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0.974.212.3

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania sulla cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria

RU 2008 541

Traduzione1

Concluso l’11 maggio 2007

Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 ottobre 2007

(Stato 8 ottobre 2007)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania

(qui di seguito designati insieme «i due Governi»),

con riferimento ai legami d’amicizia tra i due Paesi,

desiderosi di consolidare questi legami e di sviluppare tra i due Paesi una fruttuosa cooperazione nei settori tecnico e finanziario,

riconoscendo che lo sviluppo di questa cooperazione tecnica e finanziaria contribuisce a migliorare le condizioni sociali e economiche, come pure a promuovere riforme politiche, economiche e sociali in Albania,

consapevoli che il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania s’impegna a proseguire le riforme allo scopo di instaurare un’economia di mercato retta da condizioni democratiche,

ribadendo il loro impegno a favore di una democrazia pluralista fondata sul diritto e sul rispetto dei diritti dell’uomo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Clausola generale

Nella loro politica interna ed estera, i due Governi si ispirano al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo, stabiliti segnatamente dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dall’Atto finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo 2 . Accordano un’importanza sostanziale al rispetto di questi principi, allo stesso titolo che agli obiettivi del presente Accordo.

Art. 2 Obiettivi

2.1 I due Governi promuovono, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni interne, la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e finanziaria in Albania. Questi progetti contribuiscono alle riforme politiche, economiche e sociali in Albania, nonché a ridurre il costo economico e sociale del processo di trasformazione. 2.2 Il presente Accordo definisce pure il quadro normativo e procedurale applicabile alla pianificazione e all’attuazione di questi progetti. 2.3 Il presente Accordo agevola inoltre l’aiuto umanitario e il soccorso d’urgenza fornito dalla Svizzera all’Albania su richiesta del Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania.

Art. 3 Forme della cooperazione

Forme 3.1 La cooperazione si svolge sotto forma di cooperazione tecnica e finanziaria, nonché sotto forma di aiuto umanitario e di soccorso d’urgenza. 3.2 Questa cooperazione può essere realizzata su base bilaterale o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali. Cooperazione tecnica 3.3 La cooperazione tecnica è fornita sotto forma di trasferimento di know-how mediante programmi di formazione e consulenza, di altri servizi, nonché di forniture di equipaggiamenti e materiale necessari a una buona attuazione dei progetti. Cooperazione finanziaria 3.5 La cooperazione finanziaria è fornita al Consiglio dei Ministri su base non rimborsabile. Essa consiste nel finanziamento di prodotti, di equipaggiamenti e di materiale svizzeri destinati a progetti prioritari, nonché di servizi connessi e di trasferimenti del know-how necessari a una buona attuazione dei progetti; 3.6 La cooperazione finanziaria è concessa a progetti prioritari di infrastruttura e riabilitazione che non sono sostenibili sul piano commerciale. Un particolare accento sarà posto su progetti nei settori dell’energia e dell’acqua. 3.7 Per ogni singolo progetto di cooperazione finanziaria i due Governi si accordano sulle condizioni di rimborso, da parte dell’utilizzatore finale, in valuta locale in un fondo di contropartita. Secondo la natura del progetto e la solvibilità dell’utilizzatore finale, i due Governi possono convenire di rinunciare a un rimborso. Aiuto umanitario 3.8 A seconda dei casi sono concessi doni destinati ai soccorsi d’urgenza e all’aiuto umanitario per affrontare situazioni di miseria che affliggono la popolazione in seguito a calamità naturali o a disastri provocati dall’uomo e sono riconosciute dalla comunità internazionale.

3.4 I progetti realizzati nel quadro della cooperazione tecnica con l’Albania contribuiscono a risolvere problemi specifici connessi con il processo di trasformazione politica, sociale ed economica. Sarà accordata particolare attenzione ai seguenti settori:

  1. sostegno al consolidamento dei principi democratici, e in particolare al miglioramento dei servizi e al rafforzamento della partecipazione della società civile;
  2. sostegno allo sviluppo del settore economico privato per accrescerne la prosperità;
  3. contributo allo sviluppo di infrastrutture sostenibili, nonché di servizi sociali di buona qualità dai profili qualitativo e quantitativo;
  4. promozione degli scambi scientifici e culturali;
  5. promozione del commercio e degli investimenti.

Art. 4 Obblighi

4.2 Il Ministero delle finanze albanese apre conti speciali, in conformità con la legislazione albanese, per i pagamenti nei fondi di controparte in valuta locale (LEK). L’utilizzazione dei fondi summenzionati è oggetto di una decisione congiunta dei due Governi, che definiscono pure le strutture necessarie per garantirne la buona gestione e l’utilizzazione a buon fine.

4.1 Per agevolare l’attuazione dei progetti condotti nell’ambito del presente Accordo, il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania si impegna a:

  1. esentare da ogni imposta, dazio doganale e qualsivoglia onere, fiscale o di altra natura, l’insieme degli equipaggiamenti, servizi, veicoli e materiale forniti donati dal Governo svizzero, nonché l’equipaggiamento importato a titolo temporaneo per l’attuazione dei progetti condotti nell’ambito del presente Accordo;
  2. concedere le autorizzazioni necessarie all’importazione e all’esportazione degli equipaggiamenti necessari all’attuazione dei progetti;
  3. concedere gratuitamente ai periti stranieri coinvolti nei progetti secondo il presente Accordo, nonché alle loro famiglie, i permessi di lavoro e di residenza necessari, e a esentare da ogni imposta e da qualsivoglia altro onere fiscale e dazio doganale l’importazione temporanea e la riesportazione dei loro effetti personali;
  4. accordare all’Ufficio svizzero della cooperazione, nonché ai suoi rappresentanti qualora non siano cittadini della Repubblica d’Albania, i privilegi e le immunità stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche e consolari.

