Le Parti contraenti si obbligano a collaborare, nel quadro della rispettiva legislazione e conformemente al diritto internazionale, alla realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e scientifica tra i due Paesi.
0.974.218.9
Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bolivia Conchiuso il 30 novembre 1973
RU 1975 2448
Traduzione1
Entrato in vigore con scambio di lettere il 15 settembre 1975
(Stato 15 settembre 1973)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Bolivia,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e preoccupati di sviluppare la cooperazione tecnica e scientifica tra i due Paesi
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Le disposizioni del presente accordo s’applicano:
- ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica tra i due Governi;
- ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica emananti da enti svizzeri di diritto pubblico o privato, approvati dai due Governi mediante scambio di note.
Art. 3
La cooperazione tecnica e scientifica, promossa dal presente accordo, può assumere le forme seguenti:
- invio di personale fruente dello statuto di periti o di assistenti tecnici;
- attribuzione di borse di studio per la formazione professionale;
- sussidi ad organismi pubblici, semipubblici o privati in vista della realizzazione dei progetti;
- fornitura d’attrezzature destinate a progetti;
- qualsiasi altra forma di cooperazione tecnica e scientifica che possa essere prevista di comune accordo tra le Parti.
Art. 4
I progetti specifici e la loro attuazione sono oggetto d’accordi particolari i quali determinano le rispettive prestazioni delle Parti, come anche la partecipazione degli esperti o degli assistenti tecnici.
Art. 5
Nell’ambito delle azioni di cooperazione tecnica e scientifica, ciascuna Parte contraente assumerà una parte equa delle spese; quelle pagabili in moneta boliviana sono, per principio, assunte dal Governo della Bolivia.
Art. 6
Giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera a), le Parti sceglieranno di comune intesa i borsisti e decideranno dell’orientamento dei loro studi.
Art. 7
Il Consiglio federale svizzero s’impegna a:
- pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione delle persone inviate dalla Svizzera;
- assumere le spese di viaggio dalla Svizzera in Bolivia e di ritorno per detto personale;
- acquistare e trasportare sino al luogo del progetto il materiale necessario alla sua attuazione, non ottenibile in Bolivia;
- accordare, nel limite delle proprie possibilità, delle borse in Svizzera, in Bolivia o nei Paesi terzi, nel quadro dei progetti di cooperazione;
- assumere le spese di soggiorno e di formazione dei borsisti invitati in Svizzera come anche a pagare le quote dell’assicurazione contro le malattie alla Cassa malati del personale della Confederazione Svizzera;
- pagare ai borsisti le spese di viaggio di andata e ritorno, salvo che per i borsisti universitari per i quali l’attuale legislazione svizzera permette unicamente la copertura del viaggio di ritorno.
Art. 8
Il Governo boliviano s’impegna a:
- fornire i servizi prestabili dal personale locale e ad assumere le spese di segreteria;
- mettere a disposizione e retribuire il personale boliviano chiamato ad avvicendarsi agli specialisti svizzeri;
- assumere le spese mediche del personale boliviano attribuito ai progetti;
- continuare a versare lo stipendio ai borsisti boliviani secondo il diritto nazionale in vigore, come anche le prestazioni sociali alla loro famiglia, per quanto le candidature dei borsisti siano state approvate dal Governo boliviano;
- mettere a disposizione il terreno e i locali necessari all’attuazione dei progetti, nonché l’attrezzatura e il materiale che possono essere prodotti nel Paese;
- mettere a disposizione e pagare l’alloggio per il personale svizzero dei progetti di cooperazione;
- esentare da dazi doganali, imposte e da altri oneri gravanti l’importazione, il materiale e l’attrezzatura necessari alla cooperazione tecnica, l’acquisto e la vendita all’interno del Paese;
- esonerare le persone inviate in Bolivia dal Consiglio federale svizzero o da enti svizzeri di diritto pubblico o privato da tutti i dazi, imposte e tasse personali o reali, nazionali, regionali o comunali sugli stipendi e indennità versati dal Consiglio federale svizzero o da detti enti;
- accordare l’ammissione in franchigia da dazi, tasse e altri oneri per il mobilio, gli effetti personali e professionali, gli apparecchi elettrici d’uso personale importati dai membri svizzeri citati e loro familiari all’occasione della loro prima venuta in Bolivia. Alle medesime condizioni sarà autorizzata l’importazione di un’automobile per perito. Inoltre, i periti e gli assistenti tecnici svizzeri potranno importare una seconda automobile in sostituzione della prima, beneficiando periodicamente dello stesso regime di franchigia previsto dalla legislazione in vigore per i periti internazionali;
- esentare da tutti i dazi, tasse e altri oneri, l’importazione dei beni d’uso e consumo, nel limite dei bisogni dei membri del personale svizzero o loro familiari;
- accordare gratuitamente i visti d’entrata e d’uscita per il personale svizzero e loro familiari;
- rilasciare al personale svizzero un documento di missione, che assicuri l’assistenza da parte dei Servizi di Stato nell’adempimento del loro compito;
- assumere la responsabilità dei danni che i membri del personale svizzero cagionassero nell’adempimento della loro missione, salvo se intenzionalmente o per negligenza grave;
- garantire la sicurezza del personale svizzero e loro familiari.
Art. 9
Il personale svizzero incaricato di missioni di controllo di breve durata gode unicamente delle disposizioni di cui all’articolo 8 k), l), m) e n).
Art. 10
L’attuazione dei progetti nel quadro dell’articolo 2 capoverso 1 avviene sotto l’egida del Delegato del Consiglio federale alla Cooperazione tecnica, per il Governo svizzero, e della Segreteria del CONEPLAN, per il Governo boliviano.
Art. 11
Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente Accordo.
Art. 12
Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali che il Governo boliviano dovesse conchiudere con Stati terzi o con organizzazioni internazionali, qualora risultassero più favorevoli per le attività di cooperazione tecnica o offrissero migliori agevolazioni al personale estero in rapporto a quelle di cui beneficia la Svizzera, in considerazione dell’articolo 8, dette nuove disposizioni saranno applicate in luogo di quelle corrispondenti al menzionato articolo.
Art. 13
Il presente accordo è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno delle firma ed entrerà in vigore quando le Parti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità richieste dalle rispettive legislazioni. Esso resterà in vigore sino al 31 dicembre 1975. Quindi potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché una Parte non l’abbia disdetto per iscritto, mediante un preavviso di sei mesi, innanzi la fine di ogni anno. In caso di disdetta, le Parti s’accordano circa il compimento dei progetti in corso. I borsisti finiranno normalmente il ciclo di studi e di formazione loro riservato. Fatto a la Paz, il 30 novembre 1973, in due esemplari, nelle lingue francese e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.
Per il William Frei | Per il Governo Guzmán Soriano |