Ai fini del presente Accordo quadro valgono le seguenti definizioni:
- «contributo»: contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Slovenia in virtù del presente Accordo quadro;
- «accordo specifico per il Paese» (allegato2): assegnazione tematica e geografica del contributo e regole specifiche concordate tra la Svizzera e la Slovenia nonché attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia e nelle misure di sostegno;
- «memorandum d’intesa»: memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione;
- «unità di coordinamento nazionale»: ente pubblico nazionale della Slovenia incaricato di attuare il programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia;
- «programma»: insieme coerente di componenti di programma in linea con le priorità, le politiche o le strategie della Slovenia realizzate con il sostegno fornito dal contributo, che formano un quadro unico globale di attuazione e di bilancio con obiettivi generali. Un programma può essere affiancato da un dialogo politico;
- «progetto»: serie indivisibile di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati e non facenti parte del programma;
- «regolamenti»: regolamenti sull’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della coesione, emanati dalla Svizzera e contenenti le norme e le procedure generali sull’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia;
- «misure di sostegno»: termine generico che indica un progetto, un programma o un sostegno tecnico nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia;
- «accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le Parti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull’attuazione di una misura di sostegno;
- «programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia»: programma bilaterale relativo all’attuazione del presente Accordo quadro;
- «sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell’ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l’attuazione efficiente ed efficace di tale programma.