Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, come espressi in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira sia la politica interna sia quella estera delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo, equiparato agli obiettivi di quest’ultimo.
0.974.215.6
Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica d’Armenia concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l’aiuto umanitario
RU 2005 2469
Traduzione1
Concluso il 3 aprile 2004
Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 novembre 2004
(Stato 25 novembre 2004)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica d’Armenia,
qui di seguito denominati «Parti»,
nell’intento di rinsaldare i legami d’amicizia che uniscono i loro due Paesi,
desiderosi di rafforzare queste relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria tra i due Paesi,
riconoscendo che tale cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria contribuirà a promuovere le riforme attualmente in atto in Armenia volte a raggiungere uno sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale e a mitigare i costi economici, sociali e ambientali del processo di risanamento strutturale come anche a promuovere la democrazia e i diritti dell’uomo,
consapevoli che il Governo della Repubblica d’Armenia si impegna a perseguire l’attuazione delle riforme allo scopo di instaurare un’economia di mercato in condizioni democratiche,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Base della cooperazione
Art. 2 Scopo dell’Accordo
Il presente Accordo definisce le modalità e le condizioni generali per tutte le forme di cooperazione tecnica, finanziaria o umanitaria tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica d’Armenia. Queste condizioni si applicano ai progetti e ai programmi di cooperazione allo sviluppo convenuti tra le Parti conformemente all’articolo 5. Le Parti intendono promuovere, nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti e programmi di cooperazione nella Repubblica d’Armenia. Questi progetti e programmi dovranno essere complementari agli sforzi di sviluppo profusi dalla Repubblica d’Armenia. La Repubblica d’Armenia applicherà parimenti queste disposizioni alle attività nazionali risultanti dai progetti e dai programmi di cooperazione allo sviluppo regionali cofinanziati dalla Confederazione svizzera oppure dai progetti e dai programmi cofinanziati dalla Confederazione svizzera tramite organizzazioni internazionali, sempre che sia fatto riferimento all’Accordo. Il presente Accordo è inoltre volto ad agevolare l’aiuto in situazioni d’emergenza e l’aiuto umanitario da parte della Confederazione svizzera nei confronti della Repubblica d’Armenia su richiesta del Governo armeno. Il presente Accordo mira a definire una struttura di norme e di procedure applicabili alla concezione e all’attuazione dei progetti e dei programmi previsti. Allo scopo di evitare doppioni rispetto ai programmi e ai progetti finanziati da altri donatori e alfine di garantire ai progetti e ai programmi i migliori risultati possibili, le Parti dovranno fornire e condividere tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace.
Art. 3 Definizioni
I progetti e i programmi specifici nonché le altre attività connesse che sottostanno al presente Accordo sono qui di seguito denominati «progetti». Ai fini del presente Accordo l’espressione «organismi esecutivi» si riferisce alle autorità, imprese o enti pubblici o privati riconosciuti da entrambe le Parti a cui sia stato affidato il mandato dalla Confederazione svizzera per realizzare i progetti specifici ai sensi dell’articolo 8.1. Gli esperti e i consulenti impiegati in missioni di breve o lunga durata dalla Svizzera o dagli organismi esecutivi cui è stata affidata la realizzazione dei progetti contemplati dal presente Accordo, sono qui di seguito denominati «personale». Ai fini del presente Accordo il termine «materiale» designa le merci, gli autoveicoli, i macchinari, le attrezzature e altri beni messi a disposizione dalla Svizzera o dagli organismi esecutivi per l’attuazione dei progetti contemplati dal presente Accordo nonché ogni altro materiale fornito alla Repubblica d’Armenia nel quadro di accordi specifici concernenti i progetti ai sensi dell’articolo 5.1.
