L’Organizzazione ha, come obiettivo principale, quello di promuovere e di accelerare lo sviluppo industriale nei Paesi in sviluppo, onde contribuire all’instaurazione d’un nuovo ordine economico internazionale 3 . Essa promuove del pari lo sviluppo e la cooperazione industriale a livello globale, regionale e nazionale, come anche a livello settoriale.
0.974.11
Atto costitutivo
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale
RU 1985 1287; FF 1979 III 1033
Traduzione
Concluso a Vienna l’8 aprile 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 20 giugno 19801
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 10 febbraio 1981
Entrato in vigore per la Svizzera il 21 giugno 1985
(Stato 6 maggio 2026)
Preambolo
Gli Stati partecipi del presente Atto costitutivo,
Operando giusta la Carta delle Nazioni Unite 2 ;
Richiamando gli obiettivi generali delle risoluzioni della VI sessione straordinaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite relative all’instaurazione d’un nuovo ordine economico internazionale, della dichiarazione e del piano d’azione di Lima, adottati dalla seconda Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e relativi allo sviluppo e alla cooperazione industriale, nonché della risoluzione della VII sessione straordinaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa allo sviluppo e alla cooperazione economica internazionale;
Dichiarando che:
è necessario instaurare un ordine economico e sociale giusto ed equo, eliminando le ineguaglianze economiche, stabilendo relazioni internazionali razionali e probe, operando mutamenti sociali ed economici dinamici e favorendo le modifiche strutturali necessarie allo sviluppo dell’economia mondiale;
l’industrializzazione è uno strumento dinamico di crescita, essenziale allo sviluppo economico e sociale accelerato, segnatamente dei Paesi in sviluppo, al miglioramento del livello e della qualità di vita delle popolazioni di tutti i Paesi, nonché all’instaurazione d’un ordine economico e sociale equo;
tutti i Paesi hanno il diritto sovrano d’industrializzarsi ed ogni processo d’industrializzazione deve generalmente tendere ad assicurare uno sviluppo socioeconomico autosostenuto ed integrato, comportante i cambiamenti volti ad assicurare una partecipazione giusta ed effettiva del popolo all’industrializzazione del proprio Paese;
la cooperazione internazionale per lo sviluppo rappresenta l’obiettivo ed il dovere comune di tutti i Paesi, onde appare imprescindibile promuovere l’industrializzazione tramite il coordinamento di tutte le misure possibili, compresi la messa in punto, il trasferimento e l’adattamento delle tecnologie ai livelli globale, regionale e nazionale, nonché al livello settoriale;
tutti i Paesi, indipendentemente dal sistema economico-sociale, sono risoluti nel promuovere il benessere comune dei loro popoli mediante provvedimenti individuali e collettivi, volti a sviluppare la cooperazione economica internazionale su base di parità sovrana, a rafforzare l’indipendenza economica dei Paesi in sviluppo, ad assicurare loro una parte equanime della produzione industriale mondiale ed a collaborare per la pace internazionale, la sicurezza e la prosperità di tutte le Nazioni, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
Tenendo presenti tali idee direttive;
Desiderando creare, giusta il capo IX della Carta delle Nazioni Unite, un istituto specializzato, denominato Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) (dappresso «l’Organizzazione»), destinato a svolgere un ruolo centrale e ad assumere la responsabilità d’esaminare e promuovere il coordinamento delle attività, condotte innanzi nel settore dello sviluppo industriale dagli organismi delle Nazioni Unite, conformemente alle attribuzioni che la Carta delle Nazioni Unite conferisce al Consiglio economico e sociale, nonché agli accordi applicabili in tema di relazioni,
Convengono di stabilire il presente Atto costitutivo.
Capitolo I Obiettivi e funzioni
Art. 1 Obiettivi
Art. 2 Funzioni
Per conseguire i predetti obiettivi, l’Organizzazione prende, in modo generale, tutti i provvedimenti necessari e appropriati, e segnatamente:
- Favorisce e fornisce, secondo i bisogni, l’assistenza ai Paesi in sviluppo per promuovere ed accelerare la loro industrializzazione, e particolarmente per sviluppare, potenziare ed ammodernare le loro fabbriche;
- Suscita, coordina e segue, giusta la Carta delle Nazioni Unite, le attività degli organismi delle Nazioni Unite, onde consentire all’Organizzazione di svolgere il suo ruolo centrale di coordinatrice nell’ambito dello sviluppo industriale;
- Ricerca concezioni e approcci nuovi, e perfeziona quelli esistenti, applicabili allo sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale, nonché a livello settoriale, come anche esegue studi ed inchieste volti a definire nuove linee d’azione per uno sviluppo industriale armonioso ed equilibrato, tenendo nel dovuto conto i metodi che i Paesi con sistemi sociali ed economici diversi adoperano per risolvere i problemi dell’industrializzazione;
- Promuove e favorisce l’elaborazione e l’utilizzazione di tecniche pianificatorie, come anche contribuisce a formulare programmi di sviluppo e programmi scientifici e tecnologici, nonché piani d’industrializzazione per i settori pubblico, cooperativo e privato;
- Favorisce l’impostazione d’un approccio integrato ed interdisciplinare, ai fini di un’industrializzazione accelerata dei Paesi in sviluppo, e vi contribuisce;
- Costituisce un foro e uno strumento al servizio dei Paesi in sviluppo e di quelli industrializzati per i loro contatti, le loro consultazioni e, a richiesta dei Paesi interessati, per i negoziati intesi alla industrializzazione dei Paesi in sviluppo;
- Assiste questi ultimi nella creazione e nella gestione d’industrie, comprese quelle connesse con l’agricoltura e con i settori di base, onde giungere al pieno impiego delle risorse naturali ed umane localmente disponibili, assicurare la produzione dei beni destinati ai mercati interni ed all’esportazione e contribuire infine all’autonomia economica di questi Paesi;
- Serve da centro di scambio d’informazioni industriali e, conseguentemente, riunisce e controlla selettivamente, poi analizza ed elabora per la diffusione, i dati concernenti i vari aspetti dello sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale, nonché a livello settoriale, compresi gli scambi concernenti i dati sperimentali e le realizzazioni tecnologiche dei Paesi industrialmente progrediti e di quelli in sviluppo, dotati di sistemi sociali ed economici differenti;
