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Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Malta concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata

RU 2008 2403

Traduzione

Concluso il 20 dicembre 2007
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 aprile 2008

(Stato 29 aprile 2008)

Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica di Malta
(in seguito denominato «Malta»)

in seguito congiuntamente denominati «Parti»,

consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea riveste per la stabilità e la prosperità in Europa,

a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione europea quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno,

avendo riguardo ai rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi,

desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra i due Paesi,

volendo favorire la crescita sociale ed economica a Malta,

considerato che in un Memorandum d’intesa sottoscritto con l’Unione europea il 27 febbraio 2006 1 (in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di stanziare un contributo di un importo sino a 1 000 000 000 di franchi (un miliardo di franchi) per ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata,

convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono, sempreché il contesto non richieda un’interpretazione diversa, le seguenti definizioni:

  1. «Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta»: l’ambito entro il quale l’Accordo quadro bilaterale tra la Svizzera e Malta sarà governato;
  2. «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera in virtù dell’Accordo;
  3. «progetto»: progetto o programma specifico o un’altra attività correlata nel quadro del presente Accordo;
  4. «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un progetto approvato dalle Parti;
  5. «accordo di progetto»: accordo tra le Parti concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti;
  6. «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo maltese incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta;
  7. «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di agenzie operative che realizzano progetti;
  8. «ministro responsabile»: ministro responsabile per il coordinamento della realizzazione di progetti approvati che rientrano nel suo portafoglio;
  9. «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di realizzare un progetto specifico finanziato in virtù del presente Accordo;
  10. «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto;
  11. «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità maltesi ed esclusivamente ai fini della destinazione del contributo.

Art. 2 Scopi

Le Parti intendono promuovere la riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata mediante progetti convenuti di comune accordo tra le Parti e in linea con il Memorandum d’intesa e il Quadro concettuale per il Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta illustrato nell’Appendice 1 2 del presente Accordo.

Scopo del presente Accordo è di istituire un quadro di norme e procedure per la pianificazione e la realizzazione della cooperazione tra le Parti.

Art. 3 Entità del contributo

La Svizzera accetta di concedere a Malta, in vista della riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata, un contributo non rimborsabile di un importo sino a 2,994 milioni di franchi svizzeri (due milioni e novecentonovantaquattromila franchi svizzeri) per un periodo di stanziamento di cinque anni e per un periodo di erogazione di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del contributo da parte del Parlamento svizzero, vale a dire dal 14 giugno 2007.

La Svizzera accetterà le proposte di progetto finale presentate per lo stanziamento di fondi conformemente al capitolo 2 dell’Appendice 2 3 fino a due mesi prima della fine del periodo di stanziamento.

I fondi non stanziati durante il periodo di stanziamento non saranno più a disposizione per il Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta.

La situazione finanziaria sarà riesaminata a distanza di due e quattro anni dalla prima utilizzazione del contributo svizzero al fine di valutare se far capo alla dotazione di due milioni di franchi svizzeri, come convenuto nell’articolo 3 del Memorandum d’intesa tra l’Unione europea e il Consiglio federale svizzero. Qualora tali riesami evidenzino un bisogno legato alla realizzazione di progetti e programmi altamente prioritari, il contributo sarà aumentato fino a un importo massimo di 4,994 milioni di franchi svizzeri (quattro milioni e novecentonovantaquattromila franchi svizzeri).

Art. 4 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai progetti nazionali e transnazionali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme ad altre istituzioni multilaterali e ad altri donatori, e realizzati da un organismo esecutore approvato di comune accordo dalle Parti.

Art. 5 Destinazione del contributo

Il contributo deve essere destinato al finanziamento di progetti e può assumere una delle forme seguenti:

  1. sostegno finanziario, in particolare sovvenzioni, linee di credito, forme di garanzia, assunzione di partecipazioni, mutui e assistenza tecnica;
  2. fondo di assistenza tecnica.

Il contributo deve essere impiegato conformemente agli scopi, ai principi, alle strategie e alle priorità tematiche definiti nel Quadro concettuale figurante nell’Appendice 1.

Il 5 per cento del contributo è impiegato dalla Svizzera per coprire i costi amministrativi del presente Accordo. Essi comprendono, tra l’altro, le spese per il personale e i consulenti, l’infrastruttura amministrativa, le missioni, il monitoraggio e le valutazioni.

Il contributo, sotto forma di sovvenzione, non deve superare il 60 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto, ad eccezione dei progetti che beneficiano di un finanziamento supplementare sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali; in tali casi, il contributo svizzero non deve superare l’85 per cento del totale dei costi ammissibili. I progetti di consolidamento istituzionale e di assistenza tecnica, come pure i progetti realizzati da organizzazioni non governative possono essere finanziati integralmente con il contributo svizzero.

Malta utilizzerà parte del contributo per l’assistenza tecnica al fine di garantire un’utilizzazione efficace ed efficiente del contributo svizzero conformemente a quanto illustrato in dettaglio nell’Appendice 3 4 del presente Accordo.

Le spese seguenti non sono ammissibili per la concessione di aiuti: spese incorse da tutte le parti prima della firma dell’accordo di progetto, interessi su debiti, acquisto di immobili, spese di personale del Governo maltese e tasse sul valore aggiunto recuperabili, come specificato nell’articolo 7 del presente Accordo.