Art. 5 Clausola anticorruzione

I due Governi condividono un interesse comune nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici e ad un impiego appropriato delle risorse destinate allo sviluppo, e compromette la trasparenza e l’avvio di una concorrenza basata sui prezzi e sulla qualità. I due Governi si impegnano pertanto ad unire i propri sforzi per lottare contro la corruzione e attestano in particolare quanto segue: nessuna offerta, nessun dono o pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsiasi natura considerato come un atto illecito o una pratica di corruzione è stato o sarà accordato a chiunque, direttamente o indirettamente, come contropartita della concessione di mandati o dell’esecuzione del presente Accordo. Qualsiasi atto di tale natura costituisce un motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accordo o della concessione di un mandato che ne risulta, o per adottare qualsiasi altra misura correttiva necessaria prevista dalla legislazione applicabile.

Art. 6 Portata e applicazione

6.2 Il presente Accordo può essere ugualmente applicato ai progetti che sono già in corso di realizzazione oppure ai progetti in preparazione prima della sua entrata in vigore. 6.3 Le disposizioni del presente Accordo si applicano ugualmente alle operazioni svizzere di assistenza umanitaria, di soccorso e di aiuto di urgenza da effettuare in Albania in caso di gravi sofferenze della popolazione.

6.1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano a:

  1. i progetti decisi dai due Governi;
  2. i progetti che coinvolgono associazioni o istituzioni di diritto pubblico o privato di uno dei due Paesi, ai quali i due Governi o i loro rappresentanti autorizzati hanno congiuntamente deciso di applicare mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 4;
  3. alle attività nazionali indotte dai progetti regionali di cooperazione allo sviluppo cofinanziate dal Governo svizzero o ai progetti cofinanziati dal Governo svizzero per il tramite di istituzioni multilaterali, per quanto sia fatto esplicito riferimento al presente Accordo.

Art. 7 Autorità competenti, procedura e coordinazione

Queste due istituzioni – vale a dire la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) – sono rappresentate in Albania dall’Ufficio svizzero di cooperazione presso l’Ambasciata svizzera a Tirana. Da parte albanese il coordinamento generale per l’esecuzione del presente Accordo è assicurato dal Dipartimento di coordinamento delle strategie e dei donatori (DSDC) del Consiglio dei Ministri. 7.3 L’Ufficio svizzero di cooperazione presso l’Ambasciata svizzera a Tirana trasmette le richieste di cooperazione del Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania alle autorità competenti in Svizzera; assicura inoltre il collegamento tra le autorità albanesi e le autorità svizzere per l’attuazione e il controllo dei progetti. 7.4 I soccorsi d’urgenza e l’aiuto umanitario sono forniti dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera. 7.5 Ogni progetto avviato in base al presente Accordo è oggetto di un accordo particolare concluso tra i partner interessati che stipula e definisce i loro rispettivi diritti e obblighi. 7.6 Per evitare doppioni o sovrapposizioni con i progetti attuati da altri donatori e per far sì che i progetti abbiano il massimo impatto possibile, i due Governi forniscono tutti i mezzi e mettono a disposizione tutte le informazioni necessarie a garantire l’efficacia del coordinamento della cooperazione internazionale. 7.7 I due Governi si informano vicendevolmente ed esaustivamente sui progetti intrapresi nell’ambito del presente Accordo. Scambiano i pareri e si accordano su incontri periodici per discutere e valutare i programmi di cooperazione tecnica e finanziaria, nonché per prendere le misure di miglioramento necessarie. Tenuto conto dei risultati della valutazione, possono profittare di queste occasioni per suggerire modifiche da apportare nei summenzionati settori di cooperazione e nelle corrispondenti procedure.

7.1 Le autorità svizzere competenti per l’attuazione della cooperazione tecnica e finanziaria sono:

  1. la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera; e
  2. la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del Dipartimento federale dell’economia della Svizzera.

7.2 Le autorità albanesi competenti per l’attuazione della cooperazione tecnica e finanziaria sono:

  1. il Dipartimento di coordinamento delle strategie e dei donatori (DSDC) del Consiglio dei Ministri;
  2. il Ministero delle finanze.

Art. 8 Modifiche e composizione delle controversie

8.1 I due Governi al presente Accordo accettano di comporre per via diplomatica qualsivoglia controversia che possa risultare dall’applicazione dell’Accordo. 8.2 Qualsiasi modifica o emendamento del presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo dei due Governi e sarà formulato in un Protocollo separato che entra in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 9, Disposizioni finali.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notificazione che conferma che i due Governi hanno concluso le procedure nazionali necessarie a tal fine. L’Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuno dei due Governi tramite notificazione scritta con preavviso di sei mesi. In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dell’Accordo continuano ad applicarsi a tutti i progetti convenuti prima della succitata denuncia. Fatto a Tirana, l’11 maggio 2007, in tre esemplari originali, in lingua inglese, francese e albanese, ciascuna versione facente parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione tra i testi in lingua inglese, francese e albanese, la versione in lingua inglese prevale.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Erich Pircher

Per il Consiglio dei Ministri
della Repubblica d’Albania:

Ridvan Bode