- Volge particolare attenzione all’adozione di provvedimenti speciali onde aiutare i Paesi più depressi, privi di litorale marittimo od insulari, nonché i Paesi in sviluppo più gravemente colpiti da crisi economiche o catastrofi naturali, senza comunque preterire gli interessi degli altri Paesi in sviluppo;
- Promuove e favorisce l’elaborazione e la selezione, l’adeguamento, il trasferimento e l’impiego delle tecnologie industriali, e vi contribuisce, tenendo conto della situazione socio-economica e dei bisogni particolari delle pertinenti industrie e, segnatamente, appuntando l’attenzione sul trasferimento di tecnologie dai Paesi industrializzati verso quelli in sviluppo, nonché tra i Paesi in sviluppo stessi;
- Organizza e favorisce programmi di addestramento industriale, per aiutare i Paesi in sviluppo a formare il personale tecnico, e l’altro personale adeguato, necessario, secondo i diversi stadi, a porre in atto uno sviluppo industriale accelerato;
- Consiglia e assiste, in stretta collaborazione coi competenti organismi delle Nazioni Unite, con le istituzioni specializzate e con l’Agenzia internazionale dell’Energia nucleare, i Paesi in sviluppo nella gestione, nella conservazione e nella trasformazione in loco delle loro risorse naturali, onde sostenerne l’industrializzazione;
- Fornisce impianti-pilota di dimostrazione, per accelerare l’industrializzazione in particolari settori;
- Elabora misure speciali, volte a promuovere la cooperazione nel settore industriale tra i Paesi in sviluppo, nonché tra questi e quelli progrediti;
- Contribuisce, con gli altri enti appropriati, alla pianificazione regionale del promovimento industriale nei Paesi in sviluppo, entro il quadro dei loro gruppi regionali o subregionali;
- Favorisce e promuove la creazione e il potenziamento d’associazioni industriali, commerciali e professionali, nonché d’organizzazioni analoghe, atte a facilitare il pieno impiego delle risorse interne dei Paesi in sviluppo, onde rafforzarne le industrie nazionali;
- Contribuisce alla creazione e alla gestione d’una infrastruttura istituzionale, che possa fornire all’industria i suoi servizi di disciplinamento e di consulenza;
- Contribuisce, su istanza dei governi dei Paesi in sviluppo, a riunire i capitali esterni per il finanziamento di precisi progetti industriali, a condizioni giuste, eque e reciprocamente accettabili.
Capitolo II Partecipazione
Art. 3 Membri
La qualità di Membro dell’Organizzazione è accessibile a tutti gli Stati che aderiscono agli obiettivi e ai principi della medesima:
- Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di un’istituzione specializzata o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare possono essere ammessi, come Membri dell’Organizzazione, ove partecipino al presente Atto costitutivo, giusta l’articolo 24 e il paragrafo 2 dell’articolo 25;
- Gli Stati diversi da quelli indicati nel capoverso a) possono venire ammessi come Membri dell’Organizzazione qualora partecipino al presente Atto costitutivo giusta il paragrafo 3 dell’articolo 24 e il capoverso c) del paragrafo 2 dell’articolo 25, purché la loro ammissione sia stata approvata dalla Conferenza, con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, su raccomandazione del Consiglio.
Art. 4 Osservatori
Lo statuto d’osservatore presso l’Organizzazione è riconosciuto, a domanda, agli osservatori presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a meno che la Conferenza decida altrimenti.
Fatti salvi i disposti del paragrafo 1, la Conferenza può invitare altri osservatori a partecipare ai lavori dell’Organizzazione.
Gli osservatori hanno facoltà di partecipare ai lavori dell’Organizzazione, giusta i pertinenti regolamenti interni e i disposti del presente Atto costitutivo.
Art. 5 Sospensione
Ogni Membro, sospeso dall’esercizio dei suoi diritti e privilegi di membro dell’ONU, resta automaticamente sospeso anche dall’esercizio dei diritti e privilegi di Membro dell’Organizzazione.
Ogni Membro in mora nel pagamento del proprio contributo all’Organizzazione viene escluso dagli scrutini della medesima non appena l’ammontare dei suoi arretrati raggiunga o superi i contributi riscotibili, e da esso dovuti, per i due esercizi finanziari precedenti. Ogni organo può tuttavia autorizzare detto Membro a votare, nel suo proprio seno, se constata che la mora è dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del Membro.
Art. 6 Recesso
Un Membro può recedere dall’Organizzazione depositando uno strumento di disdetta, del presente Atto costitutivo, presso il Depositario.
Il recesso prende effetto l’ultimo giorno dell’esercizio finanziario seguente quello nel corso del quale il predetto strumento è stato depositato.
I contributi dovuti dal Membro recedente, per l’esercizio finanziario seguente quello della notifica del recesso, sono gli stessi dei contributi riscotibili per quest’ultimo esercizio. Il Membro recedente deve inoltre pagare tutti i contributi volontari, non soggetti a condizione, da esso annunciati prima della notifica del recesso.
Capitolo III Organi
Art. 7 Organi principali e organi sussidiari
Sono organi principali dell’Organizzazione:
- La Conferenza generale (denominata «la Conferenza»);
- Il Consiglio di sviluppo industriale (denominato «il Consiglio»);
- La Segreteria.
Viene istituito un Comitato dei programmi e bilanci onde aiutare il Consiglio a preparare ed a valutare il programma di lavoro, il bilancio ordinario e quello operativo dell’Organizzazione, nonché altre questioni finanziarie interessanti la medesima.
Altri organi sussidiari, segnatamente comitati tecnici, potranno essere istituiti dalla Conferenza o dal Consiglio, che terranno debitamente conto del principio d’equa rappresentazione geografica.
Art. 8 Conferenza generale
La Conferenza consta dei rappresentanti di tutti i Membri.
- a) La Conferenza tiene una sessione ordinaria ogni due anni, tranne sua diversa decisione. È convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, su istanza del Consiglio o della maggioranza dei Membri.
- La Conferenza tiene la sessione ordinaria presso la sede dell’Organizzazione, tranne sua diversa decisione. Il Consiglio determina il luogo delle sessioni straordinarie.
