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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia sulla concessione di un credito di 7 milioni di franchi svizzeri alla Turchia Conchiuso in Ankara il 3 dicembre 1965 Entrato in vigore il 29 gennaio 1966

RU 1966 421

Traduzione

(Stato 29 gennaio 1966)

Il Governo Svizzero
e
il Governo Turco,

considerata la decisione del Governo Turco di sviluppare, in modo uniforme e duraturo la propria economia mediante l’applicazione del piano quinquennale per il periodo 1963–1967;

fondandosi sull’azione multilaterale del Consorzio per la Turchia dell’OCSE, cui partecipano le Parti contraenti, intesa ad agevolare il finanziamento del piano suindicato;

desiderosi di incrementare i rapporti e la cooperazione economica tra i due paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Confederazione Svizzera accorda alla Repubblica Turca un credito di 7 milioni di franchi svizzeri (sette milioni di franchi) alle condizioni seguenti.

Art. 2

Questo credito, volto ad agevolare il finanziamento del piano quinquennale turco, è destinato al pagamento delle forniture di beni svizzeri d’investimento, a lungo termine di ammortamento, e di prestazioni svizzere di natura analoga, in correlazione ai progetti previsti nel piano.

Art. 3

Le autorità svizzere e turche designano, per ogni caso e di comune intesa, i beni svizzeri d’investimento e le prestazioni suindicate, pagabili nell’ambito del presente accordo. Tale designazione è vincolata al rilascio, anteriore o posteriore, delle necessarie autorizzazioni per la regolare esecuzione di ogni negozio.

Art. 4

Il pagamento dei beni d’investimento e delle prestazioni svizzere, di cui all’articolo 3, dev’essere integralmente svolto nel limite della somma menzionata all’articolo 1. I pagamenti vanno fatti ai creditori svizzeri, entro i termini contemplati nei contratti privati.

Art. 5

L’equivalente delle forniture e prestazioni, indicate all’articolo 3, va versato ai creditori svizzeri, giusta l’articolo 4, mediante mandati di pagamento della Banca centrale della Repubblica Turca, vistati dalle competenti autorità svizzere.

Art. 6

Il Governo Turco si obbliga a pagare un interesse annuo del 3¾ % (tre e tre quarti per cento), sul credito accordato dalla Confederazione Svizzera, nel limite della quota utilizzata. Gli interessi devono essere versati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta alla fine del semestre durante il quale la Confederazione Svizzera ha eseguito il primo pagamento.

Art. 7

Il Governo Turco, indipendentemente dall’adempimento degli obblighi dei propri debitori, è tenuto a rifondere il credito concesso, in trenta rate semestrali equivalenti, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta, il 31 dicembre 1972. Il Governo Turco si riserva la facoltà di rimborsare, innanzi i termini previsti, tutto o parte del debito contratto con la Confederazione Svizzera.

Art. 8

Il versamento degli interessi e degli ammortamenti va eseguito, fuori di qualsiasi accordo disciplinante i pagamenti tra i due Paesi, in franchi svizzeri alla Banca nazionale, in Zurigo, per conto della Confederazione Svizzera.

Art. 9

Per poter beneficiare del credito stanziato secondo il presente accordo, i contratti concernenti le forniture e prestazioni di cui all’articolo 3, devono essere definitivamente conchiusi entro il 31 dicembre 1967; tale termine può essere prolungato di comune intesa e a condizioni da convenire.

Art. 10

Il presente accordo entrerà in vigore non appena sarà stato approvato dai due Governi. Fatto in Ankara, in due esemplari, il 3 dicembre 1965.

(Seguono le firme)