Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
- «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera conformemente al presente Accordo quadro;
- «programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia»: programma bilaterale per l’applicazione del presente Accordo;
- «progetto»: progetto o programma specifico oppure altre attività congiunte nell’ambito del presente Accordo quadro. Un programma consiste in una serie di progetti legati da un tema comune o da obiettivi condivisi;
- «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un progetto approvato dalle Parti;
- «accordo di progetto»: accordo tra le due parti e, se necessario, ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti;
- «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo croato incaricato del coordinamento del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia;
- «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di organismi esecutori che realizzano progetti;
- «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di attuare un progetto specifico finanziato conformemente al presente Accordo quadro;
- «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto;
- «aiuto globale»: fondo istituito per uno scopo ben definito, destinato a fornire assistenza a organizzazioni o istituzioni per favorire un’amministrazione efficiente sotto il profilo dei costi principalmente nei programmi che prevedono numerosi progetti di piccole dimensioni;
- «meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti»: dispositivo che fornisce sostegno finanziario per l’allestimento delle proposte di progetto finale;
- «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità croate ed esclusivamente ai fini dell’attuazione del contributo;
- «autorità di pagamento»: ente croato incaricato di assicurare un adeguato controllo finanziario sull’impiego dei fondi del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia;
- «autorità preposta all’audit»: organizzazione interna o esterna certificata che effettua audit finanziari durante e dopo l’attuazione dei progetti.