Art. 4 Forme di cooperazione
Sezione 1 – Forme 4.1. La cooperazione può assumere, successivamente o simultaneamente, una o più delle forme seguenti: cooperazione tecnica, cooperazione finanziaria ed economica, aiuto d’urgenza e aiuto umanitario. 4.2. La cooperazione è realizzata per mezzo di donazioni (in natura, servizi o contanti), crediti a tassi preferenziali o mediante partecipazioni finanziarie. 4.3. La cooperazione può essere condotta su base bilaterale oppure in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali. 4.4. Le operazioni di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o istituzioni pubbliche o private, nazionali, internazionali o multilaterali. Sezione 2 – Cooperazione tecnica 4.5. La cooperazione tecnica ha luogo sotto forma di trasferimento di know-how tramite la formazione e la consulenza, di prestazione di servizi o di fornitura dei beni e dell’attrezzature necessari alla realizzazione dei progetti. 4.7. Di norma i progetti di cooperazione tecnica sono realizzati su base non rimborsabile, tranne nel caso in cui siano legati ad attività economiche. Sezione 3 – Cooperazione economica e finanziaria 4.8. La cooperazione economica e finanziaria consiste nel finanziamento di beni e di servizi di origine svizzera in relazione con la cooperazione tecnica per progetti prioritari di infrastruttura e di sviluppo o per sostenere gli intermediari finanziari. Altre forme possono essere considerate caso per caso. 4.9. L’aiuto economico e finanziario è fornito, a seconda del caso, sotto forma di donazioni, di prestiti o sotto forme combinate, previa intesa fra le Parti. 4.10. È data particolare importanza ai progetti atti a favorire lo sviluppo del settore emergente dell’economia privata. Sezione 4 – Aiuto umanitario 4.11. L’aiuto umanitario della Svizzera alla Repubblica d’Armenia consiste nella messa a disposizione di beni, di servizi, di esperti e di contributi finanziari. 4.12. I progetti d’aiuto umanitario sono destinati alle categorie più vulnerabili della società armena e devono contribuire a rafforzare simultaneamente la capacità d’azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali.
4.6. La cooperazione tecnica può assumere le forme seguenti:
- donazioni;
- fornitura di beni e di servizi;
- messa a disposizione di personale locale o estero;
- assegnazione di borse di studio o di formazione nella Repubblica d’Armenia, in Svizzera o in un Paese terzo;
- qualsiasi altra forma concordata di comune intesa tra le Parti.
Art. 5 Applicazione
5.2. La Parte svizzera ha la facoltà di affidare l’attuazione dei suoi impegni a organismi esecutivi. 5.3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimenti agli interventi in situazioni d’emergenza e alle operazioni di soccorso e di aiuto umanitario condotti dalla Svizzera nella Repubblica d’Armenia per fronteggiare situazioni di catastrofe.
5.1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
- ai progetti concordati tra le Parti;
- ai progetti concordati con società o istituzioni di diritto pubblico o privato di uno dei due Paesi, ai quali le Parti o i loro rappresentanti autorizzati abbiano convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 6 del presente Accordo;
- ai progetti in fase di elaborazione o di attuazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 6 Obblighi
6.1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di cooperazione, la Repubblica d’Armenia esenta dal pagamento delle imposte, dei dazi doganali, o di altre tasse obbligatorie la totalità delle attrezzature, servizi, autoveicoli e materiale forniti dalla Parte svizzera sotto forma di doni nonché le attrezzature importate temporaneamente in vista dell’attuazione dei progetti previsti nel quadro del presente Accordo, e autorizza la loro riesportazione alle stesse condizioni. 6.2. La Repubblica d’Armenia accorda le autorizzazioni richieste per l’importazione temporanea dell’attrezzatura necessaria alla realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo. 6.3. La Repubblica d’Armenia esenta gli organismi esecutivi incaricati della realizzazione di un progetto dal pagamento di qualsiasi onere fiscale o tassa sul reddito, sul plusvalore o sul patrimonio derivante da rimunerazione e acquisti nel quadro del progetto considerato. 6.4. La Repubblica d’Armenia accetta, per quanto concerne le procedure di pagamento relative ai progetti d’aiuto finanziario, che siano designati, mediante intesa tra i partner di ogni progetto, agenti finanziari operanti per conto dei partner armeni dei progetti corrispondenti. Per i pagamenti in valuta locale e/o per la creazione di fondi in controvalore potranno essere aperti conti speciali presso tali agenti finanziari conformemente alla legislazione armena. I partner dei singoli progetti decidono in merito alla destinazione di detti fondi in deposito. 6.5. La Repubblica d’Armenia semplifica la procedura di trasferimento delle divise estere per i progetti e il personale all’estero. 6.6. I membri del personale incaricato della realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo e i loro familiari sono esenti dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa sul reddito o sul patrimonio, così come da qualsiasi altra tassa, dazi doganali o altri oneri sui loro effetti personali. Sono autorizzati ad importare i loro effetti personali (suppellettili, autoveicoli, equipaggiamento professionale e privato) e a riesportarli al termine della loro missione. La Repubblica d’Armenia rilascia ai membri del personale e ai loro familiari i permessi di dimora o di lavoro legalmente richiesti. Tale disposizione non si applica ai cittadini della Repubblica d’Armenia. 6.7. La Repubblica d’Armenia garantisce la sicurezza dei membri del personale e dei loro familiari e ne agevola il rimpatrio. 6.8. Nell’ambito della propria legislazione nazionale, la Repubblica d’Armenia rilascia gratuitamente e senza termine di scadenza i visti di entrata necessari per il personale e i loro familiari. 6.9. La Repubblica d’Armenia aiuta il personale nell’adempimento dei propri compiti e gli fornisce senza restrizione la documentazione e le informazioni necessarie.