Oltre alle funzioni specificate nel presente Atto costitutivo, la Conferenza:
- Determina i principi direttivi e gli orientamenti generali dell’Organizzazione;
- Esamina i rapporti del Consiglio, del Direttore generale e degli organi sussidiari della Conferenza;
- Approva il programma di lavoro, il bilancio ordinario e quello operativo dell’Organizzazione, giusta i disposti dell’articolo 14, stabilisce la scala delle quoteparti, giusta i disposti dell’articolo 15, approva il regolamento finanziari o dell’Organizzazione e controlla l’impiego effettivo delle sue risorse finanziarie;
- Può adottare, a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, convenzioni o accordi, concernenti qualunque questione di competenza dell’Organizzazione, e fare raccomandazioni ai Membri circa tali atti;
- Formula raccomandazioni ai Membri e alle organizzazioni internazionali su questioni che ricadono nella competenza della Organizzazione;
- Prende ogni altro adeguato provvedimento per consentire all’Organizzazione di promuovere le proprie finalità e di adempiere ai propri compiti.
La Conferenza può delegare al Consiglio i poteri e le funzioni ch’essa considera opportuno delegare, tranne quelli previsti nel capoverso b) dell’articolo 3; nell’articolo 4; nei capoversi a), b), c) e d) del paragrafo 3 dell’articolo 8; nel paragrafo 1 dell’articolo 9; nel paragrafo 1 dell’articolo 10; nel paragrafo 2 dell’articolo 11; nei paragrafi 4 e 6 dell’articolo 14; nell’articolo 15; nell’articolo 18; nel capoverso b) del paragrafo 2 e nel capoverso b) del paragrafo 3 dell’articolo 23; nell’allegato I.
La Conferenza stabilisce il proprio regolamento interno.
Ogni Membro dispone d’un voto nella Conferenza. Le decisioni son prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti, tranne disposto contrario del presente Atto costitutivo o del regolamento interno della Conferenza.
Art. 9 Consiglio di sviluppo industriale
Il Consiglio consta di 53 Membri dell’Organizzazione, eletti dalla Conferenza tenendo debitamente conto del principio d’equa rappresentazione geografica. Per l’elezione dei membri del Consiglio, la Conferenza adotta il seguente riparto dei seggi: trentatre vengono eletti tra gli Stati elencati nelle parti A e C dell’allegato I del presente Atto costitutivo, quindici tra gli Stati elencati nella parte B e cinque tra gli Stati elencati nella parte D.
I membri del Consiglio rimangono in funzione a partire dalla chiusura della sessione ordinaria della Conferenza, per la quale sono stati eletti, sino alla chiusura della sessione ordinaria della Conferenza quattro anni dopo, rimanendo tuttavia inteso che i membri eletti alla prima sessione sono in funzione a contare da questa elezione e che la metà di essi sono in funzione soltanto sino alla chiusura della sessione ordinaria di due anni dopo. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
- a) Il Consiglio tiene almeno una sessione ordinaria all’anno, nel momento che determinerà. Su istanza della maggioranza dei suoi membri, viene convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale.
- Le sessioni si tengono presso la sede dell’Organizzazione, tranne decisione contraria del Consiglio.
Oltre alle altre funzioni specificate nel presente Atto costitutivo, nonché a quelle delegategli dalla Conferenza, il Consiglio assume le seguenti:
- Persegue, operando sotto l’autorità della Conferenza, l’attuazione del programma di lavoro approvato e del bilancio ordinario, o operativo, corrispondente, nonché l’attuazione delle altre decisioni della Conferenza;
- Raccomanda alla Conferenza una scala delle quoteparti per le spese ascrivibili al bilancio ordinario;
- Fa rapporto alla Conferenza, ad ogni sessione ordinaria, circa le proprie attività;
- Prega i membri di fornire informazioni sulle loro attività concernenti i lavori dell’Organizzazione;
- Autorizza, giusta le decisioni della Conferenza e secondo gli avvenimenti accaduti fra le sessioni del Consiglio o della Conferenza, il Direttore generale a prendere i provvedimenti ritenuti necessari per rispondere alle situazioni impreviste, nel quadro delle funzioni e delle possibilità finanziarie dell’Organizzazione;
- Designa, quando il posto di Direttore generale divenisse vacante tra le sessioni della Conferenza, un Direttore generale interinale, con funzione sino alla successiva sessione ordinaria o straordinaria della Conferenza;
- Stabilisce l’ordine del giorno provvisorio della Conferenza;
- Svolge le altre attività che risultassero necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’Organizzazione, fatte salve le limitazioni indicate nel presente Atto costitutivo.
Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
Ogni membro dispone d’un voto nel Consiglio. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti e votanti, tranne disposto contrario del presente Atto costitutivo o del regolamento interno del Consiglio.
Il Consiglio invita ogni membro non rappresentato a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie deliberazioni su questioni che interessino particolarmente detto membro.
Art. 10 Comitato dei programmi e bilanci
Il Comitato dei programmi e bilanci consta di 27 Membri dell’Organizzazione, eletti dalla Conferenza tenendo debitamente conto del principio d’equa rappresentazione geografica. Per l’elezione dei membri del Comitato, la Conferenza adotta il seguente riparto dei seggi: quindici vengono eletti tra gli Stati elencati nelle parti A e C dell’allegato I del presente Atto costitutivo, nove tra quelli elencati nella parte B e tre tra quelli elencati nella parte D. Per designare i propri rappresentanti nel Comitato, gli Stati terranno conto delle loro qualifiche e della loro esperienza.
I membri del Comitato restano in funzione a partire dalla chiusura della sessione ordinaria della Conferenza, per la quale sono stati eletti, sino alla chiusura della sessione ordinaria della Conferenza due anni dopo. I membri del Comitato sono rieleggibili.
- a) Il Comitato tiene almeno una sessione all’anno. Esso può pure venir convocato dal Direttore generale, su istanza del Consiglio o del Comitato stesso;
- Le sessioni si tengono presso la sede dell’Organizzazione, tranne decisione contraria del Consiglio.
Il Comitato:
- Esercita le funzioni a lui assegnate giusta l’articolo 14;
- Stabilisce, all’intenzione del Consiglio, il progetto di scala delle quoteparti per le spese ascrivibili al bilancio ordinario;
- Esercita le altre funzioni che gli fossero assegnate dalla Conferenza o dal Consiglio nel settore finanziario;
- Rende conto al Consiglio, durante ciascuna delle sue sessioni ordinarie, di tutte le proprie attività e sottopone al medesimo, di sua iniziativa, pareri o proposte circa le questioni finanziarie.
Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Ogni membro del Comitato dispone d’un voto. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
Art. 11 Segreteria
La Segreteria comprende un Direttore generale, come anche i Direttori generali aggiunti e l’altro personale di cui l’Organizzazione avesse bisogno.
Il Direttore generale è nominato dalla Conferenza, su raccomandazione del Consiglio, per un quadriennio. Egli può essere nominato per un secondo quadriennio, dopo il quale non è più rieleggibile.
Il Direttore generale è il massimo funzionario dell’Organizzazione. Con riserva delle direttive generali o speciali della Conferenza o del Consiglio, il Direttore generale assume la responsabilità generale e il potere di dirigere i lavori dell’Organizzazione. Sotto l’autorità e il controllo del Consiglio, il Direttore generale è responsabile dell’assunzione, dell’organizzazione e della direzione del personale.
Il Direttore generale e il personale, nel compiere i propri doveri, non possono sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo o autorità esterna all’Organizzazione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile col loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l’Organizzazione. Ogni membro s’impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale, e del personale, e a non cercare di influenzarli nell’esecuzioni dei loro compiti.
Il personale è nominato dal Direttore generale, giusta le norme che la Conferenza stabilirà su raccomandazione del Consiglio. Le nomine alle funzioni di Direttori generali aggiunti vanno sottoposte all’approvazione del Consiglio. Le condizioni d’impiego del personale devono risultare quanto possibile conformi a quelle del personale sottoposto al regime comune delle Nazioni Unite. Considerazione dominante, nell’assunzione e nello stabilimento delle condizioni d’impiego, deve essere la necessità d’assicurare all’Organizzazione i servizi di persone altamente qualificate, competenti e integre. Sarà adeguatamente presa in considerazione l’importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica ampia ed equa.
Il Direttore generale agisce in tale sua qualità a tutte le riunioni della Conferenza, del Consiglio e del Comitato dei programmi e bilanci, nonché nello svolgimento di ogni altra funzione attribuitagli da questi organi. Egli redige un rapporto annuo sulle attività dell’Organizzazione. Inoltre presenta alla Conferenza o al Consiglio, secondo i casi, tutti gli altri rapporti che risultassero necessari.
Capitolo IV Programma di lavoro e questioni finanziarie
Art. 12 Spese delle delegazioni
Ogni membro o osservatore assume le spese della propria delegazione alla Conferenza, al Consiglio o a qualunque altro organo cui partecipi.
Art. 13 Compilazione dei bilanci
L’Organizzazione conduce innanzi le proprie attività giusta il programma di lavoro e i bilanci approvati.
Le spese dell’Organizzazione vanno ripartite tra le seguenti categorie:
- Spese da finanziare mediante contributi riscuotibili (sussunte sotto il concetto di «bilancio ordinario»);
- Spese da finanziare mediante contributi spontanei all’Organizzazione, o qualunque altra risorsa inclusa nel regolamento finanziario (sussunte sotto il concetto di «bilancio operativo»).
Il bilancio ordinario provvede alle spese d’amministrazione e di ricerca, alle ulteriori spese ordinarie dell’Organizzazione e a quelle concernenti altre attività, come è previsto nell’allegato II.
Il bilancio operativo provvede alle spese d’assistenza tecnica e alle altre attività connesse.
Art. 14 Programma e bilanci
Il Direttore generale stabilisce e sottopone al Consiglio, tramite il Comitato dei programmi e bilanci e alla data prevista nel regolamento finanziario, un progetto di programma di lavoro per l’esercizio finanziario successivo, nonché i corrispondenti preventivi per le attività da finanziare col bilancio ordinario. Il Direttore generale sottopone contemporaneamente delle proposte e dei preventivi per le attività da finanziare coi contributi spontanei all’Organizzazione.
Il Comitato dei programmi e bilanci esamina le proposte del Direttore generale e presenta al Consiglio le proprie raccomandazioni circa il programma di lavoro e i corrispondenti preventivi, relativi al bilancio ordinario ed al bilancio operativo. Le raccomandazioni del Comitato vanno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
Il Consiglio esamina le proposte del Direttore generale contemporaneamente alle raccomandazioni del Comitato dei programmi e bilanci, ed adotta il programma di lavoro, il bilancio ordinario e quello operativo, con le modifiche che ritiene necessarie, onde sottoporli alla Conferenza per esame ed approvazione. Il Consiglio adotta questi testi con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
- a) La Conferenza esamina e approva, con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, il programma di lavoro coi relativi bilanci, ordinario ed operativo, che le vengono sottoposti dal Consiglio.
- La Conferenza può ritoccare il programma di lavoro nonché i relativi bilanci, ordinario ed operativo, giusta il paragrafo 6.
Ove occorra, vanno stabiliti, e approvati giusta i disposti dei paragrafi dall’1 al 4 qui innanzi e del regolamento finanziario, dei preventivi aggiuntivi o riveduti, relativi al bilancio ordinario e a quello operativo.
Nessuna risoluzione, decisione o modifica finanziariamente rilevante, non esaminata giusta i paragrafi 2 e 3, può essere approvata dalla Conferenza se non è accompagnata da un prospetto delle incidenze finanziarie, previste dal Direttore generale. Nessuna risoluzione, decisione o modifica, che il Direttore generale ritenga atta a cagionare spese, può essere approvata dalla Conferenza fintanto che il Comitato dei programmi e bilanci, poscia il Consiglio deliberante contemporaneamente alla Conferenza, non abbiano avuto la possibilità di agire conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Il Consiglio presenta le proprie decisioni alla Conferenza. Queste risoluzioni, decisioni e modifiche vanno approvate dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.
Art. 15 Contributi riscotibili
Le spese ascritte al bilancio ordinario sono addossate ai membri giusta il riparto stabilito conformemente alla scala delle quoteparti, sancita dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, su raccomandazione del Consiglio adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in base ad un progetto stabilito dal Comitato dei programmi e bilanci.
La scala delle quoteparti s’ispira, quanto possibile, a quella più recente usata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Per nessun membro, la quota-parte può superare il 25 per cento del bilancio ordinario dell’Organizzazione.
Art. 16 Contributi spontanei all’Organizzazione
Con riserva del regolamento finanziario dell’Organizzazione, il Direttore generale può, a nome della medesima, accettare contributi spontanei, segnatamente doni, legati e sussidi, fatti da governi, enti intergovernativi, organismi o altre fonti non governative, con riserva che le condizioni connesse a tali contributi risultino compatibili con le finalità e con la politica dell’Organizzazione.
