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Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Costa Rica Conchiuso il 17 novembre 1971

RU19722937

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note il 4 settembre 1972

(Stato 4 settembre 1972)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Costa Rica,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e premurosi di sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi

hanno convenuto:

Art. 1

Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Costa Rica si obbligano a favorire nella misura del possibile la cooperazione tra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.

Art. 2

Le disposizioni del presente accordo s’applicano:

  1. ai progetti di cooperazione tecnica tra i due Paesi;
  2. ai progetti di cooperazione tecnica emananti, da parte Svizzera, da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private, a condizione che sia stato conchiuso un accordo tra i due Governi.

Art. 3

Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.

Art. 4

La cooperazione tecnica potrà segnatamente assumere le forme seguenti:

  1. invio di personale d’ogni grado (segnatamente periti, volontari, collaboratori tecnici [«periti associati»]);
  2. attribuzione di borse di studio o di formazione professionale. Il Governo svizzero accorderà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica in Svizzera, nei Paesi terzi o nella Costa Rica, ai candidati designati di comune intesa dai due Governi. Il Governo costaricano impiegherà i borsisti rimpatriati in modo da utilizzarne appieno le conoscenze;
  3. sussidi a istituzioni semi-pubbliche o private per la realizzazione di un progetto di sviluppo;
  4. ogni altra forma di cooperazione che potrà essere prospettata di comune intesa tra le Parti.

Art. 5

I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto d’accordi particolari.

Art. 6

Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte contraente assumerà una quota equa delle spese; per contro quelle pagabili in moneta costaricana sono, per principio, assunte dal Governo della Costa Rica. Le Parti contraenti s’impegnano

da parte svizzera:
  1. a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dal Governo svizzero;
  2. ad assumere le spese di viaggio dalla Svizzera in Costa Rica e ritorno per detto personale;
  3. ad assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nella Costa Rica;
  4. ad assumere le spese di soggiorno, di formazione e di viaggio dalla Svizzera alla Costa Rica di cittadini costaricani invitati in Svizzera per ricevere una formazione nell’ambito della cooperazione tecnica.
Da parte costaricana:
  1. a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale costaricano;
  2. a fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibile nel Paese;
  3. ad assumere le spese di vitto e d’alloggio del personale svizzero di cooperazione tecnica, restando inteso che la partenza di detto personale dalla Svizzera è subordinata, di norma, alla consegna d’appartamenti ad un rappresentante svizzero sul posto;
  4. a procurare gli uffici e i locali necessari e a pagarne la pigione;
  5. ad assumere le spese di viaggio e di trasporto effettuati nella Costa Rica come anche le spese di spedizione del corriere e quelle per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche di servizio connesse con la missione;
  6. a fornire i servizi prestabili dal personale locale, comprese le spese di segreteria, di traduzione e d’altri servizi analoghi;
  7. ad assumere le spese mediche del personale costaricano di cooperazione tecnica;
  8. a pagare il viaggio d’andata in Svizzera, dei borsisti e praticanti invitati in Svizzera, sotto gli auspici della cooperazione tecnica svizzera e a continuare a versare i loro salari come anche gli assegni familiari.

Art. 7

Nell’ambito del presente accordo, il Governo della Costa Rica s’impegna:

  1. ad esentare il materiale e le attrezzature occorrenti esclusivamente alla cooperazione tecnica, d’origine pubblica o privata, da qualsiasi dazio, imposta o onere gravante l’importazione, l’acquisto, la vendita all’interno e la riesportazione;
  2. ad esentare le persone inviate dalla Svizzera nella Costa Rica, affinché, accordato loro l’ingresso nel Paese, operino nell’ambito del presente accordo o d’accordi particolari, da ogni imposta ed altro onere personale o reale, nazionale, regionale o comunale sugli stipendi e le indennità pagati dal Governo svizzero o dalle istituzioni svizzere giusta l’articolo 2;
  3. ad accordare l’ammissione in franchigia, da dazi, tasse ed altri oneri connessi, dei mobili, degli effetti personali e professionali, compresa un’automobile per perito, importati da dette persone o dai loro familiari conviventi, all’occasione del loro primo insediamento nella Costa Rica;
  4. ad accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e d’uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nella Costa Rica, per dette persone e loro familiari;
  5. a rilasciare un’attestazione del loro mandato, che assicuri completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del compito assegnato;
  6. ad assumere le responsabilità dei danni che cagionassero nell’adempimento della loro missione, salvo se intenzionalmente o per negligenza grave;
  7. a garantire la sicurezza di tali persone.

Art. 8

Le disposizioni del presente Accordo saranno parimenti applicate agli inviati svizzeri e ai loro familiari, che esercitano già la loro attività nella Costa Rica nell’ambito della cooperazione tecnica tra i due Paesi giusta l’articolo 2 lettere a e b.

Art. 9

Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente Accordo.

Art. 10

Le disposizioni applicabili ai periti delle Nazioni Unite, qualora risultassero più favorevoli, s’applicheranno in luogo di quelle del presente Accordo.

Art. 11

Il presente Accordo è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore sino al 17 novembre 1976; quindi sarà tacitamente rinnovato d’anno in anno, fintanto che una delle Parti contraenti non l’abbia disdetto per iscritto con preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell’anno corrispondente. Fatto a San José/Costa Rica, il 17 novembre 1971 in quattro esemplari, due in lingua francese e due in lingua spagnuola. (Si omettono le firme)