesi. I prodotti e le prestazioni risultanti dalla predetta collaborazione saranno trattati quanto più favorevolmente possibile nel quadro dei disposti generali vigenti nei due Paesi. I due Governi adotteranno tutti i provvedimenti intesi ad assicurare i diritti della proprietà industriale e d’autore ai cittadini dell’altra Parte. Lo stesso vale per la protezione dell’indicazione di provenienza.

Art. 4

I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista cecoslovacca saranno effettuati conformemente al Protocollo allegato al presente accordo.

Art. 5

Sarà istituita una commissione governativa mista. Essa vigilerà sul buon funzionamento del presente accordo e ne agevolerà l’applicazione. Farà proposte e studierà misure intese ad ampliare le possibilità d’interscambio, a migliorare le relazioni economiche ed a correggere ogni eventuale disfunzione. Essa si riunirà a domanda di una delle due Parti contraenti.

Art. 6

Il presente accordo è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale 4 .

Art. 7

Il presente accordo abroga quello concernente gli scambi commerciali e il regolamento dei pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca del 22 dicembre 1949 come anche i relativi protocolli e scambi di note 5 .

Art. 8

I due Governi si notificheranno per via diplomatica il rispettivo soddisfacimento delle premesse, di attuazione e di vigenza dell’accordo, il quale entrerà poscia in vigore il 1° luglio 1971. Ove la seconda notifica fosse fatta dopo il 20 giugno 1971, l’entrata in vigore avverrebbe 10 giorni dopo il giorno della sua ricezione. L’accordo rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 1975. Tranne disdetta scritta data tre mesi almeno prima del 31 dicembre d’ogni anno, il presente accordo sarà considerato rinnovato per l’anno successivo.

In fede di che i plenipotenziari designati a questo scopo hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Praga, il 7 maggio 1971, in due originali, nelle lingue tedesca e ceca, i due testi facendo parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Raymond Probst

Per il Governo
della Repubblica socialista Cecoslovacca:

A. Killian

Protocollo
sugli scambi economici

Art. 1

Dato che l’accordo svizzero-cecoslovacco del 22 dicembre 1949 6 sugli scambi commerciali e il regolamento dei pagamenti risulta abrogato dall’accordo svizzero-cecoslovacco, firmato oggi, sugli scambi economici e che, conseguentemente, il traffico dei pagamenti reciproci avverrà in franchi svizzeri o altra moneta convertibile, i due Governi dichiarano che i pagamenti, di qualunque natura, non saranno in alcun caso sottoposti ad un regime meno favorevole di quello esistente nel momento dell’abrogazione del servizio disciplinato dei pagamenti. Questa clausola si applicherà per analogia alle possibilità di disporre di averi di qualunque natura.

Art. 2

I conti aperti in virtù del succitato accordo del 22 dicembre 1949 7 saranno liquidati ed il loro saldo messo a libera disposizione della «Ceskoslovenskà obchodni banka a. s.» giusta l’intesa da stabilirsi tra la medesima e l’Ufficio svizzero di compensazione. Fatto a Praga, il 7 maggio 1971, in due esemplari originali, ognuno dei quali in lingua tedesca e ceca, i due testi facendo parimente fede. (Si omettono le firme)