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Risoluzione AG-8/87 Fusione delle risorse interregionali di capitale e delle risorse ordinarie di capitale Adottata il 24 dicembre 1987 Entrata in vigore il 31 dicembre 1987

RU 1988 1902

Traduzione

(Stato 31 dicembre 1987)

L’Assemblea dei Governatori,

Considerando che, giusta l’Accordo istitutivo 1 della Banca, l’Accordo medesimo può essere modificato per permettere la fusione del capitale interregionale e del capitale ordinario al momento in cui la Banca si sarà liberata dei suoi obblighi derivanti da tutti i fondi che essa ha mutuato per incorporarli nel capitale ordinario e che non erano rimborsati al 31 dicembre 1974;

Considerando che, in virtù del programma di rimborso anticipato dei fondi che essa ha mutuato per incorporarli nel capitale ordinario e che non erano rimborsati al 31 dicembre 1974, programma approvato il 3 agosto 1983 dal Consiglio dei Direttori esecutivi della Banca, la Banca si sarà liberata dei suoi obblighi inerenti a questo debito prima del 31 dicembre 1986;

Considerando che l’Assemblea dei Governatori ha concluso che sarebbe opportuno procedere il più presto possibile alla fusione dei due capitali; e

Considerando che in virtù delle disposizioni dell’articolo XII dell’Accordo istitutivo della Banca è possibile modificare detto Accordo;

decide che:

Sezione 1 Fusione

Dall’entrata in vigore della presente risoluzione, il capitale interregionale sarà fuso con il capitale ordinario.

Sezione 2 Modificazione dell’accordo2

L’accordo istitutivo della Banca è modificato come segue:

1. L’Articolo II Sezione 1A diventa:

2.L’Articolo II Sezione 2 è modificato come segue:

  1. La Sezione 2 (e) diventa:

  1. La Sezione 2 (f) è abrogata.

3. L’Articolo II Sezione 3 (a) e (b) diventa:

4. L’Articolo II Sezione 3 (f) è abrogato.

5. L’Articolo II Sezione 4 (a) (ii) diventa:

6. L’Articolo IIA è totalmente abrogato.

7. L’Articolo III Sezione 2 (a) e (b) diventa:

8. L’Articolo III Sezione 3 diventa:

9.L’Articolo III Sezione 4 è modificato come segue:

  1. Nella Sezione 4 (ii) la congiunzione «e» è aggiunta alla fine del capoverso.
  2. La Sezione 4 (iii) e (iv) è abrogata.
  3. La Sezione 4 (v) è rinumerata Sezione 4 (iii) e la parte del periodo «risorse interregionali di capitale» è soppressa.

10.L’Articolo III Sezione 5 è modificato come segue:

  1. Le Sezioni 5 (b) e 5 (d) sono soppresse.
  2. La Sezione 5 (i) è rinumerata in Sezione 5 (b).

11. L’Articolo IV Sezione 3 (h) (ii) diventa:

12. L’Articolo V Sezione 1 (a), (b) e (c) diventa:

13. L’Articolo V Sezione 1 (d) è modificato sopprimendo le parole «o interregionali».

14. L’Articolo V Sezione 1 (e) è modificato sopprimendo la parte di periodo «delle proprie risorse interregionali di capitale».

15. L’Articolo V Sezione 3 è modificato sopprimendo le parti di periodo «come risorsa interregionale di capitale» e «come risorse interregionali di capitale» rispettivamente nella Sezione 3 (a) e nella Sezione 3 (b).»

16. L’Articolo V Sezione 4 è modificato sopprimendo le parole «al capitale interregionale» nell’ultimo periodo.

17. L’Articolo VI Sezione 3 (b) è modificato sopprimendo la parte di periodo «delle risorse interregionali di capitale».

18. L’Articolo VII Sezione 1 (i) è modificato sopprimendo la parte del secondo periodo «o nelle risorse interregionali di capitale».

19L’Articolo VII Sezione 3 è modificato come segue:

  1. Nella Sezione 3 (a) la parte di periodo «o interregionali di capitale» è soppressa.
  2. Nella Sezione 3 (b) si menziona «l’articolo III sezione 4 (ii) e (iii)» e non più «l’articolo III sezione 4 (ii) e (v)».
  3. La Sezione 3 (d), (e) e (f) è abrogata.

