Lexipedia

0.974.19

Statuti della segreteria internazionale del servizio volontario (ISVS) Adottati dall’Assemblea ISVS il 19 febbraio 1965 Modificati il 15 febbraio 1967 Approvati dall’Assemblea federale il 5 marzo 1968 Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 30 aprile 1968

RU 1972 14; FF 1967 I 793

Traduzione1

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1968

(Stato 1° giugno 1968)

Gli Stati membri della Segreteria internazionale del servizio volontario (chiamata dappresso ISVS),

coscienti del fatto che il progresso economico e sociale dei paesi in via di sviluppo può essere stimolato mediante il miglioramento delle capacità della manodopera fondato sulla formazione dei quadri medi; considerato che tale progresso può essere accelerato se ci s’adopera a sviluppare le doti professionali, a destare le aspirazioni individuali e a creare una disposizione positiva nei confronti dell’azione comune;

riconosciuto che i paesi industriali e quelli in via di sviluppo, mediante un’intesa elastica ed adeguabile, possono offrire le forze e i mezzi occorrenti per la collaborazione con gli altri paesi per il perseguimento di detto scopo;

nella convinzione che i programmi nazionali di volontariato offrano un mezzo efficace per aiutare nella realizzazione di detto progresso economico e sociale; avendo già in precedenza accolto gli scopi essenziali in occasione della Conferenza internazionale dei quadri medi, tenutasi a Porto Rico nell’ottobre 1962, in seguito ai messaggi della Segreteria internazionale del Corpo della Pace del dicembre 1963 e febbraio 1964, e durante il secondo ciclo di studi internazionali, tenuto all’Aia (Paesi Bassi) nel febbraio 1964:

dichiaraveno che i presenti statuti disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ISVS.

Art. I Scopi

L’operato dell’ISVS mira alla realizzazione degli scopi seguenti:

  1. Sostenere i programmi nazionali di servizio volontario esistenti e cooperare, quale ufficio di raccolta di nozioni ed esperienze, per:1.promuovere in tutte le parti interessate lo scambio il più completo possibile d’informazioni, di studi e descrizioni di progetti e d’esperimenti;2.fare in modo che tutte le parti interessate presentino alla Segreteria una lista concernente i progetti desiderati o i posti occupati e da occupare; e3.intensificare la cooperazione fra i programmi nazionali di volontariato.
  2. Incoraggiare gli Stati membri a fornire ai paesi in via di sviluppo – e aiutarli ad ottenere – l’apporto dei servizi di volontariato destinati a contribuire alla realizzazione dei progetti di sviluppo.
  3. Fornire, se opportuno, un’assistenza tecnica ai paesi che ne fanno richiesta per organizzare e sostenere i programmi nazionali di servizio volontario all’estero.
  4. Fornire, se opportuno, un’assistenza tecnica ai paesi che ne fanno richiesta per organizzare e sostenere i programmi nazionali di servizio volontario sul proprio territorio.
  5. Collaborare con le organizzazioni governative e non governative di volontariato e, segnatamente, con quelle non governative che si occupano della coordinazione dei programmi nazionali di servizio volontario; realizzare lo scambio reciproco d’informazioni e d’esperienze; assicurarsi, se occorre, la collaborazione di dette organizzazioni nonché prestare assistenza tecnica a qualsiasi organizzazione del genere che ne faccia richiesta.

Art. II Stati membri

a. Gli Stati che hanno votato in favore della creazione del Segretariato internazionale del Corpo della Pace in occasione della Conferenza internazionale dei quadri medi, tenutasi dal 12 al 15 ottobre a Porto Rico e gli Stati affiliati innanzi al 1° aprile 1964, il cui elenco figura nell’allegato A, sono membri dell’ISVS se dopo aver ricevuto i presenti statuti non hanno notificato al Segretario generale di rinunciare alla qualità di membro. b. Gli altri Stati, membri dell’ONU o delle sue istituzioni speciali, possono divenire membri dell’ISVS con domanda scritta al Segretario generale e con riserva d’accettazione dei presenti statuti e d’approvazione dei due terzi degli Stati membri che rispondono entro i termini prescritti nel modulo di votazione che è stato loro inviato.

