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Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’India concernente l’apertura di crediti di trasferimento Conchiuso a Berna il 30 luglio 1960

RU 1960 1678

Traduzione

Entrato in vigore il 30 luglio 1960

(Stato 30 luglio 1960)

Il Governo svizzero
e
il Governo indiano,

desiderosi di permettere all’economia indiana di completare la propria attrezzatura mediante acquisti in Svizzera, onde ne sia incrementato lo sviluppo economico dell’India,

hanno stabilito di agevolare l’apertura di crediti di trasferimento in favore delle operazioni di pagamento relative a determinate forniture.

A questo scopo, i due Governi hanno convenuto quanto segue:

  1. Alle disposizioni del presente Accordo sono soggette soltanto le forniture svizzere di attrezzature importanti destinate alla realizzazione di particolari progetti indiani di sviluppo economico. Le competenti autorità dei due Paesi si intenderanno, caso per caso, sulle forniture soggette alle disposizioni del presente Accordo.
  2. L’importo totale delle forniture svizzere di attrezzature, per le quali sono concessi crediti di trasferimento, è stabilito a cento milioni di franchi svizzeri.
  3. Ai fini del presente Accordo, l’espressione «Crediti di trasferimento» indica i crediti, in franchi svizzeri, aperti al Governo indiano da banche svizzere e/o da altri istituti finanziari svizzeri. Questi crediti di trasferimento hanno l’unico scopo di rimettere a disposizione del Governo indiano le somme che gli importatori indiani abbiano pagato, in franchi svizzeri, a fornitori svizzeri determinati, al momento della spedizione di detti beni.
  4. I contratti concernenti l’apertura di crediti di trasferimento relativi alle forniture menzionate al numero 1 sono conchiusi tra le banche svizzere e/o altri istituti finanziari svizzeri da una parte, e il Governo indiano, dall’altra.
  5. I contratti relativi ai crediti di trasferimento devono riferirsi a determinati contratti di fornitura. Tutti i contratti di fornitura come anche le pertinenti stipulazioni di crediti di trasferimento, devono essere approvati dalle competenti autorità svizzere e indiane.
  6. Per tutti i contratti relativi ai crediti di trasferimento, disciplinati dal presente Accordo e approvati dalle competenti autorità dei due Paesi, il Governo indiano si impegna a versare, in franchi svizzeri liberi ed effettivi e secondo i termini stipulati, gli interessi e gli ammortamenti contrattuali alle banche svizzere e/o agli altri istituti finanziari interessati.
  7. Il Governo indiano esenta le banche svizzere, e/o gli altri istituti finanziari, da ogni contributo fiscale o imposta indiani su (o in relazione con) i crediti di trasferimento disciplinati dal presente Accordo, come anche sugli interessi maturati per questi crediti.
  8. Il Governo svizzero agevola, nei limiti delle sue competenze, la conclusione di contratti concernenti crediti di trasferimento.
  9. Il presente Accordo deve essere ratificato; esso tuttavia entra in vigore già il giorno della firma.
  10. A contare dal 1° gennaio 1962, ciascuna Parte contraente può significare all’altra la sua intenzione di disdire l’Accordo; questo perde allora ogni effetto dopo tre mesi a contare da tale notificazione ma resta, tuttavia, applicabile ai contratti conchiusi durante la sua validità, e ciò fino a completo scioglimento dei medesimi.

Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 30 luglio 1960, in lingua tedesca e inglese, i due testi facendo parimente fede.

(Seguono le firme).