Art. 17 Fondo di sviluppo industriale
Per aumentarne le risorse e rafforzarne l’idoneità a rispondere rapidamente e flessibilmente ai bisogni dei Paesi in sviluppo, l’Organizzazione vien dotata d’un Fondo di sviluppo industriale, finanziato mediante i contributi spontanei, di cui nell’articolo 16, e le altre fonti che fossero previste nel regolamento finanziario dell’Organizzazione. Il Direttore generale amministra il Fondo di sviluppo industriale, giusta le direttive generali di funzionamento, stabilite, dalla Conferenza o dal Consiglio in nome della Conferenza, nel quadro del regolamento finanziario dell’Organizzazione.
Capitolo V Cooperazione e coordinamento
Art. 18 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite
L’Organizzazione è connessa con l’Organizzazione delle Nazioni Unite; ne costituisce uno degli istituti specializzati previsti nell’articolo 57 della Carta. Ogni accordo, conchiuso conformemente all’articolo 63 della detta Carta, deve essere approvato dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, su raccomandazione del Consiglio.
Art. 19 Relazioni con altri enti
Il Direttore generale può, con l’approvazione del Consiglio e con riserva delle direttive stabilite dalla Conferenza:
- Conchiudere accordi impostanti adeguate relazioni con altri enti del sistema delle Nazioni Unite e con altri organismi intergovernativi o governativi;
- Stabilire relazioni appropriate con organismi non governativi o altri enti svolgenti un’attività affine a quella dell’Organizzazione. Il Direttore generale, se imposta relazioni di questo genere con organismi nazionali, deve consultare i governi interessati.
Fatti salvi questi accordi e queste relazioni, il Direttore generale può stabilire delle intese di lavoro con dette organizzazioni.
Capitolo VI Questioni giuridiche
Art. 20 Sede
L’Organizzazione ha sede in Vienna. La Conferenza può cambiare il luogo di sede con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri.
L’Organizzazione conchiude un accordo di sede con il governo ospitante.
Art. 21 Capacità giuridica, privilegi e immunità
L’Organizzazione gode, sul territorio d’ognuno dei suoi Membri, della capacità giuridica e dei privilegi ed immunità necessari per esercitare le proprie funzioni e raggiungere i propri obiettivi. I rappresentanti dei Membri e i funzionari dell’Organizzazione godono dei privilegi ed immunità necessari per esercitare con piena indipendenza le loro funzioni nell’ambito dell’Organizzazione.
La capacità giuridica, i privilegi e le immunità, di cui nel paragrafo 1, saranno:
- Sul territorio di ogni Membro che ha aderito, quanto all’Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e immunità delle istituzioni specializzate, quelli definiti nelle pertinenti clausole di detta Convenzione, modificata da un annesso e approvata dal Consiglio;
- Sul territorio di ogni Membro che non ha aderito, quanto all’Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e immunità delle istituzioni specializzate ma che ha aderito alla Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite, quelli definiti in quest’ultima Convenzione, a meno che detto Stato non abbia notificato al Depositario, all’atto del deposito del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, che non intende applicare quest’ultima Convenzione all’Organizzazione; la Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite cessa allora di applicarsi all’Organizzazione trenta giorni dopo la predetta notificazione.
- Quelli definiti in altri accordi conchiusi dall’Organizzazione.
Art. 22 Composizione delle controversie e pareri
Le norme relative alle procedure e al funzionamento del tribunale arbitrale e della commissione conciliativa sono enunciate nell’allegato III del presente Atto costitutivo.
- a) Ogni controversia tra due o più Membri, vertente sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Atto costitutivo o dei suoi annessi, non composta negozialmente, va sottoposta al Consiglio, a meno che le parti in lite convengano un altro modo di regolamento. Se la controversia concerne particolarmente un Membro non rappresentato nel Consiglio, detto Membro ha il diritto di farsi rappresentare conformemente alle norme che il Consiglio adotterà.
- Se i disposti del paragrafo 1 a) non hanno consentito di raggiungere una soluzione che soddisfi tutte le parti in lite, qualunque parte insoddisfatta può deferire la controversia:sia i)qualora le parti assentano:Aalla Corte internazionale di giustizia; oppureBa un tribunale arbitrale;sia ii)in caso diverso, a una commissione conciliativa.
La Conferenza e il Consiglio sono ambedue facoltati, riservata l’autorizzazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte internazionale di giustizia di dare un parere consultivo su qualunque questione giuridica insorgente nel corso delle attività dell’Organizzazione.
Art. 23 Emendamenti
Dopo la seconda sessione ordinaria della Conferenza, ogni Membro può, in qualunque momento, proporre emendamenti al presente Atto costitutivo. Il testo degli emendamenti proposti va sollecitamente comunicato, dal Direttore generale, a tutti i Membri e non può essere esaminato dalla Conferenza se non trascorso un termine di novanta giorni dopo l’invio.
Con riserva dei disposti del paragrafo 3, un emendamento entra in vigore ed acquisisce forza obbligatoria rispetto a tutti i Membri allorché:
- Il Consiglio l’ha raccomandato alla Conferenza;
- È stato approvato dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri; e
- I due terzi dei Membri hanno depositato degli strumenti di ratificazione, d’accettazione o approvazione del detto emendamento presso il Depositario.
Un emendamento concernente gli articoli 6, 9, 10, 13, 14 o 23 oppure l’allegato II entra in vigore ed acquisisce forza obbligatoria rispetto a tutti i Membri allorché:
- Il Consiglio l’ha raccomandato alla Conferenza con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri del Consiglio;
- È stato approvato dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri; e
- I tre quarti dei Membri hanno depositato degli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione del detto emendamento presso il Depositario.
Art. 24 Firma, ratificazione, accettazione, approvazione ed adesione
Il presente Atto costitutivo sarà aperto, alla firma di tutti gli Stati di cui nel capoverso a) dell’articolo 3, presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d’Austria sino al 7 ottobre 1979, poscia presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in Nuova York, fino alla data d’entrata in vigore dell’Atto stesso.
Il presente Atto costitutivo sarà oggetto di ratificazione, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione di questi Stati andranno depositati presso il Depositario.