Art. III Contributi e assegnazione di personale

a. Tutti gli Stati membri sono invitati a contribuire al bilancio annuo dell’ISVS. Il versamento di contributi spontanei deve essere fatto il più presto possibile durante ogni anno civile. b. Tutti gli Stati membri sono invitati a mettere a disposizione dell’ISVS i beni raccolti con il benestare del Segretario generale. c. Tutti gli Stati membri sono invitati ad assegnare del personale all’ISVS. Tale personale deve possedere le qualifiche prescritte dal Consiglio. La rimunerazione, le indennità e i vantaggi che vanno concessi a detto personale sono stabiliti e forniti direttamente dallo Stato che l’ha assegnato. d. Nessuno Stato membro può, per il fatto d’appartenere all’ISVS, essere ritenuto responsabile per obblighi incombenti a quest’ultimo.

Art. IV Organizzazione

a. Le funzioni dell’ISVS sono assicurate da:

  1. L’Assemblea
  2. Il Consiglio
  3. La Direzione.

Art. V L’Assemblea

a. L’Assemblea è composta di tutti gli Stati membri. Essa ha tutti i poteri dell’ISVS salvo quelli che, in virtù dei presenti statuti, spettano al Consiglio o al Segretario generale. b. L’Assemblea si riunisce su convocazione della maggioranza del Consiglio o su richiesta della maggioranza degli Stati membri. c. Il quorum, per qualsiasi riunione, è costituito da un terzo degli Stati membri. d. All’inizio di ogni riunione, l’Assemblea elegge un presidente che rimane in funzione fine all’elezione nella riunione successiva. e. Salvo nei casi in cui i presenti statuti dispongono altrimenti, l’Assemblea decide per maggioranza dei membri votanti. f. Il Segretario generale, su approvazione del Consiglio, può far votare l’Assemblea per corrispondenza senza che essa si riunisca. In tal caso va accordato ai membri dell’Assemblea un termine congruo per la risposta. La decisione avviene per maggioranza dei suffragi inviati. Il Segretario generale deve trasmettere a ciascun membro dell’Assemblea il risultato di ogni scrutinio. g. Ciascuno Stato membro designa l’autorità competente con cui l’ISVS possa comunicare.

Art. VI Il Consiglio

La formula dei contributi finanziari prestati spontaneamente dai membri del Consiglio, prevede, per incoraggiare i paesi invitanti a far parte del Consiglio, una somma minima meno elevata per essi che per i paesi membri organizzatori. b. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante che svolge le proprie funzioni senza rimunerazione da parte dell’ISVS. d. In qualsiasi riunione del Consiglio, il quorum è costituito dalla maggioranza dei Rappresentanti a meno che i presenti statuti non dispongano altrimenti. e. Il Consiglio elegge, all’inizio di ogni riunione, un presidente che rimane in carica fino all’elezione dell’altro nella riunione successiva. f. Ciascun Rappresentante dispone d’un voto in seno al Consiglio. Le decisioni avvengono per maggioranza semplice dei membri votanti. g. Il Segretario generale può far votare il consiglio per corrispondenza senza convocarlo in riunione. In tal caso deve essere concesso ai membri un termine congruo per la risposta. La decisione avviene secondo la maggioranza delle risposte ricevute. Il Segretario generale deve trasmettere a ciascun membro i risultati dello scrutinio. h. Ciascun membro del Consiglio designa un’autorità competente mediante la quale l’ISVS possa comunicare.

a. Il Consiglio, durante un anno civile, è costituito dagli Stati membri:

  1. che hanno versato o si sono impegnati per scritto a versare un contributo calcolato secondo la formula adottata od adeguata dal Consiglio per l’anno civile in questione, o
  2. che, secondo l’articolo III, hanno assegnato del personale per l’anno civile in questione.

c. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno. Esso può essere convocato in riunione straordinaria ogniqualvolta ne sia fatta richiesta:

