S’applicano al Principato del Liechtenstein tutte le prescrizioni legali ed amministrative svizzere valevole al momento dell’entrata in vigore del presente accordo o entranti in vigore per la durata di quest’ultimo, qualora esse concernano la politica creditizia e monetaria giusta la legge sulla Banca nazionale 1 oppure la tutela della moneta, ovvero se l’accordo esige la loroapplicazione nel Principato del Liechtenstein.
Se l’applicazione delle prescrizioni vigenti secondo il capoverso 1 provoca eccessive difficoltà al Principato del Liechtenstein, a cagione della disparità delle situazioni, le autorità svizzere e liechtensteinesi incaricate dell’esecuzione del presente accordo ne terranno conto concludendo accordi particolari.
Le prescrizioni legali svizzere applicabili al Principato del Liechtenstein dall’entrata in vigore del presente accordo sono menzionate nell’allegato al medesimo. I complementi e le modificazioni apportati all’allegato sono comunicati dal Consiglio federale svizzero al governo del Principato del Liechtenstein, che dal canto suo bada alla loro pubblicazione. Nel caso in cui il governo del Principato del Liechtenstein s’opponesse all’iscrizione di una prescrizione legale svizzera nell’allegato, sono applicabili gli articoli 13 e 14.
La Banca nazionale comunica al governo del Principato del Liechtenstein le modificazioni e i complementi apportati alle prescrizioni amministrative.