Dopo l’entrata in vigore del presente Atto costitutivo, giusta il paragrafo 1 dell’articolo 25, gli Stati, di cui nel capoverso a) dell’articolo 3, che non l’avessero firmato, nonché gli Stati la cui domanda d’ammissione fosse stata approvata giusta il capoverso b) del detto articolo, potranno aderirvi depositando un strumento d’adesione.
Art. 25 Entrata in vigore
Il presente Atto costitutivo entrerà in vigore allorché almeno ottanta tra gli Stati che avranno depositato il loro strumento di ratificazione, accettazione o approvazione avranno avvisato il Depositario di essersi accordati, dopo consultazione, affinché l’Atto stesso entri in vigore.
Il presente Atto costitutivo entrerà in vigore:
- Per gli Stati che avranno proceduto alla notifica, di cui nel paragrafo 1, alla data d’entrata in vigore del presente Atto costitutivo;
- Per gli Stati che avranno depositato il loro strumento di ratificazione, accettazione o approvazione prima dell’entrata in vigore del presente Atto costitutivo, ma non avranno proceduto alla notifica di cui nel paragrafo 1, alla data ulteriore nella quale essi avranno avvisato il Depositario che il presente Atto costitutivo entra per essi in vigore;
- Per gli Stati che avranno depositato il loro strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione dopo l’entrata in vigore del presente Atto costitutivo, alla data del detto deposito.
Art. 26 Disposizioni transitorie
Il Depositario convocherà la prima sessione della Conferenza, che dovrà svolgersi entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente Atto costitutivo.
Le regole e i regolamenti che reggono l’organizzazione, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la sua risoluzione 2152 (XXI), reggeranno l’Organizzazione e i suoi organi sino a quando questi avranno adottato nuove disposizioni.
Art. 27 Riserve
Circa il presente Atto costitutivo non può venir formulata riserva alcuna.
Art. 28 Depositario
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Atto costitutivo.
Il Depositario avvisa gli Stati interessati e il Direttore generale in merito ad ogni questione concernente il presente Atto costitutivo.
Art. 29 Testi autentici
I testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo del presente Atto costitutivo fanno parimente fede.
(Seguono le firme)
Allegato I
Elenco di Stati
1. Quando uno Stato, non incluso in uno qualunque degli elenchi seguenti, diviene Membro dell’Organizzazione, la Conferenza decide, dopo adeguate consultazioni, su quale elenco esso debba venire iscritto.
2. Dopo appropriate consultazioni, la Conferenza può, in qualunque momento, modificare l’inclusione d’un Membro negli elenchi seguenti.
3. Le modificazioni apportate agli elenchi seguenti, giusta i paragrafi 1 e 2 che precedono, non sono considerate emendamenti dell’Atto costitutivo ai sensi dei disposti dell’articolo 23.
Elenchi
(Gli elenchi di Stati da inserire nel presente allegato ad opera del Depositario sono quelli stabiliti dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ai fini del paragrafo 4 della sezione II della sua risoluzione 2152 (XXI) e valevoli alla data d’entrata in vigore del presente Atto costitutivo).
Allegato II
Bilancio ordinario
- 1. Le spese d’amministrazione e ricerca, e le altre spese ordinarie dell’Organizzazione, sono considerate inclusive:a)Delle spese relative ai consiglieri interregionali e regionali;b)Delle spese relative ai servizi consultivi a breve termine forniti dai funzionari dell’Organizzazione;c)Delle spese concernenti le riunioni, comprese le riunioni tecniche previste nel programma di lavoro finanziato dal bilancio ordinario dell’Organizzazione;d)Delle spese di sostegno al programma, effettuate a titolo di progetti d’assistenza tecnica, nella misura in cui queste spese non siano rimborsate all’Organizzazione dalla fonte di finanziamento dei detti progetti.
- Le proposte concrete, fatte secondo i disposti qui innanzi, saranno applicate dopo esame da parte del Comitato dei programmi e bilanci, adozione da parte del Consiglio e approvazione da parte della Conferenza giusta l’articolo 14.
B. Onde rendere più efficace il programma di lavoro dell’Organizzazione nel settore dello sviluppo industriale, il bilancio ordinario finanzia del pari altre attività, finanziate finora dal capitolo 15 del bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sino a concorrenza del 6 per cento del totale del bilancio ordinario. Queste attività sono destinate a rafforzare il contributo dell’Organizzazione al sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, tenendo conto dell’importanza d’utilizzare il meccanismo di programmazione Paese per Paese, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo – subordinato al consenso del Paese interessato – in quanto quadro di riferimento per dette attività.
Allegato III
Normativa concernente i tribunali arbitrali e le commissioni di conciliazione
Tranne contraria decisione di tutti i Membri parti d’una controversia non composta giusta i disposti del paragrafo 1 a) dell’articolo 22 e deferita a un tribunale arbitrale giusta il paragrafo 1 b) i) B) dell’articolo 22 o a una commissione di conciliazione giusta il paragrafo i b) ii), le regole concernenti le procedure e il funzionamento di detto tribunale e della commissione sono le seguenti:
- Apertura della procedura
- Prima della fine d’un termine di tre mesi successivo alla data in cui il Consiglio ha terminato l’esame d’una controversia a lui deferita giusta il paragrafo 1 a) dell’articolo 22 oppure, se non ha terminato detto esame, prima della fine di un termine di 18 mesi successivo al deferimento della controversia, tutte le parti in lite possono, entro i 21 mesi successivi al detto deferimento, avvisare il Direttore generale che desiderano sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale, oppure una qualunque di queste parti può avvisare il Direttore generale che desidera sottoporre la controversia a una commissione di conciliazione. Se le parti convengono un altro modo di composizione, possono avvisarne il Direttore generale nei tre mesi successivi al compimento di questa particolare procedura.
- Istituzione del tribunale o della commissione a)Le parti in lite nominano all’unanimità, secondo il bisogno, 3 arbitri o 3 conciliatori e designano uno di essi come Presidente del tribunale o della commissione.b)Se nei 3 mesi successivi alla notifica di cui nel paragrafo 1 qui innanzi, uno o più membri del tribunale o della commissione non sono stati così nominati, il Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a istanza d’una qualunque delle parti ed entro 3 mesi dall’istanza, procede a nominare i membri mancanti, compreso il Presidente.c)Se un seggio diviene vacante nel tribunale o nella commissione la relativa nomina va fatta nel termine d’un mese giusta il capoverso a), o successivamente giusta il capoverso b).
