L’ammontare complessivo delle forniture svizzere di beni d’investimento, che possono essere incluse nel presente accordo, è stabilito a settanta milioni di franchi svizzeri. Soggiaciono ai disposti del presente accordo soltanto le forniture svizzere per l’attuazione dei progetti indiani di sviluppo economico che per natura giustificano un lungo periodo d’ammortamento.
0.973.242.32
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana concernente un credito di trasferimento e un dono Conchiuso il 7 marzo 1966 Entrato in vigore il 7 marzo 1966
RU 1966 580
Traduzione
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Governo della Confederazione Svizzera,
e
il Governo della Repubblica indiana,
desiderosi di agevolare all’economia indiana l’acquisto di beni svizzeri d’investimento suscettivi d’incrementare lo sviluppo economico dell’India,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
L’inclusione di qualsiasi fornitura nel quadro del presente accordo è sottoposta a un’intesa preliminare tra le autorità competenti dei due Paesi.
Art. 3
Le disposizioni uniformi dell’allegato protocollo d’applicazione sono applicabili a ogni contratto di fornitura, contemplato nel presente accordo.
Art. 4
Il Governo svizzero facilita, nei limiti della propria competenza legale, la conclusione dei contratti di fornitura e il loro finanziamento.
Art. 5
Al fine di provvedere al finanziamento parziale delle forniture di beni d’attrezzatura d’un valore di 70 milioni di franchi svizzeri, il Governo svizzero accorda al Governo indiano un credito di trasferimento (673 575,30 franchi svizzeri) e un dono (30 826 424,70 franchi svizzeri) per un ammontare totale di 31,5 milioni di franchi svizzeri, semprechè sia stata conchiusa, tra il Governo indiano e un gruppo di banche svizzere, una convenzione concernente la messa a disposizione di un credito di trasferimento per una somma equivalente. Tali crediti di trasferimento e tale dono vanno esclusivamente adoperati per il finanziamento di forniture svizzere di beni d’investimento, nel quadro del presente accordo. 1
I prelevamenti dai crediti di trasferimento e dono 2 del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere devono essere eseguiti prima del 30 giugno 1976. 3
Art. 6
I crediti di trasferimento e dono 4 del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere sono messi a disposizione del Governo indiano, conformemente ai disposti del protocollo d’applicazione, di cui all’articolo 3 surriferito.
Art. 7
Il Governo indiano si obbliga:
- a rifondere ogni somma prelevata dal credito di trasferimento del Governo svizzero, entro quindici anni a contare dal giorno in cui è stata adoperata. Durante il primo decennio non dev’essere eseguito alcun rimborso. La rifusione delle somme va eseguita in rate semestrali equivalenti, ripartite sul quinquennio rimanente, in modo che la prima rata scada sei mesi e l’ultima sessanta mesi dopo il decennio di attesa;
- a rifondere ogni somma prelevata dal credito di trasferimento del gruppo di banche svizzere entro dieci anni a contare dal giorno in cui è stata adoperata. Durante il primo quinquennio non dev’essere eseguito alcun rimborso. La rifusione delle somme va eseguita in rate semestrali equivalenti, ripartite sul quinquennio rimanente, in modo che la prima rata scada sei mesi e l’ultima sessanta mesi dopo il quinquennio di attesa;
- a pagare, alla fine di ogni semestre civile, gli interessi sulle somme rimborsabili dei crediti di trasferimento del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere. Il saggio d’interesse applicabile al credito del Governo svizzero è del 3 per cento l’anno.
Il Governo indiano si riserva il diritto di rifondere innanzi la scadenza, in tutto o in parte, le somme prelevate dai crediti di trasferimento del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere.
Art. 8
Il pagamento degli interessi e la rifusione del capitale d’ambedue i crediti vanno eseguiti in franchi svizzeri liberi ed effettivi.
Art. 9
Il Governo indiano esonera il Governo svizzero, i fornitori svizzeri e le banche svizzere da qualsiasi tassa fiscale o imposta indiana su (o in relazione con) i crediti contemplati nel presente accordo e gli interessi prodotti.
Art. 10
Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Fatto a Berna, il 7 marzo 1966, in due esemplari, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo parimente fede.