  1. dalla maggioranza dei suoi membri;
  2. da un terzo dei membri dell’Assemblea; o
  3. dal segretario generale.

i. Il Consiglio è autorizzato a:

  1. Procedere all’elezione biennale d’un Segretario generale e/o d’un Segretario generale aggiunto e, se la misura sia giustificata, a revocare l’uno o l’altro in ogni momento.
  2. Approvare piani e bilanci d’ogni anno sempreché le decisioni inerenti alla somma complessiva del bilancio sia approvata dai due terzi dei membri votanti.
  3. Approvare i piani di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, in virtù dell’articolo VIII, lettera c, che prevede l’assistenza alle regioni in via di sviluppo.
  4. Definire le direttive generali che servono di guida al Personale di direzione e adottare le norme e gli ordinamenti, compresi quelli inerenti alle questioni finanziarie, necessari per l’esecuzione delle sue decisioni e per l’amministrazione degli affari dell’ISVS.
  5. Raccomandare all’Assemblea lo scioglimento dell’ISVS, sempreché sia stata ottenuta la maggioranza dei due terzi.
  6. Decidere della destinazione di fondi non ancora attribuiti, tenendo debitamente conto delle disposizioni concernenti le riserve e le spese impreviste.
  7. Decidere circa il luogo della sede dell’ISVS e la creazione, la sede e le funzioni di qualsiasi ufficio regionale.

Art. VII La Direzione

b. Il Segretario generale aggiunto svolge tutte le funzioni che gli assegna il Segretario generale e, in assenza di quest’ultimo, lo sostituisce. Il segretario aggiunto non può avere la stessa cittadinanza del Segretario generale. c. I funzionari sono persone assegnate all’ISVS dagli Stati membri; tuttavia, in condizioni speciali, giudicate pertinenti da almeno i due terzi del Consiglio, ogni funzionario, compreso il Segretario generale può essere assunto dall’ISVS. d. Ciascun membro del personale dell’ISVS deve rispettare il carattere internazionale delle proprie funzioni.

a. Il Segretario generale è il più alto funzionario dell’ISVS. Egli è responsabile davanti al Consiglio per l’esecuzione di provvedimenti concernenti il bilancio, i piani, la politica, le norme e i disciplinamenti approvati o autorizzati dal Consiglio. Oltre ai poteri e responsabilità conferitigli in virtù d’altri articoli dei presenti statuti, il Segretario generale assume i poteri e le responsabilità seguenti:

  1. Nominare tutti gli altri funzionari eccettuato il Segretario generale aggiunto e raccomandarne il ritiro ai Governi che li hanno assegnati;
  2. Accettare dagli Stati membri, secondo il criterio delle spese rifondibili, o assumere contrattualmente il personale necessario per l’esecuzione dei lavori tecnici, di segreteria, d’ufficio e d’ordine amministrativo;
  3. Nominare o assumere contrattualmente specialisti e consulenti;
  4. Preparare il bilancio annuo e i piani operativi da sottoporre al Consiglio;
  5. Presentare al Consiglio rapporti periodici sui lavori del Personale di direzione;
  6. Vigilare sulla tenuta dei conti e degli incarti e riferirne in rapporti.

Art. VIII Operazioni

a. L’ISVS presta assistenza tecnica giusta l’articolo I. Le domande degli Stati membri sono oggetto di un esame preferenziale. b. L’attività dell’ISVS si svolge conformemente ai piani d’operazione e ai bilanci approvati. I progetti sono realizzati soltanto dopo un adeguato studio da parte dei servizi dell’ISVS e secondo le sue raccomandazioni. c. L’ISVS può cooperare con le organizzazioni private, nazionali ed internazionali e con i governi che prestano assistenza tecnica e finanziaria alle regioni in via di sviluppo. d. L’ISVS può prestare assistenza e servizi tecnici secondo il criterio della restituzione, nel quadro degli scopi enunciati nell’articolo I. e. L’ISVS pubblica annualmente un rapporto che comprende un elenco verificato dei conti, e distribuisce, a intervalli adeguati, il rendiconto della situazione finanziaria. f. Il Segretario generale può pubblicare qualsiasi altro rapporto che egli ritenga utile per la realizzazione degli scopi dell’ISVS.