Annex protocollo_d_applicazionel_accordo_sui_crediti_di_trasferimento_conchiuso_oggi_tra_il_governo_della_confederazione_svizzera_e_il_governo_dell_india_e_completato_dalle_disposizioni_seguenti_1_i_due_governi_intendono_che_le_disposizioni_uniformi_recate_qui_sotto_si_applichino_a_tutte_le_questioni_rette_dall_accordo_precitato_a_l_acquirente_indiano_paga_al_fornitore_svizzero_in_franchi_svizzeri_liberi_e_effettivi_i_il_dieci_per_cento_del_valore_totale_del_contratto_di_fornitura_il_giorno_della_firma_di_quest_ultimo_ii_il_novanta_per_cento_del_valore_fatturato_di_ogni_fornitura_il_giorno_della_spedizione_il_governo_indiano_mette_a_disposizione_dell_acquirente_indiano_al_cambio_del_giorno_le_somme_corrispondenti_in_franchi_svizzeri_necessarie_ai_pagamenti_summenzionati_b_immediatamente_dopo_l_esecuzione_del_pagamento_di_cui_alla_lettera_a_ii_il_governo_indiano_preleva_dal_credito_di_trasferimento_una_somma_equivalente_in_franchi_svizzeri_giusta_il_contratto_che_sara_stato_conchiuso_in_virtu_degli_icoli_4_e_5_dell_accordo_c_ciascun_credito_di_trasferimento_deve_essere_rimborsato_entro_dieci_anni_a_contare_dal_giorno_in_cui_e_stato_utilizzato_durante_i_primi_tre_anni_del_decennio_non_devono_essere_effettuati_rimborsi_di_capitale_questi_avverranno_per_contro_nei_sette_anni_successivi_mediante_rate_semestrali_uguali_2_con_l_accettare_che_una_determinata_fornitura_sottostia_all_accordo_le_autorita_competenti_dei_due_paesi_si_obbligano_ad_accordare_tutte_le_facolta_necessarie_a_realizzare_il_negozio_3_il_governo_indiano_esonera_i_fornitori_svizzeri_da_ogni_contributo_fiscale_o_imposta_indiani_su_o_in_relazione_con_i_crediti_inclusi_gli_interessi_maturati_stanziati_per_forniture_disciplinate_dall_accordo_4_la_somma_di_cento_milioni_di_franchi_prevista_nell_icolo_2_dell_accordo_sara_liberata_in_due_rate_una_prima_di_sessanta_milioni_di_franchi_svizzeri_immediatamente_dopo_la_firma_dell_accordo_euna_seconda_di_quaranta_milioni_di_franchi_svizzeri_ad_una_data_ulteriore_da_stabilire_di_comune_accordo_tre_le_parti_fatto_in_doppio_esemplare_a_berna_il_30_luglio_1960_in_lingua_tedesca_e_inglese_i_due_testi_facendo_parimente_fede_seguono_le_firme_scambio_di_lettere_del_30_luglio_1960_il_delegato_del_consiglio_federale_agli_accordi_commerciali_berna_30_luglio_1960_eccellenza_riferendomi_all_accordo_sui_crediti_di_trasferimento_conchiuso_e_firmato_oggi_tra_il_governo_della_confederazione_svizzera_e_il_governo_dell_india_ho_l_onore_di_proporle_che_l_intesa_tra_le_autorita_competenti_di_cui_al_numero_uno_dell_accordo_per_l_applicazione_alle_singole_forniture_delle_disposizioni_concordate_sia_effettuata_come_segue_i_sono_autorita_competenti_per_la_svizzera_la_divisione_del_commercio_del_dipartimento_federale_dell_economia_pubblica_per_l_india_il_ministero_delle_finanze_dicastero_degli_affari_economici_ii_ciascuna_autorita_puo_proporre_all_altra_per_il_tramite_dell_ambasciata_di_svizzera_alla_nuova_delhi_di_assoggettare_all_accordo_una_fornitura_determinata_di_attrezzature_svizzere_questa_proposta_e_l_assenso_dell_altra_autorita_saranno_considerate_costituire_l_intesa_di_cui_al_numero_1_dell_accordo_propongo_inoltre_che_le_autorita_indicate_qui_sopra_ii_siano_parimente_competenti_per_approvare_giusta_l_icolo_5_i_contratti_di_fornitura_come_anche_quelli_concernenti_i_crediti_di_trasferimento_le_sarei_grato_ove_volesse_significarmi_il_consenso_del_governo_dell_india_alle_proposte_fatte_per_la_presente_colgo_quest_occasione_per_rinnovare_a_sua_eccellenza_i_sensi_della_mia_alta_considerazione_segue_la_firma_il_delegato_del_consiglio_federale_agli_accordi_commerciali_berna_30_luglio_1960_eccellenza_durante_i_negoziati_conchiusi_con_l_accordo_in_data_odierna_le_due_delegazioni_hanno_conchiuso_quanto_segue_circa_al_punto_1_a_ii_del_protocollo_d_applicazione_se_il_contratto_stipulato_tra_il_fornitore_svizzero_e_l_acquirente_indiano_prevede_che_una_parte_del_valore_fatturato_deve_essere_trattenuta_o_depositata_in_garanzia_nei_limiti_usuali_e_che_pertanto_il_credito_di_trasferimento_sia_utilizzato_quanto_a_detta_parte_soltanto_alla_scadenza_la_parte_corrispondente_del_credito_di_trasferimento_deve_essere_rimborsata_come_se_fosse_stata_utilizzata_al_momento_della_spedizione_le_sarei_grato_di_volermi_confermare_l_accordo_del_governo_dell_india_sulla_disposizione_recata_qui_sopra_colgo_quest_occasione_per_rinnovare_a_sua_eccellenza_l_espressione_della_mia_massima_considerazione_segue_la_firma

