Ai fini del presente Accordo s’intende per: «Operatore economico», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, alla loro immissione sul mercato o alla loro messa in servizio secondo le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della pertinente Sezione I dell’Allegato I. «Organismo di accreditamento nazionale», l’unico organismo responsabile dell’accreditamento grazie alla facoltà, conferitagli dalla Parte che lo ha istituito, di accertare e confermare il possesso della competenza tecnica necessaria per valutare la conformità alle norme e ai regolamenti tecnici dell’altra Parte per il settore di prodotti rilevante previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della pertinente Sezione I dell’Allegato I. «Accreditamento», l’attestazione da parte di un organismo di accreditamento nazionale che un organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti previsti dalle norme internazionali e, dove applicabili, qualsiasi requisito supplementare compresi quelli previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle pertinenti Sezioni I e II dell’Allegato I, per compiere attività di valutazione della conformità specifiche. «European co-operation for Accreditation» (Cooperazione europea per l’accreditamento), l’organismo che supporta e abilita i membri degli organismi nazionali di accreditamento a condividere e a edificare a livello europeo e negli Stati del Mediterraneo un sistema comune di conoscenze al fine di sviluppare un approccio all’accreditamento valido e armonizzato che permetta agli organismi di valutazione della conformità di disporre della capacità tecnica necessaria per adempiere il loro mandato. «Valutazione della conformità», un esame sistematico volto a determinare in che misura un prodotto, un processo o un servizio soddisfa i requisiti specificati. «Organismo di valutazione della conformità», un organismo stabilito nel territorio di una delle Parti che esegue in maniera indipendente attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni. «Comitato misto» (di seguito «Comitato»), il Comitato composto da rappresentanti delle Parti e responsabile della gestione e del corretto funzionamento dell’Accordo. «Autorità designatrice», l’autorità investita del potere di designare, sospendere e revocare gli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione conformemente all’Allegato II. «Autorità di vigilanza del mercato», un’autorità responsabile della vigilanza del mercato delle Parti. «Autorità di notifica», la singola autorità di una Parte incaricata di notificare che gli organismi di valutazione della conformità istituiti vengano riconosciuti dall’altra Parte in virtù del presente Accordo. «Regolamento tecnico», un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o i relativi processi e metodi di produzione, comprese le disposizioni amministrative previste, la cui osservanza è obbligatoria. Può anche includere o contemplare esclusivamente i requisiti in materia di terminologia, simboli, confezionamento, marcatura o etichettatura applicabili a un prodotto, processo o metodo di produzione.
Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della conformità contenuti nel presente Accordo possono essere utilizzate le definizioni ISO e CEI . In caso di incongruenza tra le definizioni ISO e CEI e quelle del presente Accordo, prevalgono queste ultime.