Ai fini del presente Accordo quadro valgono le seguenti definizioni: «contributo»: contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Grecia in virtù del presente Accordo quadro; «accordo specifico per il Paese» (allegato 1 1 ): assegnazione tematica del contributo e regole specifiche concordate tra la Svizzera e Grecia nonché attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia e nelle misure di sostegno; «memorandum d’intesa»: memorandum d’intesa tra l’UE e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio sottoscritto il 30 giugno 2022, per un importo complessivo pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri) destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione; «unità di coordinamento nazionale» (UCN): ente pubblico nazionale della Grecia incaricato di operare per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia; «programma»: insieme coerente di componenti di programma in linea con le priorità, le politiche o le strategie della Grecia realizzate con il sostegno fornito dal contributo, incluso un quadro unico globale di attuazione e di bilancio con obiettivi generali; un programma può essere affiancato da un dialogo politico; «progetto»: serie indivisibile di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati e non facenti parte di un programma; «regolamenti»: regolamenti sull’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della migrazione, emanati dalla Svizzera e contenenti le norme e le procedure generali sull’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia; «misure di sostegno»: termine generico che indica un progetto, un programma o un sostegno tecnico specifico nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia; «accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le Parti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull’attuazione di una misura di sostegno; «programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia»: programma bilaterale relativo all’attuazione del presente Accordo quadro; «sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell’ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l’attuazione efficiente ed efficace di tale programma.
0.973.237.21
Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica Ellenica concernente l’attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea
per il sostegno di misure nel settore della migrazione
RU 2022 688
Traduzione
Concluso il 14 ottobre 2022
Entrato in vigore il 14 ottobre 2022
(Stato 14 ottobre 2022)
Il Consiglio federale svizzero (in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica Ellenica (in seguito denominato «Grecia»),
in seguito congiuntamente denominati «Parti» e individualmente «Parte»,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione Europea (UE) quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per sostenere misure nel settore della migrazione;
desiderosi di rafforzare ulteriormente le strutture per la gestione della migrazione all’interno dell’UE e della Grecia;
facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione bilaterale tra la Svizzera e la Grecia;
condividendo e promuovendo i valori fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto e del pluralismo politico;
rispettando e difendendo i diritti umani, la dignità umana e le libertà fondamentali;
facendo riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
considerando i rapporti di amicizia che uniscono le Parti;
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra le Parti;
facendo riferimento al memorandum d’intesa tra la Svizzera e l’UE relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno di provvedimenti in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022, per un importo complessivo pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione (in seguito denominato «secondo contributo svizzero»);
tenuto conto della cooperazione nel settore della coesione per un massimo di 1 102 000 000 franchi (un miliardo centodue milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero;
in vista della cooperazione nel settore della migrazione per un massimo di 200 000 000 franchi (duecento milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero,
convengono quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Quadro giuridico
Il presente Accordo quadro, insieme ai documenti seguenti, costituisce il quadro giuridico relativo all’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della migrazione:
- i regolamenti e le loro successive modifiche;
- gli accordi sulle misure di sostegno, o altri accordi tra le Parti, che derivano dal presente Accordo quadro;
- ogni procedura o linea guida operativa adottata dalla Svizzera dopo aver consultato la Grecia.
In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni di questi strumenti, si applica l’ordine di precedenza summenzionato.
Art. 3 Obiettivi e principi
L’obiettivo generale del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia è quello di rafforzare le strutture per la gestione della migrazione in Europa e in Grecia, fondandosi sulle relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Grecia, e rafforzando queste ultime.
Le Parti scelgono le misure di sostegno che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo generale del programma di cooperazione e che, a eccezione del sostegno tecnico, contribuiscono all’obiettivo del secondo contributo svizzero: gestire la migrazione e sostenere l’integrazione. Le misure di sostegno devono contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi specifici seguenti:
- rafforzamento della procedura di asilo;
- rafforzamento delle infrastrutture esistenti e sviluppo di nuove infrastrutture per richiedenti asilo e migranti;
- rafforzamento delle procedure di ritorno volontario e di reintegrazione nonché prevenzione della migrazione irregolare.
