Le Parti Contraenti si sforzeranno d’agevolare e sviluppare, con tutti i mezzi adeguati, gli scambi di merci e servizi tra i due Paesi, nel quadro delle disposizioni e normative in essi vigenti.
0.946.297.581
Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina Conchiuso il 23 dicembre 1976
RU 1977 1261
Traduzione1
Entrato in vigore con scambio di note del 26 aprile 1977
(Stato 26 aprile 1977)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Tunisina,
desiderosi d’incrementare la cooperazione economica e di potenziare le relazioni commerciali su una base di parità e di reciproco vantaggio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Le Parti Contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i diritti e le formalità doganali, giusta le prescrizioni del GATT. 2 Tuttavia tal trattamento non si estende ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni che ciascuna Parte accorda, o accorderà,
- ai Paesi limitrofi, nel traffico di confine e
- ai Paesi partecipi d’un’unione doganale o di una zona di libero scambio, istituita o istituibile;
- e non si estende ai vantaggi che la Repubblica Tunisina accorda o accorderà ai Paesi del Maghreb Arabo.
Art. 3
Le Parti Contraenti esentueranno da dazi ed altri oneri, all’importazione e all’esportazione, e permetteranno che vengano riesportati gli oggetti seguenti:
- campioni e materiale pubblicitario impiegati per la propaganda commerciale, purché privi di valore commerciale o riesportati;
- merci e oggetti utilizzati in prove o dimostrazioni, purché riesportati;
- merci e oggetti utilizzati in fiere ed esposizioni, purché riesportati;
- ricambi forniti gratuitamente in sostituzione di pezzi difettosi, purché nel periodo di garanzia;
- utensili e altro materiale importati dai montatori per montaggi e riparazioni, purché riesportati;
- imballaggi contrassegnati, importati per riempitura, purché riesportati alla scadenza d’un termine stabilito.
Art. 4
Nel quadro del presente accordo, le forniture di merci e servizi vanno eseguite in base a contratti da stipularsi fra le persone fisiche e giuridiche e le società commerciali, conformemente alla normativa vigente nei due Paesi. Ciascuna Parte Contraente assicurerà, quanto possibile, il libero accesso al proprio mercato interno, per le merci originarie e provenienti dall’altra Parte. Per le merci ancora sottoposte a licenze o permessi d’importazione, le due Parti autorizzano l’importazione di quelle originarie e provenienti dall’altra Parte. Per facilitare lo sviluppo dell’interscambio, le merci dei due Paesi, particolarmente interessanti per le Parti, vengono specificate negli elenchi S e T corredanti il presente testo. Gli elenchi rivestono carattere indicativo.
Art. 5
Per favorire l’ulteriore sviluppo delle loro relazioni commerciali, ciascuna Parte accorda all’altra le necessarie facilitazioni nel partecipare alle fiere e all’organizzazione di esposizioni commerciali.
Art. 6
I pagamenti delle merci e dei servizi, nel quadro del presente accordo, vanno fatti in divise convertibili.
Art. 7
L’esame della bilancia commerciale tra i due Paesi partirà, tra l’altro, dalle statistiche delle importazioni pubblicate dai servizi ufficiali delle due Parti.
Art. 8
È costituita una Commissione mista composta dei rappresentanti delle due Parti ed incaricata di vigilare sul buon funzionamento del presente accordo. La Commissione si adunerà, a domanda dell’una o dell’altra Parte, alternativamente in Svizzera e in Tunisia. La Commissione esaminerà l’evoluzione dell’interscambio e proporrà, ove occorra, ai due Governi i provvedimenti idonei a migliorare le relazioni economiche e commerciali svizzero-tunisine.
Art. 9
Il presente accordo s’applica anche al Principato del Liechtenstein finché questo resterà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale.
Art. 10
Scaduto l’accordo, i suoi disposti permarranno in vigore per tutti i contratti stipulati durante la sua validità e non ancora eseguiti alla sua scadenza.
Art. 11
Il presente accordo è provvisoriamente applicabile a partire dalla firma. Esso entrerà in vigore allorché le Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali previste per la conclusione e la vigenza dei trattati internazionali. Il presente accordo è conchiuso per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1977. Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte non l’abbia disdetto per scritto tre mesi prima della scadenza.
Art. 12
Il presente accordo abroga o sostituisce il Protocollo sulla nazione più favorita, del 26 ottobre 1957 3 e l’accordo commerciale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Tunisina, firmato il 2 dicembre 1961 4 , salvo restando il Protocollo dell’Accordo commerciale concernente i trasferimenti delle assicurazioni e riassicurazioni, conchiuso in Berna il 15 novembre 1963. 5 Fatto a Berna, il 23 dicembre 1976, in doppio originale in lingua francese.
