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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica turca per lo stanziamento di un credito di 7 milioni di franchi svizzeri alla Turchia Conchiuso il 5 febbraio 1965 Entrato in vigore il 26 febbraio 1965

RU 1965 211

Traduzione

(Stato 26 febbraio 1965)

Il Governo svizzero
e
Il Governo turco

visto che il Governo turco ha deciso di sviluppare, in modo duraturo e equilibrato, la sua economia secondo un piano quinquennale dal 1963 al 1967;

fondandosi sull’azione multilaterale, avviata dal Consorzio Turchia dell’OCSE, cui partecipano le Parti contraenti, per facilitare finanziariamente l’esecuzione del piano summenzionato e

animati dal desiderio di sviluppare le relazioni e la cooperazione economica fra i due paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Confederazione Svizzera stanzia alla Repubblica Turca un credito di 7 (sette) milioni di franchi svizzeri alle condizioni che seguono.

Art. 2

Il credito, che deve contribuire al finanziamento del piano quinquennale turco, serve ai pagamenti per forniture di beni d’investimento svizzeri a ammortamento economico di lunga durata e per prestazioni di servizi svizzeri di natura analoga inerenti a progetti di detto piano.

Art. 3

Le autorità svizzere e quelle turche designano, di volta in volta e di comune accordo, i beni d’investimento e le prestazioni svizzere, il cui pagamento avviene conformemente al presente accordo. Tale designazione implica il rilascio, anticipato o posticipato, delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione del negozio.

Art. 4

Il pagamento dei beni e delle prestazioni di cui all’articolo 3 deve essere compreso per intero nella somma menzionata nell’articolo 1. I pagamenti sono fatti ai creditori svizzeri, secondo le scadenze previste nei singoli contratti.

Art. 5

Il controvalore per le forniture di beni e prestazioni di cui all’articolo 3 dev’essere pagato ai creditori svizzeri, giusta l’articolo 4 e secondo gli ordini di pagamento della Banca centrale della Repubblica turca firmati dalle autorità svizzere competenti.

Art. 6

Il Governo turco s’impegna a pagare un interesse annuo del 3¾ (tre e tre quarti) per cento sulla parte utilizzata del credito stanziato dalla Svizzera. Gl’interessi scadono il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta al termine del semestre in cui è stato operato il primo versamento da parte della Confederazione Svizzera.

Art. 7

Il Governo turco, che indipendentemente dall’estinzione dei debiti da parte turca, è debitore della Confederazione Svizzera per la somma del credito stanziato, s’impegna a rifonderla in trenta rate uguali, semestralmente, il 30 giugno e il 31 dicembre, per la prima volta il 30 giugno 1972. Il Governo turco può restituire, integralmente o parzialmente il debito alla Confederazione Svizzera anche prima della scadenza.

Art. 8

Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti avviene in franchi svizzeri, presso la Banca nazionale sul conto della Confederazione Svizzera, all’infuori di qualsiasi eventuale accordo che dovesse disciplinare i pagamenti fra i due paesi.

Art. 9

Per poter fruire del credito aperto in virtù del presente accordo, i contratti concernenti la fornitura di beni e prestazioni di cui all’articolo 3, devono essere conchiusi definitivamente entro il 31 dicembre 1966. Detto termine può essere prorogato di comune accordo secondo le condizioni da convenire.

Art. 10

Il presente accordo entra in vigore non appena i due Governi l’abbiano approvato. Fatto a Berna, in due esemplari, il 5 febbraio 1965.

Per il Governo svizzero:

Paul R. Jolles

Per il Governo turco:

Energin