Le misure di sostegno, a eccezione del sostegno tecnico e salvo diverso accordo tra le Parti, sono assegnate ad almeno un’area tematica di cooperazione, come stabilito nei regolamenti. Le Parti definiscono priorità tematiche per il contributo. Pertanto, le Parti concordano aree tematiche che beneficeranno del sostegno del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia, come indicato nell’accordo specifico per il Paese.
Le Parti incoraggiano i partenariati e lo scambio di sapere tra gli attori della Grecia e della Svizzera.
Le misure di sostegno rispettano l’inclusione sociale e garantiscono la sostenibilità ambientale.
Tutte le azioni nell’ambito del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia sono attuate in linea con gli obiettivi, i principi, gli orientamenti strategici e le priorità tematiche, come definito nell’accordo specifico per il Paese e nei regolamenti.
Art. 4 Quadro finanziario
La Svizzera si impegna a concedere un contributo alla Grecia per un importo massimo di 40 000 000 franchi (quaranta milioni di franchi svizzeri) in relazione alle aree tematiche concordate e in base all’attribuzione indicativa definita nell’accordo specifico per il Paese.
Il contributo di cui al paragrafo 1 non comprende le spese sostenute dalla Svizzera per i costi di gestione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia e per il fondo svizzeri relativo alla competenza e al partenariato per la migrazione («Swiss Expertise and Partnership Fund Migration»). Quest’ultimo è un fondo amministrato dalla Svizzera e finalizzato a mettere a disposizione di alcuni Stati membri dell’UE le competenze svizzere, a garantire la qualità e la sostenibilità delle misure di sostegno, a rafforzare le relazioni bilaterali e a promuovere i partenariati tra la Svizzera e la Grecia.
La fine del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia è prevista per il 2026. Pertanto, in linea di principio, ogni accordo sulle misure di sostegno terminerà al più tardi nel 2026. Tuttavia, poiché il periodo in cui sono ammesse le spese per le misure di sostegno ai sensi del capitolo 6 dei regolamenti termina il 3 dicembre 2029 compreso, è possibile, in circostanze eccezionali, accettare le spese fino a tale data, a condizione che sia stata concordata una modifica della misura di sostegno ai sensi dell’articolo 4.12 dei regolamenti. I fondi non utilizzati per una misura di sostegno entro la fine del periodo in cui sono ammesse le spese non saranno più a disposizione della Grecia.
Nell’ambito del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia, a eccezione degli importi destinati ai costi di gestione svizzeri e al fondo svizzero relativo alla competenza e al partenariato svizzeri per la migrazione, il contributo viene stanziato sotto forma di sovvenzioni non rimborsabili o di sostegni finanziari agevolati, quali linee di credito, forme di garanzia, partecipazioni azionarie, partecipazioni al debito e prestiti.
Il finanziamento tramite il contributo non può superare il 60 per cento delle spese ammissibili per la misura di sostegno, salvo nel caso di:
- progetti o programmi che ricevono un finanziamento aggiuntivo sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali; in questi casi il finanziamento tramite il contributo non può superare l’85 per cento del totale delle spese ammissibili;
- progetti o programmi attuati da organizzazioni non governative; essi possono essere finanziati in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo;
- sostegno tecnico; esso può essere finanziato in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo;
- misure di sostegno sotto forma di linee di credito, forme di garanzia, partecipazioni azionarie, partecipazioni al debito e prestiti al settore privato; esse possono essere finanziate in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo.
La Grecia garantisce la conformità con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.
Art. 5 Principi per le misure di sostegno
Le misure di sostegno sono attuate in conformità con il quadro giuridico di cui all’articolo 2.
La Grecia è responsabile di individuare le misure di sostegno, che sono:
- pertinenti e in linea con le priorità nazionali;
- efficaci nel rispondere ai bisogni identificati;
- fattibili e attuabili in modo efficiente;
- presumibilmente in grado di esercitare un impatto;
- progettate per creare benefici sostenibili.
