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0.974.216.7

Accordo di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare del Bangladesh Conchiuso il 7 aprile 1976

RU 1976 2384

Traduzione1

Entrato in vigore il 7 aprile 1976

(Stato 7 aprile 1976)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh,

designati qui di seguito le Parti contraenti, desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e di cooperare allo sviluppo tecnico del Bangladesh,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti s’impegnano a promuovere, su un piano di parità, nel quadro della rispettiva legislazione, la realizzazione di progetti di sviluppo tecnico nel Bangladesh. Il termine «progetto» s’applica parimenti ai programmi di lavoro sociale di una durata prevista di sei mesi almeno.

Art. 2

Le disposizioni del presente accordo s’applicano:

  1. ai progetti di cooperazione tra le due Parti contraenti;
  2. ai progetti emananti, da parte svizzera, da corporazioni e enti di diritto pubblico o privato, sui quali si sia realizzato un mutuo accordo fra le due Parti contraenti.

Art. 3

La cooperazione può assumere le forme seguenti:

  1. messa a disposizione di personale col grado di periti, di tecnici e di consulenti;
  2. attribuzione di borse di studio o di formazione professionale nel Bangladesh, in Svizzera o in qualsiasi altro Paese, conformemente alla decisione delle Parti contraenti;
  3. aiuto finanziario ad enti pubblici o privati per la realizzazione di progetti determinati;
  4. ogni altra modalità, decisa di comune intesa tra le Parti contraenti.

Art. 4

Qualsiasi progetto e la sua attuazione sono oggetto d’un accordo particolare il quale determina i rispettivi obblighi delle Parti, come anche i capitolati d’oneri del personale. I progetti sono realizzati in quanto impresa comune. Le Parti contraenti scelgono di comune intesa i borsisti e decidono dell’orientamento dei loro studi o della loro formazione.

Art. 5

Il presente accordo è approntato sulla base di programmi determinati, periodicamente elaborati ed approvati.

Art. 6

Ai fini della loro rispettiva partecipazione all’esecuzione di progetti determinati, le Parti contraenti forniscono, in linea di massima, le prestazioni seguenti:

  1. Svizzera aa)pagare gli stipendi e i premi d’assicurazione del personale messo a disposizione dalla Svizzera;ab)assumere le spese di viaggio dalla Svizzera nel Bangladesh e di ritorno per detto personale;ac)assumere le spese di studio e le altre spese di formazione professionale, quali le spese di mantenimento, le spese di assicurazione medica, le spese di viaggio di andata e ritorno dal Bangladesh sino al luogo di studi, di cittadini del Bangladesh, inviati all’estero per seguire degli studi o per ricevere una formazione professionale;ad)assumere le spese d’acquisto e di trasporto di attrezzature e di materiale che non sono prodotti nel Bangladesh o che ivi non possono essere ragionevolmente prodotti;ae)pagare le spese d’albergo del personale estero in missione di breve durata.
  2. Bangladesh ba)pagare gli stipendi e i premi di assicurazione del personale messo a disposizione dal Bangladesh, conformemente alle disposizioni vigenti;bb)mettere a disposizione gli omologhi che dovranno ricevere una formazione onde occupare successivamente i posti tenuti dal personale estero;bc)pagare gli stipendi, all’occorrenza, delle persone menzionate nella lettera ac) per tutta la durata della loro assenza dal Bangladesh, conformemente alle disposizioni vigenti;bd)assicurare, al loro ritorno nel Bangladesh, alle persone di cui alla lettera ac) un impiego nella misura del possibile, in un posto di lavoro tale da permettere loro di sfruttare per il meglio le conoscenze e l’esperienza acquisite;be)mettere a disposizione dei personale estero in missione di lunga durata un appartamento adeguato e pagarne la pigione;bf)assumere le spese mediche del personale estero in misura comparabile a quella di cui beneficia il personale bengalese di rango equivalente;bg)fornire l’attrezzatura e i materiali richiesti per l’esecuzione dei compiti attribuiti, svolti nel Bangladesh;bh)assicurare i servizi prestabili dal personale locale, quali i lavori di segreteria, di traduzione ed altri servizi analoghi;bi)procurare gli uffici e i locali necessari e a pagarne la pigione.

Art. 7

Onde agevolare l’attuazione di ogni progetto nell’ambito dei presente accordo, il Bangladesh

  1. esenta o paga i dazi doganali e le tasse di vendita gravanti tutte le attrezzature e il materiale forniti dai collaboratori di progetti svizzeri, pubblici o privati, per ogni progetto di sviluppo nel Bangladesh;
  2. autorizza il personale estero ad importare, a titolo temporaneo nel Bangladesh, in franchigia da dazi e tasse di vendita, il materiale professionale occorrente, alla condizione che detto materiale venga riesportato alla fine della missione o che ne sia fatto dono a un progetto; in quest’ultimo caso il beneficiario bengalese sarà responsabile del regolamento delle tasse;
  3. concede a tutto il personale estero i privilegi d’importazione accordati al personale privilegiato, giusta le disposizioni doganali applicabili dell’ordinanza del Servizio delle dogane del 14 marzo 1974 o di regolamenti che potrebbero essere emanati successivamente;
  4. esonera il personale estero e loro familiari dal pagamento di dazi ed altri oneri fiscali personali o sullo stipendio loro versato da parte svizzera ed esonera le dette persone dal pagamento di ogni imposta governativa o comunale sull’alloggio in albergo;
  5. rilascia senza spese e senza indugio i visti d’entrata e d’uscita, conformemente alle disposizioni vigenti;
  6. assiste i periti svizzeri e loro familiari e facilita loro il lavoro nel limite necessario;
  7. esonera il personale estero da ogni pretesa di risarcimento per qualsiasi danno commesso nell’adempimento della loro missione, alla condizione però che detto danno non sia stato causato intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 8

Dopo consultazione del Governo del Bangladesh, la Svizzera può nominare una persona incaricata della sorveglianza dei progetti nel quadro del presente accordo e fruente della qualità di perito.

Art. 9

Per trattare gli affari attinenti all’esecuzione dei progetti ch’esse perseguono, le Parti contraenti sono rappresentate da:

  1. Svizzera: il Delegato del Consiglio federale svizzero alla cooperazione tecnica, o da un supplente designato dal Delegato;
  2. Bangladesh: la Sezione di assistenza tecnica della Divisione delle risorse esterne, Ministero della Pianificazione.

Art. 10

Il presente accordo entrerà in vigore al momento della sua firma e resterà in vigore per un periodo di tre anni. Quindi sarà tacitamente rinnovato d’anno in anno fintanto che una delle Parti contraenti non l’abbia disdetto per iscritto con preavviso di sei mesi innanzi la fine dell’anno in corso. In caso di disdetta, le Parti contraenti accettano, conformemente alle clausole del presente accordo, che i progetti in corso d’esecuzione siano portati a compimento e che gli studenti o i praticanti bengalesi all’estero possano conchiudere i loro programmi di studio o di formazione. Fatto a Dacca, il 7 aprile 1976 in due esemplari originali in lingua inglese. Esemplari autentici nelle lingue bengalese e francese saranno ulteriormente scambiati per via diplomatica. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

W. Heim

Per il Governo
della Repubblica Popolare del Bangladesh:

M. Muhiuddin