- Procedure e funzionamento a)Il tribunale o la commissione stabilisce la propria procedura. Tutte le decisioni su questioni procedurali e di fondo possono essere pronunciate a maggioranza dei membri.b)I membri del tribunale o della commissione sono rimunerati giusta il regolamento finanziario dell’Organizzazione. Il Direttore generale presta i servizi di segreteria necessari consultandosi col Presidente del tribunale o della commissione. Tutte le spese del tribunale o della commissione e dei loro membri, ma non delle parti in lite vanno a carico dell’Organizzazione.
- Sentenze e rapporti a)Il tribunale arbitrale chiude la propria procedura con un lodo che vincola tutte le parti.b)La commissione di conciliazione chiude la propria procedura con un rapporto che comunica a tutte le parti in lite e che contiene delle raccomandazioni di cui dette parti terranno il massimo conto.
0.974.11
Campo d’applicazione il 6 maggio 20264
Stati partecipanti |
Ratifica |
Entrata in vigore |
||
|---|---|---|---|---|
Afghanistan |
9 settembre |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Albania |
19 aprile |
1988 A |
19 aprile |
1988 |
Algeria |
6 novembre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Angola |
9 agosto |
1985 |
9 agosto |
1985 |
Antigua e Barbuda |
1° aprile |
2019 |
1° aprile |
2019 |
Arabia Saudita |
21 giugno |
1985 A |
21 giugno |
1985 |
Argentina |
6 marzo |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Armenia |
12 maggio |
1992 A |
12 maggio |
1992 |
Austria |
14 maggio |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Azerbaigian |
23 novembre |
1993 A |
23 novembre |
1993 |
Bahamas |
13 novembre |
1986 A |
13 novembre |
1986 |
Bahrein |
4 aprile |
1986 A |
4 aprile |
1986 |
Bangladesh |
5 novembre |
1980 |
28 giugno |
1985 |
Barbados |
30 maggio |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Belarus* |
17 giugno |
1985 |
21 giugno |
1985 |
Belize |
27 febbraio |
1986 A |
27 febbraio |
1986 |
Benin |
3 marzo |
1983 |
8 agosto |
1985 |
Bhutan |
25 ottobre |
1983 |
23 agosto |
1985 |
Bolivia |
9 gennaio |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Bosnia e Erzegovina |
1° ottobre |
1992 A |
1° ottobre |
1992 |
Botswana |
21 giugno |
1985 A |
21 giugno |
1985 |
Brasile |
10 dicembre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Bulgaria* |
5 giugno |
1985 |
21 giugno |
1985 |
Burkina Faso |
9 luglio |
1982 |
16 luglio |
1985 |
Burundi |
9 agosto |
1982 |
9 agosto |
1985 |
Cambogia |
18 settembre |
1995 A |
18 settembre |
1995 |
Camerun |
18 agosto |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Capo Verde |
27 novembre |
1984 |
21 giugno |
1985 |
Ceca, Repubblica |
22 gennaio |
1993 A |
22 gennaio |
1993 |
Ciad |
22 agosto |
1991 |
22 agosto |
1991 |
Cile |
12 novembre |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Cina |
14 febbraio |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Cipro |
28 aprile |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Colombia |
25 novembre |
1981 |
30 luglio |
1985 |
Comore |
10 maggio |
1985 |
9 gennaio |
1986 |
Congo (Brazzaville) |
16 maggio |
1983 |
12 luglio |
1985 |
Congo (Kinshasa) |
9 luglio |
1982 |
8 luglio |
1985 |
Corea (Nord) |
14 settembre |
1981 |
24 giugno |
1985 |
Corea (Sud) |
30 dicembre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Costa Rica |
26 ottobre |
1987 |
26 ottobre |
1987 |
Côte d’Ivoire |
4 novembre |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Croazia |
2 giugno |
1992 A |
2 giugno |
1992 |
Cuba |
16 marzo |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Dominica |
8 giugno |
1982 |
27 novembre |
1985 |
Dominicana, Repubblica |
29 marzo |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Ecuador |
15 aprile |
1982 |
21 giugno |
1985 |
Egitto |
9 gennaio |
1981 |
21 giugno |
1985 |
El Salvador |
29 gennaio |
1988 |
29 gennaio |
1988 |
Emirati Arabi Uniti |
4 dicembre |
1981 |
1° agosto |
1985 |
Eritrea |
20 giugno |
1995 A |
20 giugno |
1995 |
Eswatini |
19 agosto |
1981 |
3 aprile |
1986 |
Etiopia |
23 febbraio |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Figi |
21 dicembre |
1981 |
30 dicembre |
1985 |
Filippine |
7 gennaio |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Finlandia |
5 giugno |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Gabon |
1° febbraio |
1982 |
6 agosto |
1985 |
Gambia |
12 giugno |
1986 A |
12 giugno |
1986 |
Georgia |
30 ottobre |
1992 A |
30 ottobre |
1992 |
Germania |
13 luglio |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Ghana |
8 febbraio |
1982 |
30 luglio |
1985 |
Giamaica |
10 dicembre |
1982 |
21 giugno |
1985 |
Giappone |
3 giugno |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Gibuti |
20 agosto |
1991 |
20 agosto |
1991 |
Giordania |
30 agosto |
1982 |
29 ottobre |
1985 |
Grenada |
16 gennaio |
1986 A |
16 gennaio |
1986 |
Guatemala |
8 luglio |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Guinea |
23 giugno |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Guinea equatoriale |
4 maggio |
1984 |
20 gennaio |
1986 |
Guinea-Bissau |
17 marzo |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Guyana |
17 luglio |
1984 |
19 luglio |
1985 |
Haiti |
9 luglio |
1982 |
5 agosto |
1985 |
Honduras |
3 marzo |
1983 |
21 giugno |
1985 |
India |
21 gennaio |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Indonesia |
10 novembre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Iran |
9 agosto |
1985 |
9 agosto |
1985 |
Iraq |
23 gennaio |
1981 |
27 giugno |
1985 |
Irlanda |
17 luglio |
1984 |
21 giugno |
1985 |
Isole Salomone |
4 ottobre |
2024 A |
4 ottobre |
2024 |
Israele* |
25 novembre |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Italia* |
