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0.973.216.72

Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh sul consolidamento di debiti Conchiuso il 4 dicembre 1974 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 1975 Strumenti di ratifica scambiati il 10 ottobre 1975 Entrato in vigore il 10 ottobre 1975

RU 1976208; FF 1975I 625

Traduzione

(Stato 10 ottobre 1975)

Desiderosi di concedere un’assistenza finanziaria al Bangladesh per migliorarne la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti,

il governo della Confederazione Svizzera
e
il governo della Repubblica popolare del Bangladesh

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente accordo si applica ai pagamenti del servizio del debito (capitale e interessi) giungenti a scadenza dopo il 1° luglio 1974 e derivanti dall’accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh sul riconoscimento di debiti del 4 dicembre 1974. 1

Art. 2

Non appena sia entrato in vigore il presente accordo, il governo svizzero verserà ai creditori svizzeri la somma totale in capitale figurante nell’accordo tra il governo elvetico e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh sul riconoscimento di debiti del 4 dicembre 1974. 2

Questo pagamento fatto dal governo svizzero ai creditori svizzeri surroga il versamento del governo della Repubblica popolare del Bangladesh ai detti creditori.

La somma totale di questo pagamento non deve superare i dodici milioni di franchi svizzeri.

Art. 3

Il governo della Repubblica popolare del Bangladesh rimborserà il credito messogli a disposizione giusta l’articolo 2 del presente accordo in quaranta annualità uguali, la prima il 30 giugno 1984 e l’ultima il 30 giugno 2023.

I rimborsi vanno fatti in franchi svizzeri liberi alla Banca nazionale svizzera in Zurigo per conto del governo svizzero.

Art. 4

A contare dal giorno del versamento operato dal governo svizzero ai creditori svizzeri, giusta l’articolo 2 del presente accordo, il governo della Repubblica popolare del Bangladesh pagherà, sul credito di consolidamento, un interesse dello 0,75 per cento. Gli interessi saranno pagati il 30 giugno di ogni anno, la prima volta il 30 giugno 1976.

Questi pagamenti d’interessi vanno fatti in franchi svizzeri liberi alla Banca nazionale svizzera in Zurigo per il conto del governo della Confederazione Svizzera.

Art. 5

Il governo della Repubblica popolare del Bangladesh tralascerà ogni provvedimento atto a pregiudicare o impedire il libero trasferimento di pagamenti, dovuti da debitori del Bangladesh a creditori svizzeri in virtù di obblighi cui non s’applica l’articolo 1 del presente accordo.

Art. 6

Il governo della Repubblica popolare del Bangladesh assicura al governo della Confederazione Svizzera, per quanto concerne il periodo di rimborso e i tassi d’interessi menzionati negli articoli 3 e 4 del presente accordo, un trattamento non meno favorevole di quello che esso eventualmente accordasse a qualsiasi altro Paese creditore per il consolidamento di scadenze comparabili.

Art. 7

Sulla somma indicata nell’articolo 2 capoverso 3 del presente accordo, il governo della Repubblica popolare del Bangladesh pagherà ai creditori svizzeri un interesse del quattro per cento l’anno per tutto il periodo compreso tra il 1° luglio 1974 e la data del versamento effettivo giusta l’articolo 2 capoverso 2. Questo interesse verrà a scadenza all’atto della prima domanda dei creditori svizzeri e non sarà consolidato.

Art. 8

Il presente accordo va ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati in Dacca.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui gli strumenti di ratificazione saranno scambiati. Fatto in due originali a Berna, il 4 dicembre 1974, nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facendo parimente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

K. Jacobi

Per il Governo
della Repubblica popolare del Bangladesh:

H. R. Choudhury

Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh sul consolidamento di debiti Conchiuso il 4 dicembre 1974 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 1975 Strumenti di ratifica scambiati il 10 ottobre 1975 Entrato in vigore il 10 ottobre 1975 | Lexipedia | Lexipedia