Art. 6 Coordinamento e procedure

Per garantire che i progetti abbiano il massimo impatto possibile ed evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti finanziati mediante fondi strutturali e/o di coesione o con fondi provenienti da qualsiasi altra fonte, le Parti assicurano un coordinamento efficace e si scambiano le informazioni necessarie a tal fine.

Tutta la corrispondenza tra le Parti, rapporti e documentazione di progetto inclusi, deve essere redatta in lingua inglese.

In linea di massima, ogni progetto deve essere assoggettato a un accordo di progetto che definisca sia le condizioni della concessione degli aiuti, sia i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti.

Malta è responsabile dell’individuazione dei progetti da finanziare con il contributo. La Svizzera può presentare a Malta proposte per i progetti da finanziare. Le norme e procedure applicabili alla selezione e alla realizzazione dei progetti sono definite nell’Appendice 2 e, per quanto riguarda il fondo di assistenza tecnica, nell’Appendice 3.

Tutti i progetti devono essere promossi da Malta e approvati dalla Svizzera. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit dei progetti e del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta conformemente a quanto previsto nell’Appendice 2. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione di progetti finanziati con il contributo. Malta è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste o utili e a intraprendere o a fare intraprendere tutti i passi necessari per consentire la regolare attuazione di tali mandati.

All’entrata in vigore del presente Accordo, Malta aprirà un conto bancario separato presso la Banca centrale di Malta sul quale saranno depositati i fondi provenienti dal contributo svizzero. I costi amministrativi della Svizzera di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo non sono gestiti attraverso questo conto. Gli interessi netti accumulati sono comunicati annualmente alla Svizzera.

Le procedure di pagamento sono definite nel capitolo 4 dell’Appendice 2 del presente Accordo.

Art. 7 Imposta sul valore aggiunto e altre tasse o emolumenti

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere considerata come spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dell’organismo esecutore. L’IVA che sia in qualche modo recuperabile non deve essere considerata spesa ammissibile, nemmeno se non viene effettivamente recuperata dall’organismo esecutore o dal destinatario finale.

Altri tributi, tasse o emolumenti, e in special modo le imposte dirette e i contributi a favore delle assicurazioni sociali su salari e compensi saranno considerati spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dall’organismo esecutore.

Art. 8 Incontri annuali e rapporti

Per garantire l’efficace attuazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta, le Parti convengono di tenere incontri annuali. Il primo incontro deve aver luogo entro un anno dall’inizio dell’applicazione del presente Accordo.

L’Unità di coordinamento nazionale organizza gli incontri in cooperazione con la Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione. Un mese prima dell’incontro l’UCN presenta un rapporto annuale. Il rapporto deve contenere segnatamente almeno gli oggetti elencati nell’Appendice 2.

Dopo l’ultimo pagamento secondo il presente Accordo, l’Unità di coordinamento nazionale presenta alla Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione un rapporto finale contenente una valutazione sulla realizzazione dello scopo del presente Accordo e un conto finanziario finale sull’impiego del contributo, basato sulle revisioni contabili dei progetti.

Art. 9 Autorità competenti

La Divisione per la pianificazione e il coordinamento delle priorità, sottoposta all’Ufficio del Primo Ministro, agirà come Unità di coordinamento nazionale ai fini del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta per conto del Governo di Malta. L’UCN si assume la responsabilità ultima per la gestione del contributo a Malta, ivi comprese le relazioni con le autorità rilevanti al fine di garantire il controllo finanziario e l’audit.

La Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione (DSC), ad agire per suo conto quale autorità responsabile, da parte svizzera, dell’amministrazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta.

La DSC funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguarda l’informazione ufficiale sul contributo.

Art. 10 Comuni preoccupazioni

Le Parti condividono una comune preoccupazione in materia di lotta contro la corruzione, la quale compromette il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e inoltre mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e dichiarano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito del presente Accordo, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la disdetta o l’annullamento del presente Accordo, del pertinente accordo di progetto o dell’assegnazione del conseguente aiuto oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile.

Art. 11 Disposizioni finali

Le Appendici 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Le controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Le modifiche al presente Accordo devono rivestire la forma scritta ed essere adottate di reciproco accordo tra le Parti seguendo le loro rispettive procedure. Le modifiche alle Appendici 1, 2 e 3 devono rivestire la forma scritta ed essere adottate di reciproco accordo tra le autorità competenti ai sensi dell’articolo 9.

Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento per scritto da una delle Parti con preavviso di sei mesi. In tal caso, le disposizioni dell’Accordo continueranno a essere applicabili agli accordi di progetto conclusi prima della denuncia dell’Accordo. Le Parti decideranno di reciproco accordo in merito alle altre conseguenze della denuncia.

Il presente Accordo entra in vigore alla data della notifica, da parte di ambedue le Parti, dell’avvenuto completamento delle rispettive procedure di approvazione. L’Accordo copre un periodo di stanziamento di cinque anni e un periodo di erogazione di dieci anni. Si applica fino alla presentazione da parte di Malta del rapporto finale sul conseguimento degli scopi in essa previsti conformemente all’articolo 8 paragrafo 3. Il periodo di stanziamento inizia al momento stabilito dall’articolo 3 paragrafo 1. Qualora il periodo di stanziamento dovesse iniziare prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti applicheranno l’Accordo a titolo provvisorio già à partire dalla data della firma. Fatto a Berna, il 20 dicembre 2007, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Micheline Calmy-Rey
Doris Leuthard

Per il
Governo della Repubblica di Malta:

Michael Frendo