La Grecia evita che vi siano doppioni e/o sovrapposizioni di una qualsiasi parte di una misura di sostegno sostenuta da altri fondi strutturali e/o di coesione come, a seconda dei casi, fondi europei, il meccanismo di finanziamento dello Spazio economico europeo o il meccanismo di finanziamento norvegese.
Ogni misura di sostegno deve essere approvata prima dalla Grecia e poi dalla Svizzera.
Ogni misura di sostegno è oggetto di un apposito accordo.
Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit della misura di sostegno e del contributo. Ogni Parte condivide senza indugio tutte le informazioni utili richieste dall’altra Parte. Le Parti assicurano un coordinamento e un monitoraggio efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia.
La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione della misura di sostegno. La Grecia fornisce tutte le informazioni, l’assistenza e la documentazione richieste o utili per consentire alla Svizzera di esercitare tale diritto.
Per garantire un’attuazione efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia, le autorità competenti di cui all’articolo 6 si riuniscono su base annua, allo scopo di esaminare i progressi compiuti nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia, concordare le misure necessarie da adottare e agire da piattaforma per discutere le questioni di interesse bilaterale.
Art. 6 Autorità competenti
La Grecia ha autorizzato un ente pubblico nazionale ad agire per suo conto in qualità di unità di coordinamento nazionale (cfr. accordo specifico per il Paese). L’unità di coordinamento nazionale si assume la responsabilità ultima del raggiungimento degli obiettivi del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia e della sua attuazione in conformità con il presente Accordo quadro.
La Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia, rappresentato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia.
Art. 7 Responsabilità
La responsabilità della Svizzera in relazione al programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia si limita all’erogazione di fondi conformemente ai pertinenti accordi sulle misure di sostegno. La Svizzera non si assume alcuna responsabilità nei confronti della Grecia, di qualsivoglia ente pubblico o privato coinvolto in una misura di sostegno o di terzi.
Art. 8 Intenti comuni
Le Parti condividono intenti comuni in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, la quale compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo, oltre a pregiudicare, nelle procedure di aggiudicazione, la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Le Parti convengono dunque di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e concordano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito o durante l’attuazione del presente Accordo quadro, sarà interpretato come atto illecito o pratica di corruzione. Qualsiasi atto di tale natura costituisce ragione sufficiente per disdire il presente Accordo quadro e il relativo accordo sulla misura di sostegno, e per annullare l’assegnazione del conseguente aiuto, oppure per adottare qualsiasi misura correttiva proporzionata prevista dalla legge applicabile. Le Parti si informano senza indugio in merito a ogni sospetto fondato di atto illecito o pratica corrotta.
Art. 9 Emendamenti
Qualsiasi emendamento del presente Accordo quadro, compreso l’ulteriore stanziamento di fondi ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 6, avviene in forma scritta con il consenso di entrambe le Parti.
In deroga al paragrafo 1, l’accordo specifico per il Paese può essere emendato con il consenso delle autorità competenti di cui all’articolo 6 mediante scambio di lettere.
Art. 10 Disposizioni finali
L’accordo specifico per il Paese (allegato 1 2 ) costituisce parte integrante del presente Accordo quadro.
Il presente Accordo quadro entra in vigore il giorno della firma da parte di ambedue le Parti.
Le controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo quadro sono risolte per via diplomatica.
Il presente Accordo quadro può essere denunciato in ogni momento per iscritto da ciascuna delle Parti con preavviso di sei mesi. Prima di prendere tale decisione, le Parti procedono a una consultazione sulle ragioni della denuncia.
In caso di denuncia, le disposizioni del presente Accordo quadro continueranno a essere applicabili agli accordi sulle misure di sostegno conclusi prima della sua denuncia. Le Parti decideranno di comune accordo in merito alle altre conseguenze della denuncia.
Un ulteriore stanziamento di fondi alla Grecia può essere concesso sulla base di una valutazione effettuata dalla SEM. A tal fine sono necessari un emendamento dell’articolo 4 del presente Accordo quadro e un nuovo accordo specifico per il Paese, concordati dalle Parti.
Fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2022 in due esemplari originali in lingua inglese.
Per il Karin Keller-Sutter | Per il Notis A. Mitarachi |