Ai fini del presente Accordo valgono, sempreché il contesto non richieda un’interpretazione diversa, le seguenti definizioni:
- «Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta»: l’ambito entro il quale l’Accordo quadro bilaterale tra la Svizzera e Malta sarà governato;
- «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera in virtù dell’Accordo;
- «progetto»: progetto o programma specifico o un’altra attività correlata nel quadro del presente Accordo;
- «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un progetto approvato dalle Parti;
- «accordo di progetto»: accordo tra le Parti concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti;
- «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo maltese incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta;
- «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di agenzie operative che realizzano progetti;
- «ministro responsabile»: ministro responsabile per il coordinamento della realizzazione di progetti approvati che rientrano nel suo portafoglio;
- «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di realizzare un progetto specifico finanziato in virtù del presente Accordo;
- «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto;
- «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità maltesi ed esclusivamente ai fini della destinazione del contributo.