25 marzo |
1985 |
21 giugno |
1985 |
Kazakstan |
3 giugno |
1997 A |
3 giugno |
1997 |
Kenya |
13 novembre |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Kirghizistan |
8 aprile |
1993 A |
8 aprile |
1993 |
Kiribati |
9 febbraio |
2016 A |
9 febbraio |
2016 |
Kuwait |
7 aprile |
1982 |
30 luglio |
1985 |
Laos* |
3 giugno |
1980 |
3 settembre |
1985 |
Lesotho |
18 giugno |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Libano |
2 agosto |
1983 |
6 agosto |
1985 |
Liberia |
10 maggio |
1990 |
10 maggio |
1990 |
Libia |
29 gennaio |
1981 |
8 agosto |
1985 |
Lussemburgo |
9 settembre |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Macedonia del Nord |
27 maggio |
1993 A |
27 maggio |
1993 |
Madagascar |
18 gennaio |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Malawi |
30 maggio |
1980 |
19 luglio |
1985 |
Malaysia |
28 luglio |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Maldive |
10 maggio |
1988 A |
10 maggio |
1988 |
Mali |
24 luglio |
1981 |
17 luglio |
1985 |
Malta |
4 novembre |
1982 |
21 giugno |
1985 |
Marocco |
30 luglio |
1985 |
30 luglio |
1985 |
Marshall, Isole |
16 marzo |
2015 A |
16 marzo |
2015 |
Mauritania |
29 giugno |
1981 |
9 agosto |
1985 |
Maurizio |
9 dicembre |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Messico |
21 gennaio |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Micronesia |
7 marzo |
2019 A |
7 marzo |
2019 |
Moldova |
1° giugno |
1993 A |
1° giugno |
1993 |
Monaco |
23 gennaio |
2003 A |
23 gennaio |
2003 |
Mongolia* |
3 giugno |
1985 |
21 giugno |
1985 |
Montenegro |
22 novembre |
2006 A |
22 novembre |
2006 |
Mozambico |
14 dicembre |
1983 |
13 novembre |
1985 |
Myanmar |
12 aprile |
1990 A |
12 aprile |
1990 |
Namibia |
21 febbraio |
1986 A |
21 febbraio |
1986 |
Nepal |
6 dicembre |
1983 |
8 agosto |
1985 |
Nicaragua |
28 marzo |
1980 |
1° luglio |
1985 |
Niger |
22 agosto |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Nigeria |
19 dicembre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Norvegia |
13 febbraio |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Oman |
6 luglio |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Paesi Bassi |
10 ottobre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Aruba |
10 ottobre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Curaçao |
10 ottobre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Parte caraibica (Bonaire, |
10 ottobre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Sint Maarten |
10 ottobre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Pakistan |
29 ottobre |
1979 |
21 giugno |
1985 |
Palau |
17 gennaio |
2023 A |
17 gennaio |
2023 |
Palestina |
17 maggio |
2018 A |
17 maggio |
2018 |
Panama |
23 luglio |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Papua Nuova Guinea |
10 settembre |
1986 |
10 settembre |
1986 |
Paraguay |
2 dicembre |
1981 |
18 luglio |
1985 |
Perù |
13 settembre |
1982 |
21 giugno |
1985 |
Polonia |
5 marzo |
1985 |
21 giugno |
1985 |
Qatar |
9 dicembre |
1985 A |
9 dicembre |
1985 |
Rep. Centrafricana |
8 gennaio |
1982 |
9 gennaio |
1986 |
Romania |
28 novembre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Ruanda |
18 gennaio |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Russia |
22 maggio |
1985 |
21 giugno |
1985 |
Saint Kitts e Nevis |
11 dicembre |
1985 A |
11 dicembre |
1985 |
Saint Lucia |
11 agosto |
1982 |
19 novembre |
1985 |
Saint Vincent e Grenadine |
30 marzo |
1987 A |
30 marzo |
1987 |
Samoa |
11 dicembre |
2008 A |
11 dicembre |
2008 |
São Tomé e Príncipe |
22 febbraio |
1985 |
14 aprile |
1986 |
Seicelle |
21 aprile |
1982 |
19 agosto |
1985 |
Senegal |
24 ottobre |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Serbia |
6 dicembre |
2000 A |
6 dicembre |
2000 |
Sierra Leone |
7 marzo |
1983 |
15 agosto |
1985 |
Siria |
6 dicembre |
1982 |
21 giugno |
1985 |
Slovenia |
11 giugno |
1992 A |
11 giugno |
1992 |
Somalia |
20 novembre |
1981 |
15 novembre |
1985 |
Spagna |
21 settembre |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Sri Lanka |
25 settembre |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Sudafrica |
24 ottobre |
2000 A |
24 ottobre |
2000 |
Sudan |
30 settembre |
1981 |
28 giugno |
1985 |
Sudan del Sud |
18 agosto |
2023 A |
18 agosto |
2023 |
Suriname |
8 ottobre |
1981 |
24 dicembre |
1985 |
Svezia |
28 luglio |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Svizzera |
10 febbraio |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Tagikistan |
9 giugno |
1993 A |
9 giugno |
1993 |
Tanzania |
3 ottobre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Thailandia |
29 gennaio |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Timor-Leste |
31 luglio |
2003 A |
31 luglio |
2003 |
Togo |
18 settembre |
1981 |
25 giugno |
1985 |
Tonga |
13 agosto |
1986 A |
13 agosto |
1986 |
Trinidad e Tobago |
2 maggio |
1980 |
15 luglio |
1985 |
Tunisia |
2 febbraio |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Turchia |
5 maggio |
1982 |
21 giugno |
1985 |
Turkmenistan |
16 febbraio |
1995 A |
16 febbraio |
1995 |
Tuvalu |
13 settembre |
2011 A |
13 settembre |
2011 |
Ucraina* |
10 giugno |
1985 |
21 giugno |
1985 |
Uganda |
23 marzo |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Ungheria |
15 agosto |
1983 |
2 luglio |
1985 |
Uruguay |
24 dicembre |
1980 |
21 giugno |
1985 |
Uzbekistan |
26 aprile |
1994 A |
26 aprile |
1994 |
Vanuatu |
17 agosto |
1987 A |
17 agosto |
1987 |
Venezuela |
28 gennaio |
1983 |
21 giugno |
1985 |
Vietnam |
6 maggio |
1983 |
19 luglio |
1985 |
Yemen |
29 gennaio |
1982 |
29 luglio |
1985 |
Zambia |
15 maggio |
1981 |
21 giugno |
1985 |
Zimbabwe |
21 giugno |
1985 A |
21 giugno |
1985 |
|
||||