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Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Colombia Conchiuso il 1° febbraio 1967

RU 1970 242

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note il 15 novembre 1969

(Stato 15 novembre 1969)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica della Colombia,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Colombia e deliberati a sviluppare la cooperazione tecnica fra i due Paesi, hanno convenuto di conchiudere un accordo ed hanno nominato a tal fine loro plenipotenziari:

(se ne omettono i nomi)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Il Governo svizzero e il Governo della Colombia si obbligano a favorire, nella misura del possibile, la cooperazione tra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.

Art. II

Le disposizioni del presente accordi si applicano:

  1. ai progetti di cooperazione tecnica fra i due Paesi;
  2. parimente ai progetti di cooperazione tecnica emananti da enti di diritto pubblico o d organizzazioni private della Svizzera e oggetto di un accordo.

Art. III

Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune accordo i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.

Art. IV

Il Governo svizzero esaminerà la possibilità di inviare periti e collaboratori nella Colombia per cooperare allo sviluppo.

Art. V

Il Governo svizzero concederà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica ai candidati che i due Governi avranno scelto di comune intesa e curerà di garantire il loro ritorno in Colombia al termine degli studi o della pratica in Svizzera. Il Governo della Colombia si sforzerà di occupare i beneficiari di dette borse in modo tale da sfruttare pienamente le nozioni acquisite.

Art. VI

I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi particolari.

Art. VII

Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte contraente assumerà una parte equa delle spese, laddove quelle pagabili in moneta locale saranno, per principio, assunte dal Governo della Colombia.

Le Parti contraenti s’impegnano:

  1. da parte svizzera:–a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione degli esperti svizzeri;–ad assumere le spese di viaggio dalla Svizzera in Colombia e ritorno per detto personale;–ad assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nella Colombia;–ad assumere le spese di soggiorno, di formazione e di ritorno dalla Svizzera in Colombia dei cittadini colombiani invitati in Svizzera per ricevere una formazione sotto gli auspici della cooperazione tecnica;
  2. da parte colombiana:–a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale colombiano;–a fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibili nel Paese;–ad assumere le spese d’alloggio e di soggiorno del personale della cooperazione tecnica, l’invio degli addetti svizzeri in Colombia essendo per principio subordinato alla previa consegna dell’abitazione a un rappresentante svizzero nel Paese;–a mettere a disposizione gli uffici e altri locali necessari e ad assumere le spese di affitto;–ad assumere le spese di viaggio, di trasporto, di spedizione del corriere, di comunicazioni telefoniche e telegrafiche di servizio in relazione con la missione;–a fornire i servizi prestabili dal personale locale, comprese le spese di segreteria, di traduzione ed altri servizi analoghi;–ad assumere le spese mediche del personale colombiano di cooperazione tecnica;–ad assumere le spese di viaggio dalla Colombia in Svizzera dei borsisti e dei praticanti colombiani invitati in Svizzera sotto gli auspici della cooperazione tecnica elvetica, come anche – per quelli che hanno un contratto di lavoro – il salario e le prestazioni sociali alle rispettive famiglie.

Art. VIII

Nell’ambito del presente accordo, il Governo colombiano s’impegna:

  1. ad esentare il materiale e l’attrezzatura necessari alla cooperazione tecnica, siano essi d’origine pubblica o privata, da tasse doganali, imposte e altri oneri sull’importazione, come anche sulla riesportazione;
  2. ad esentare le persone inviate dalla Svizzera in Colombia per operare nell’ambito del presente accordo e degli accordi particolari, e il cui ingresso nel Paese sia stato approvato dal Governo colombiano, da ogni imposta ed altro onere personale o reale, nazionale o regionale, sugli stipendi e indennità pagati dalle autorità svizzere;
  3. ad accordare, al momento del primo arrivo in Colombia, la franchigia doganale, tasse ed altri oneri compresi (eccettuate però le spese di deposito, di trasporto e di analoghi servizi), per i mobili, gli effetti personali e quelli professionalmente occorrenti, compresa un’automobile per economia domestica, importati da dette persone e dai loro familiari conviventi. Al termine della missione in Colombia, esse potranno vendere il veicolo, previo pagamento dei diritti doganali già dispensati; l’importo di tali diritti sarà calcolato proporzionalmente alla durata d’utilizzazione del veicolo in Colombia;
  4. a permettere a dette persone e ai loro familiari l’importazione, esente dai diritti doganali, di medicamenti, viveri, bevande e altri articoli di consumo giornaliero, per i bisogni personali;
  5. ad accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti in Colombia, per dette persone e i loro familiari;
  6. a rilasciare a dette persone e ai loro familiari un documento d’identità, che assicuri completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del compito ad esse assegnato;
  7. ad assumere la responsabilità dei danni che cagionassero nell’adempimento della loro missione, salvo se intenzionalmente o per negligenza grave;
  8. a garantire la sicurezza di tali persone e dei loro familiari in tutti i casi in cui ne sia minacciata la sicurezza, e per i quali essi ricorrano alle autorità centrali o regionali.

Art. IX

Le disposizioni del presente accordo saranno parimente applicabili al personale svizzero nonché alle loro famiglie, esercitanti già la propria attività nella Colombia, sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Governi, nel senso dell’articolo II lettere a e b del presente accordo.

Art. X

Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente accordo.

Art. XI

Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali, che una Parte contraente dovesse conchiudere in avvenire, relative ai privilegi accordati alle persone partecipanti allo sviluppo o all’adempimento del presente accordo o d’accordi simili, s’applicheranno, se risultassero più favorevoli, in luogo delle disposizioni del presente accordo.

Art. XII

Il presente accordo entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali. Le Parti contraenti attueranno le disposizioni del presente accordo nel quadro delle loro attribuzioni amministrative, a contare dal giorno della firma. Esso sarà prorogato automaticamente da anno in anno fino a quando una Parte contraente non l’avrà disdetto per scritto prima della fine di ogni anno a contare dalla data dell’entrata in vigore. Fatto a Bogota, il 1° febbraio 1967, in due esemplari, nelle lingue francese e spagnuola, i due testi ugualmente fede. (Si omettono le firme)