Art. 7 Clausola anticorruzione
Le Parti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, impedisce un impiego appropriato delle risorse necessarie allo sviluppo e compromette una concorrenza trasparente e leale, fondata sui prezzi e sulla qualità. Pertanto esse dichiarano la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e segnatamente dichiarano che in nessun caso è stato o sarà accordato a chicchessia, direttamente o indirettamente, in relazione con la conclusione o l’attuazione del presente Accordo, alcuna offerta, né alcun regalo, pagamento, rimunerazione o vantaggio di un genere tale da poter essere considerato un atto di corruzione o un atto illegale. Ogni atto di siffatta natura costituisce motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accordo, oppure l’adozione di qualsiasi altra misura coercitiva prevista dalla legge applicabile.
Art. 8 Coordinamento e procedura
8.1. Ogni progetto retto dal presente Accordo, è oggetto di una convenzione specifica tra i partner del progetto in questione. Tale convenzione espone in dettaglio i diritti e i doveri dei singoli partner, i quali si scambiano a intervalli regolari le informazioni tecniche circa l’avanzamento dei progetti finanziati o in corso di realizzazione. 8.2. Le Parti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni relative ai progetti intrapresi in virtù del presente Accordo. 8.3. Da parte armena il coordinamento generale è garantito, a nome del Governo della Repubblica d’Armenia, dal Ministero delle finanze e dell’economia. 8.5. L’Ufficio svizzero di cooperazione a Tbilissi (Georgia), o qualsiasi altro ufficio dipendente da quest’ultimo a Erevan, assicura il collegamento con le autorità armene per il coordinamento, la realizzazione e il monitoraggio dei progetti.
8.4. Da parte svizzera, l’applicazione del presente Accordo è garantito:
- dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri;
- dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2 del Dipartimento federale dell’economia.
Art. 9 Disposizioni finali
9.1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l’adempimento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore. L’Accordo resta in vigore per una durata di cinque anni, dopo di che è rinnovato tacitamente di anno in anno. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti contraenti mediante preavviso scritto di sei mesi. In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continuano a essere applicate a tutti i progetti convenuti prima della sua denuncia. 9.2. Se i principi fondamentali di cui all’articolo 1 non sono rispettati, ciascuna delle Parti o entrambe ha il diritto di prendere misure adeguate. Salvo urgenza particolare, la Parte che intende prendere un tale provvedimento fornisce all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, in vista di trovare una soluzione. Nella scelta delle misure da adottare è data la priorità a quelle che perturbano meno l’applicazione del presente Accordo. Le misure decise sono immediatamente notificate all’altra Parte. Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione corrette del presente Accordo, le Parti convengono che vi sia «urgenza particolare» ai sensi dell’articolo 9.2 paragrafo 1, qualora una delle due Parti violi gravemente uno dei principi o obiettivi specificati nell’articolo 1 dell’Accordo. 9.3. Le Parti convengono di risolvere per via diplomatica qualsiasi controversia che possa risultare dall’applicazione del presente Accordo. 9.4. Il presente Accordo potrà essere modificato o emendato per scritto previo consenso di entrambi i Governi. La modifica sarà formulata in un protocollo separato che entrerà in vigore conformemente alla procedura specificata nel paragrafo 9.1 del presente articolo. Fatto a Erevan il 3 aprile 2004, in tre esemplari originali nelle lingue armena, inglese e francese, i tre testi facenti parimente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà la versione inglese.
Per il Governo Blaise Godet | Per il Governo Vardan Khachatryan |