La Confederazione Svizzera aprirà alla Repubblica di Turchia un credito di 35 (trentacinque) milioni di franchi svizzeri alle condizioni definite qui appresso.
0.973.276.338
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia concernente un credito di 35 milioni di franchi d’aiuto economico alla Turchia Conchiuso il 17 ottobre 1980 Approvato dall’Assemblea federale il 15 giugno 1981 Entrato in vigore con scambio di note il 23 settembre 1981
RU 1981 1598; FF 1981 I 233
Traduzione
(Stato 23 settembre 1981)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Turchia
vista la decisione del Governo turco di risanare l’economia del paese mediante un programma economico, adottato il 24 gennaio 1980 e presentato alle organizzazioni internazionali economiche, quali l’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo,
fondandosi sull’azione multilaterale intrapresa dall’OCSE, di cui le Parti contraenti sono membri, onde agevolare l’esecuzione del programma menzionato,
desiderosi di sviluppare le relazioni e la cooperazione economica tra i loro Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Il credito servirà a finanziare il pagamento di forniture di beni e servizi, d’origine svizzera, destinati all’esecuzione del programma di risanamento economico turco.
Art. 3
Il pagamento dei beni e dei servizi, di cui all’articolo 2, sarà operato integralmente nel quadro dell’ammontare del credito. I pagamenti saranno effettuati ai creditori svizzeri alle scadenze previste dai contratti privati.
Art. 4
Il credito dovrà essere utilizzato in modo da non pregiudicare l’esportazione corrente delle merci svizzere verso la Turchia, al di fuori del presente Accordo, alle condizioni normali di pagamento e di trasferimento.
Art. 5
La Confederazione Svizzera metterà a disposizione della Banca Centrale della Repubblica di Turchia, in veste d’agente della medesima, su un conto speciale aperto presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, le somme necessarie per i pagamenti previsti nell’articolo 2, fino a concorrenza dell’ammontare totale del credito di 35 milioni di franchi svizzeri.
Art. 6
Il credito è senza interesse.
Art. 7
Il Governo turco, debitore rispetto alla Confederazione svizzera indipendentemente dal saldo dei debiti da parte dei singoli debitori turchi, s’impegna a rimborsare il credito in 30 versamenti semestrali uguali, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il primo versamento essendo effettuato il 30 giugno 1991.
Art. 8
I pagamenti degli ammortamenti saranno effettuati in franchi svizzeri, al di fuori di ogni servizio regolamento, presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, per conto della Confederazione Svizzera. Il Governo turco si riserva la facoltà di rimborsare innanzi termine, integralmente o parzialmente, il proprio debito verso la Confederazione Svizzera.
Art. 9
Onde beneficiare del credito aperto in virtù del presente Accordo, i contratti relativi alle forniture di beni e servizi, giusta l’articolo 2, dovranno essere conchiusi non oltre il 30 giugno 1982; il termine può essere prorogato di comune accordo a condizioni da convenire.
Art. 10
Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti se ne saranno reciprocamente notificata l’approvazione giusta la rispettiva legislazione interna. Fatto ad Ankara, il 17 ottobre millenovecentottanta, in due esemplari in lingua francese.
Per il Governo svizzero: D. Chenaux-Repond |
Per il Governo turco: Tunc Bilget |