Cadono sotto le disposizioni del presente Accordo i pagamenti cileni (capitale e interessi), scaduti tra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1975, per crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, che sono stati oggetti di un contratto conchiuso innanzi il 31 dicembre 1973 e prevedono pagamenti graduati su un periodo superiore a un anno.
Il pagamento delle scadenze, di cui al numero 1 del presente articolo, avviene secondo le norme contrattuali convenute tra creditori svizzeri e debitori cileni. I pagamenti scaduti prima della data della firma del presente Accordo e non ancora trasferiti vanno eseguiti immediatamente dopo la sua entrata in vigore.