Art. IX Disdetta dei membri dell’Assemblea e del Consiglio

a. Ciascuno Stato membro può recedere dall’ISVS in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale. La disdetta prende effetto all’atto della ricezione della notificazione. Il Segretario generale deve confermare la ricezione al Governo che l’ha inviata. b. Il Segretario generale informa gli altri Stati membri dell’ISVS dell’avvenuta disdetta. c. Se uno Stato rinuncia alla qualità di membro non ha diritto alla restituzione di nessun contributo spontaneo versato nel conto annuale dell’ISVS. d. Le disposizioni delle lettere a, b e c sono parimenti applicabili nel caso in cui uno Stato si ritiri dal Consiglio; tuttavia questo fatto non pregiudica la qualità di membro dell’ISVS.

Art. X Fine dei lavori

a. L’ISVS può mettere fine alla propria attività col consenso della maggioranza degli Stati membri che hanno votato entro il termine stabilito. Il Consiglio può, con la maggioranza dei due terzi, raccomandare all’Assemblea di metter fine ai lavori. In caso d’accettazione, l’ISVS termina le attività, eccettuate quelle inerenti alla liquidazione dei propri fondi e alla composizione dei propri obblighi. b. In caso di scioglimento dell’ISVS, il Segretario generale distribuisce i fondi non impiegati agli Stati membri, proporzionalmente ai rispettivi contributi durante l’anno in corso e restituisce tutti i beni affidati all’ISVS.

Art. XI Emendamenti

a. Le proposte di modificazione dei presenti statuti possono essere fatte da uno Stato membro o dal Segretario generale. Esse sono trasmesse al Presidente del Consiglio che le sottopone al voto del Consiglio. Ogni emendamento che sia stato approvato dal Consiglio va sottoposto dal Segretario generale all’Assemblea. L’emendamento entra in vigore un mese dopo l’accettazione da parte dei due terzi dei votanti.

b. Nonostante le disposizioni della lettera a, è richiesta l’approvazione di tutti i membri per l’entrata in vigore di emendamenti intesi a modificare:

  1. La natura spontanea dei contributi di cui alle lettere a, b e c dell’articolo III:
  2. La limitazione di responsabilità prevista alla lettera d dell’articolo III;
  3. Il diritto di uno Stato membro di ritirarsi dall’ISVS, giusta la lettera a dell’articolo IX.

Art. XII Entrata in vigore

I presenti statuti entreranno in vigore non appena saranno stati accettati da almeno cinque Stati.

0.974.19

Campo d’applicazione il 1° gennaio 1972

I. Stati membri dell’ISVS a contare dalla fondazione il 12 ottobre 1962:

Germania

Australia

Austria

Belgio

Bolivia

Brasile

Canada

Cile

Colombia

Costa ’Avorio

Danimarca

Repubblica Dominicana

El Salvador

Ecuador

Stati Uniti d’America

Etiopia

Francia

Gran Bretagna

Honduras

India

Israele

Italia

Giamaica

Giappone

Liberia

Malaysia

Nepal

Niger

Nigeria

Norvegia

Nuova Zelanda

Pakistan

Paesi Bassi

Filippine

Sierra Leone

Svezia

Tanzania

Thailandia

Tunisia

Venezuela

II. Stati che hanno successivamente aderito all’ISVS:

Argentina

1963

Benin

1° marzo 1967

Costa Rica

28 febbraio 1971

Finlandia

3 aprile 1967

Gambia

30 settembre 1970

Ghana

31 ottobre 1968

Guaiana

1° gennaio 1968

Indonesia

15 ottobre 1967

Iran

7 settembre 1971

Liechtenstein

gennaio 1967

Maldive

14 settembre 1967

Panama

15 settembre 1969

Perù

3 aprile 1967

Svizzera

1° giugno 1968

Zaire

3 aprile 1967