20.L’Articolo VII Sezione 4 è modificato come segue:

  1. Nella Sezione 4 (a) la parte di periodo «e delle risorse interregionali di capitale» è soppressa.
  2. Nella Sezione 4 (b) la parte di periodo «o delle risorse interregionali di capitale» è soppressa.
  3. Nella Sezione 4 (c) la parte di periodo «come anche sulle risorse interregionali di capitale, proporzionalmente al numero delle azioni di capitale interregionale detenute da ogni Membro» è soppressa e le tre ultime parole «nelle proporzioni suddette» diventano «nella proporzione suddetta».

21. L’articolo VIII Sezione 2 (b) (ii) diventa:

22. L’Articolo VIII Sezione 2 (b) (viii), (ix) e (x) diventa:

23. L’Articolo VIII Sezione 4 (a) è modificato sopprimendo la parte del periodo «e per ogni azione posseduta sul capitale interregionale» e le parole «o interregionale».

24. L’Articolo VIII Sezione 4 (b) è modificato sopprimendo la parte di periodo «o capitale interregionale».

25. L’Articolo VIII Sezione 6 (a) diventa:

26. L’Articolo IX Sezione 3 (d) (ii) e (iii) è modificato sopprimendo la parte di periodo «o dell’articolo IIA sezione 3 (c)» nell’ultimo periodo di ogni capoverso.

27. L’Articolo X Sezione 3 (b) primo periodo diventa:

28. L’Articolo XII é modificato sopprimendo il paragrafo (a) (ii) e rinumerando il paragrafo (a) (i) in paragrafo (a).

29. L’Articolo XII paragrafo (b) (iii) è modificato sopprimendo la parte di periodo «nell’articolo IIA sezione 2 (e)».

Sezione 3 Modificazione delle norme generali

La Sezione 7 (a) delle Norme generali per l’ammissione di Paesi extraregionali in quanto Membri della banca è modificata sopprimendo il paragrafo (ii), mentre il paragrafo precedente rimane immutato ad eccezione della soppressione della designazione «(i)» all’inizio di questo paragrafo e della congiunzione «e» alla fine di quest’ultimo.

Sezione 4 Conversione delle azioni

Ogni azione del capitale azionario interregionale autorizzato, compresa ogni azione già sottoscritta, sarà convertita, per la fusione, senza l’intervento dei membri che vi hanno sottoscritto, in azione del capitale azionario ordinario risultante dalla fusione.

Sezione 5 Capitale risultante dalla fusione

1. Tutti gli impegni in corso della Banca finora pagabili sul capitale ordinario o sul capitale interregionale saranno pagabili sul capitale ordinario risultante dalla fusione. Tutti gli ammontari dovuti alla Banca e pagabili al capitale ordinario o al capitale interregionale saranno pagabili al capitale ordinario risultante dalla fusione e ne diverranno parte integrante.

2. Ogni volta che si fa menzione del capitale interregionale nei documenti della Banca, comprese le norme e i regolamenti, i contratti e gli accordi, si farà automaticamente menzione del capitale ordinario risultante dalla fusione a meno che il contesto non esiga diversamente.

Sezione 6 Entrata in vigore

La presente risoluzione e tutte le disposizioni relative, comprese le modificazioni dell’Accordo istitutivo e delle Norme generali, entreranno in vigore alla data in cui la nota ufficiale di cui nell’Articolo XII (c) dell’Accordo istitutivo3 della Banca sarà stato inviato ai membri, certificando che:

  1. la presente risoluzione contenente le modificazioni dell’Accordo e delle Norme generali è stata adottata alle maggioranze specificate nell’Articolo II Sezione 1 (b) e nell’Articolo XII (a) (i) dell’Accordo e nella Sezione 7 (a) (i) delle Norme generali; e
  2. la Banca si è liberata dei suoi obblighi inerenti a tutti i fondi che ha mutuato per incorporarli al capitale ordinario e che non erano rimborsati al 31 dicembre 1974.