Protocollo d’Applicazione

L’Accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso oggi tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’India è completato dalle disposizioni seguenti:

  1. I due Governi intendono che le disposizioni uniformi, recate qui sotto, si applichino a tutte le questioni rette dall’Accordo precitato:a.l’acquirente indiano paga al fornitore svizzero, in franchi svizzeri liberi e effettivi,(i)il dieci per cento del valore totale del contratto di fornitura, il giorno della firma di quest’ultimo;(ii)il novanta per cento del valore fatturato di ogni fornitura, il giorno della spedizione.Il Governo indiano mette a disposizione dell’acquirente indiano, al cambio del giorno, le somme corrispondenti, in franchi svizzeri necessarie ai pagamenti summenzionati.b.Immediatamente dopo l’esecuzione del pagamento di cui alla lettera a (ii), il Governo indiano preleva, dal credito di trasferimento, una somma equivalente in franchi svizzeri, giusta il contratto che sarà stato conchiuso in virtù degli articoli 4 e 5 dell’Accordo.c.Ciascun credito di trasferimento deve essere rimborsato entro dieci anni a contare dal giorno in cui è stato utilizzato; durante i primi tre anni del decennio non devono essere effettuati rimborsi di capitale, questi avverranno, per contro, nei sette anni successivi, mediante rate semestrali uguali.
  2. Con l’accettare che una determinata fornitura sottostia all’Accordo, le autorità competenti dei due Paesi si obbligano ad accordare tutte le facoltà necessarie a realizzare il negozio.
  3. Il Governo indiano esonera i fornitori svizzeri da ogni contributo fiscale o imposta indiani su (o in relazione con) i crediti (inclusi gli interessi maturati), stanziati per forniture disciplinate dall’Accordo.
  4. La somma di cento milioni di franchi, prevista nell’articolo 2 dell’Accordo, sarà liberata in due rate:
  5. una prima di sessanta milioni di franchi svizzeri, immediatamente dopo la firma dell’Accordo, e
  6. una seconda di quaranta milioni di franchi svizzeri, ad una data ulteriore da stabilire di comune accordo tre le Parti.

Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 30 luglio 1960, in lingua tedesca e inglese, i due testi facendo parimente fede.

(Seguono le firme).Scambio di lettere del 30 luglio 1960Il delegato del Consiglio federale
agli accordi commerciali Berna, 30 luglio 1960Eccellenza,Riferendomi all’Accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso e firmato oggi tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’India, ho l’onore di proporle che l’intesa tra le autorità competenti, di cui al numero uno dell’Accordo, per l’applicazione, alle singole forniture, delle disposizioni concordate, sia effettuata come segue:(i)Sono autorità competenti: per la Svizzera, la Divisione del commercio1 del Dipartimento federale dell’economia pubblica2; per l’India, il Ministero delle finanze (Dicastero degli affari economici).(ii)Ciascuna autorità può proporre all’altra, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera alla Nuova Delhi, di assoggettare all’Accordo una fornitura determinata di attrezzature svizzere. Questa proposta, e l’assenso dell’altra autorità, saranno considerate costituire l’intesa di cui al numero 1 dell’Accordo.Propongo inoltre che le autorità indicate qui sopra (ii) siano parimente competenti per approvare, giusta l’articolo 5, i contratti di fornitura come anche quelli concernenti i crediti di trasferimento.Le sarei grato ove volesse significarmi il consenso del Governo dell’India alle proposte fatte per la presente.Colgo quest’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia alta considerazione.

(Segue la firma).Il delegato del Consiglio federale
agli accordi commerciali Berna, 30 luglio 1960.Eccellenza,Durante i negoziati conchiusi con l’accordo in data odierna, le due delegazioni hanno conchiuso quanto segue circa al punto 1 a (ii) del protocollo d’applicazione:Se il contratto stipulato tra il fornitore svizzero e l’acquirente indiano prevede che una parte del valore fatturato deve essere trattenuta o depositata in garanzia, nei limiti usuali, e che pertanto il credito di trasferimento sia utilizzato, quanto a detta parte, soltanto alla scadenza, la parte corrispondente del credito di trasferimento deve essere rimborsata come se fosse stata utilizzata al momento della spedizione.Le sarei grato di volermi confermare l’accordo del Governo dell’India sulla disposizione recata qui sopra.Colgo quest’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l’espressione della mia massima considerazione.

(Segue la firma)