Per il Governo E. Moser | Per il Governo T. Smida |
Elenco S
Elenco indicativo dei prodotti d’origine svizzera esportabili in Tunisia
- Prodotti agricoli
- segnatamente, bestiame d’allevamento, latti dietetici, concentrati, pastorizzati ecc., formaggi a pasta dura o in scatola, mele e pere da tavola, grassi e oli, cacao e suoi derivati, preparati alimentari, tabacchi lavorati
- Prodotti chimici
- segnatamente, farmaceutici, coloranti organici o sintetici, odoranti o aromatizzanti, tensioattivi organici
- Materie plastiche e gomme
- Carta, articoli di libreria e tipografia
- Tessili e tessuti
- segnatamente, fibre continue e discontinue, cotonati, ricami non artigianali, confezioni
- Calzature di lusso
- Lavori in pietra, gesso, cemento, amianto, mica o materie analoghe, vetro
- Metalli comuni e lavori in metallo
- segnatamente, tubi e tubature di ferro e acciaio, costruzioni di ferro o acciaio, articoli torniti, impianti per riscaldamento centrale, utensileria domestica o generale, articoli igienici, materiale per saldature
- Macchine e apparecchi
- segnatamente, motori ad esplosione o combustione, a pistoni o centrifughi; filtri; macchine per pulire, asciugare, riempire e chiudere bottiglie o scatole; imballatrici; lavastoviglie, macchine per la molitoria, la stampa, la filatura; telai anche da ricamo, con attrezzi ausiliari; macchine utensili per la metallurgia; macchine o attrezzature d’ufficio; macchine per vagliare, lavare, frantumare, miscelare e modellare materie minerali
- Macchine e apparecchi elettrici
- segnatamente per telefonia e telegrafia; trasmittenti; sezionatori e connettitori di circuiti; resistenze atermiche, potenziometri, regolatori d’alta tensione, pannelli di comando o di distribuzione
- Materiale da trasporto
- segnatamente automotrici, carrelli con o senza motore, pezzi staccati per veicoli ferroviari, autocarri
- Strumenti e apparecchi ottici, fotografici e cinematografici, di metrologia o verifica di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; strumenti musicali, registratori ecc.
- segnatamente geodetici, topografici, idrografici, idrologici, meteorologici, geofisici, bussole, telemetri, bilance di precisione; attrezzature mediche, ortopediche, protesi (per fratture o sordità); apparecchi elettronici di metrologia, verifica, regolazione; fonografi, dittafoni, registratori e grammofoni, giradischi, magnetofoni; apparecchi foto e cinematografici
- Articoli orologieri
- segnatamente, orologi da tasca, orologi braccialetto e simili; pendolette e sveglie con movimenti non orologieri; movimenti orologieri; casse d’orologio della voce 91016; altre forniture orologiere
- Prodotti diversi
Elenco T
Elenco indicativo dei prodotti d’origine tunisina esportabili in Svizzera
- Pesci, crostacei e molluschi freschi o congelati
- Spugne naturali
- Legumi e ortaggi freschi, refrigerati o congelati o in salamoia, radici e tuberi alimentari
- Datteri e frutta secca, mandorle incluse
- Agrumi e altra frutta fresca
- Harissa
- Spezie e condimenti
- Cereali segnatamente orzo
- Prodotti di molitoria e crusche
- Olio d’oliva grezzo, purificato o raffinato
- Cuscus e paste alimentari
- Conserve di pomodori, carciofi, olive ecc. Conserve di frutta (marmellate, gelatine ecc.)
- Succhi di frutta
- Mosti d’uva
- Vino e aceto di vino
- Sale marino
- Fosfati di calcio, naturali o analoghi, spato fluoro, minerale di zinco Petrolio grezzo, olio lampante, spirito ecc.
- Acido fosforico
- Fluoruro d’alluminio e solfato d’allumina
- Iperfosfati, superfosfati e altri fertilizzanti
- Profumi
- Velli grezzi, escluse le pelli bovine
- Cuoi e pelli equine
- Lavori in materie plastiche
- Legni, compensati e lavori in legno
- Sugheri e lavori in sughero
- Carta da stampa, per scrivere, carta-carbone, articoli scolastici ecc.
- Tessili (tessuti, confezioni e maglierie, coperte, teloni ecc.)
- Tappeti a punto annodato, klim e altri prodotti artigianali.
- Spaghi, corde e cordami
- Calzature e simili
- Prodotti refrattari e ceramiche
- Tubi d’acciaio saldato
- Giunti idraulici, griglie e chincaglieria (chiodi, viti, bulloni ecc.)
- Articoli casalinghi, utensileria da cucina ed elettrodomestici
- Piombo e lavori di piombo
- Utensili, posaterie da tavola in metalli comuni
- Lampadari
- Elettrodi per saldatura all’arco
- Motori diesel a combustione interna
- Rubinetteria
- Materiale elettrico
- segnatamente trasformatori, motori, accumulatori, stabilizzatori, lampadine ecc.
- Ricevitori radio TV
- Cavi elettrici e telefonici
- Contatori per gas, liquidi, elettricità
- Imbarcazioni da diporto, sport e pesca
- Mobili, letti e simili
- Prodotti diversi