(Seguono le firme)
Protocollo d’applicazione
L’accordo sui crediti di trasferimento e sul dono, conchiuso tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana, è completato dalle disposizioni seguenti: 5
1. I due Governi convengono che le seguenti disposizioni uniformi sono applicabili a ogni contratto di fornitura disciplinato dall’accordo:
- l’acquirente indiano paga al fornitore svizzero, in franchi svizzeri liberi ed effettivi, (i)il dieci per cento del valore complessivo del contratto di fornitura non appena abbia ricevuto conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle competenti autorità svizzere e indiane, di cui al numero 3 del presente protocollo;(ii)il novanta per cento del valore fatturato di ogni fornitura, il giorno della spedizione.
- Il Governo indiano mette a disposizione dell’acquirente indiano, al saggio di cambio del giorno, le somme corrispondenti, in franchi svizzeri, necessarie ai pagamenti surriferiti.
- A pagamento dell’aliquota menzionata alla lettera a (ii), il Governo indiano preleva, in franchi svizzeri, la metà della somma dal credito di trasferimento e dono del Governo svizzero e, l’altra metà, dal credito di trasferimento del gruppo di banche svizzere.6
2. Accettando di sottoporre all’accordo una determinata fornitura, le autorità competenti dei due Paesi si obbligano a concedere tutte le facoltà necessarie a conchiudere il negozio.
3. Le autorità competenti, di cui all’articolo 2 dell’accordo, sono, per la Svizzera, la Divisione di commercio del Dipartimento federale dell’economia pubblica 7 e, per l’India, il Ministero delle finanze (Dipartimento degli affari economici).
4. Ciascuna autorità può proporre all’altra, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera a Nuova Delhi, di sottoporre all’accordo una determinata fornitura di beni svizzeri d’investimento. Tale proposta nonché l’assenso dell’altra autorità sono considerati un’intesa, giusta l’articolo 2 dell’accordo.
5. Ogni domanda d’inclusione di contratti di fornitura nell’accordo è sottoposta, entro trenta mesi a contare dalla sua entrata in vigore, all’autorità competente svizzera, di cui al numero 3 suindicato. Di principio, il valore fatturato di qualsiasi contratto di fornitura non dev’essere inferiore a centomila franchi svizzeri.
- a. Il Governo dell’India può prelevare in franchi svizzeri le somme menzionate al numero 1, lettera b, entro dodici mesi a contare dalla data di spedizione delle merci;
- a tale riguardo il Governo indiano deve presentare la prova documentata (i)che il contratto di fornitura è stato approvato dalle competenti autorità svizzere e indiane, e(ii)che l’acquirente indiano ha pagato al fornitore svizzero le aliquote di cui al numero 1, lettera a (i) e (ii).
- a. Ogni pagamento d’interesse e ogni rifusione di capitale d’ambedue i crediti di trasferimento vanno fatti al Credito svizzero a Zurigo, il quale agisce in nome del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere;
- il Credito Svizzero terrà i conti che saranno aperti in nome del Governo indiano per l’esecuzione dell’accordo e sbrigherà ogni pertinente corrispondenza;
- ogni notificazione dei creditori svizzeri, nel quadro dell’accordo, è considerata eseguita in buona e debita forma, se è stata presentata al Chief Accounting Officer, High Commission of India, India House, London W. C. 2;
- ogni notificazione e ogni versamento del Governo indiano sono considerati eseguiti in buona e debita forma, se sono stati fatti al Credito Svizzero a Zurigo.
Fatto a Berna, il 7 marzo 1966, in due esemplari, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facendo parimente fede.
(Seguono le firme)
Scambio di note del 7 marzo 1966
Il Direttore della Divisione del Commercio8 |
Berna, 7 marzo 1966 |
Signor Ambasciatore,
Durante i negoziati conchiusisi con l’accordo in data odierna, l due delegazioni hanno convenuto quanto segue riguardo al numero 1, lettere a (ii) del protocollo d’applicazione:
- Se il contratto stipulato tra il fornitore svizzero e l’acquirente indiano prevede che una parte del valore fatturato dev’essere trattenuta o depositata in garanzia normale e usuale, e che pertanto il credito di trasferimento sia adoperato, quanto a detta parte, soltanto alla scadenza, la parte corrispondente del credito va rimborsata come se fosse stata adoperata al momento della spedizione.
Le sarei grato di volermi confermare l’accordo del Governo indiano sulla disposizione esposta qui sopra.
Colgo l’occasione per rinnovarLe l’espressione della mia massima considerazione.
(Segue la firma)