Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, come espressi in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, costituisce la base delle politiche nazionali e internazionali delle Parti contraenti. Esso è la base della cooperazione tra le Parti e delle disposizioni del presente Accordo e ne costituisce un elemento essenziale.
0.974.232.1
Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica araba d’Egitto concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l’aiuto umanitario
RU 2014 147
Traduzione1
Concluso il 20 gennaio 2013
Entrato in vigore mediante scambio di note il 26 novembre 2013
(Stato 26 novembre 2013)
Il Consiglio federale svizzero
(di seguito «la Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica araba d’Egitto
(di seguito «l’Egitto») ,
qui di seguito denominati «le Parti»;
tenendo conto dei legami di amicizia esistenti tra i due Paesi;
auspicando di rafforzare ulteriormente questi legami e di sviluppare una cooperazione tecnica e finanziaria proficua tra i due Paesi;
intenzionati a definire un quadro normativo per la cooperazione attuale e futura tra i due Paesi;
apprezzando la proficua cooperazione stabilita nel quadro del Memorandum of Understanding for Strengthening Economic Development and Cooperation tra la Svizzera e l’Egitto;
riconoscendo che lo sviluppo di questa cooperazione tecnica e finanziaria, così come l’aiuto umanitario, contribuiranno a migliorare le condizioni economiche e sociali e a promuovere le riforme politiche, economiche e sociali in Egitto,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Basi della cooperazione
Art. 2 Obiettivi
- Il presente Accordo disciplina le condizioni e i termini generali di tutte le forme di cooperazione allo sviluppo tra la Svizzera e l’Egitto. I termini e le condizioni si applicano ai progetti e ai programmi di cooperazione allo sviluppo convenuti dalle Parti conformemente all’articolo 5.
- Le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e finanziaria in Egitto nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali. I progetti e i programmi saranno complementari all’impegno profuso dall’Egitto per il proprio sviluppo.
- L’Egitto applica i termini e le condizioni presenti anche alle attività nazionali derivanti dai progetti e dai programmi di cooperazione allo sviluppo regionale cofinanziati dalla Svizzera o dai progetti e programmi cofinanziati dalla Svizzera tramite istituzioni multilaterali, a condizione che, in detti progetti e programmi, si faccia esplicito riferimento al presente Accordo quadro.
- Il presente Accordo stabilisce un quadro normativo e procedurale per la pianificazione e l’attuazione di tali progetti e programmi.
- Al fine di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti e programmi finanziati da altri donatori e di garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti forniscono tutti i mezzi e condividono tutte le informazioni rilevanti necessari a un coordinamento efficace.
- Se un accordo di progetto specifico tra la Svizzera e l’Egitto definisce attività di cooperazione allo sviluppo che vanno al di là del campo di applicazione del presente Accordo, l’accordo di progetto specifico prevale sul presente Accordo, purché non incompatibile con quest’ultimo.
- L’Accordo agevola inoltre l’aiuto umanitario fornito dalla Svizzera all’Egitto purché quest’ultimo ne faccia richiesta.
Art. 3 Definizioni
I progetti e programmi specifici e le altre attività congiunte ai sensi del presente Accordo sono qui di seguito denominate «progetti». Ai fini del presente Accordo, il termine «organismo esecutore» designa qualsiasi autorità pubblica o società pubblica o privata oppure qualsiasi organizzazione o istituzione, sia pubblica che privata, riconosciute da entrambe le Parti e incaricate di attuare i progetti specifici di cui all’articolo 8.1. «SECO» designa la Segreteria di Stato dell’economia del Dipartimento federale dell’economia della Svizzera. «DSC» designa la Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera.
Art. 4 Forme di cooperazione
Forme Cooperazione tecnica Cooperazione finanziaria Aiuto umanitario
- La cooperazione assume la forma di una cooperazione tecnica e finanziaria oppure di un aiuto umanitario.
- La cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri partner in materia di sviluppo, con organizzazioni multilaterali nonché con organizzazioni locali o estere della società civile accreditate secondo la legislazione e i regolamenti in vigore in Egitto che disciplinano le attività e il lavoro di tali organizzazioni.
- La cooperazione è attuata mediante la concessione di sovvenzioni (in natura, sotto forma di servizi o di fondi).
- La cooperazione tecnica sarà fornita sotto forma di trasferimento di know-how mediante formazione, consulenza o altri servizi, come pure sotto forma di fornitura di materiali ed equipaggiamenti necessari all’attuazione dei progetti.
- I progetti realizzati nel quadro della cooperazione tecnica con l’Egitto contribuiscono a risolvere i problemi individuati congiuntamente riguardanti il processo di sviluppo economico, ambientale, sociale e politico. Le attività previste tendono in particolare a:–contribuire allo sviluppo di un’infrastruttura di base sostenibile;–sostenere una crescita industriale competitiva mediante riforme delle condizioni quadro politico-economiche a vari livelli; promuovere l’intermediazione finanziaria fornendo finanziamenti a lungo termine e migliorando l’infrastruttura finanziaria; sostenere gli imprenditori migliorando le competenze dell’attività aziendale primaria;–promuovere iniziative per l’integrazione economica e sotto il profilo delle pari opportunità, in particolare di giovani disoccupati, ad esempio mediante la promozione di microimprese e di piccole e medie imprese, formazioni professionali adeguate e il rafforzamento delle catene di valore locali, nazionali e internazionali;–promuovere il commercio sostenibile istituendo condizioni quadro per il commercio, favorendo la competitività internazionale e migliorando l’accesso al mercato;–contribuire al rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche e del settore finanziario;–sostenere gli sforzi dell’Egitto nella costituzione di uno Stato partecipativo, inclusivo, responsabile e trasparente, basato sul rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;–sostenere gli sforzi dell’Egitto nella realizzazione di strutture e meccanismi atti a garantire la protezione e l’accesso ai servizi di base per le persone bisognose e a contribuire a una gestione della migrazione fondata sul diritto, rilevando in particolare il contributo che la migrazione può fornire allo sviluppo.
- L’Egitto beneficia di una cooperazione finanziaria per il finanziamento di beni, equipaggiamenti, materiale e servizi correlati nonché per il trasferimento del know-how necessario per la realizzazione dei progetti.
- La cooperazione finanziaria è concessa a progetti prioritari nel settore delle infrastrutture e del risanamento che non sono commercialmente sostenibili. Saranno prioritari i progetti nei settori delle risorse idriche ed energetiche e dei rifiuti.
- L’aiuto umanitario, incluso il soccorso di emergenza, destinato all’Egitto è fornito dalla Svizzera sotto forma di beni, servizi, consulenza e contributi finanziari.
- Le sovvenzioni destinate agli interventi d’aiuto umanitario sono concesse caso per caso per fare fronte a situazioni di estremo bisogno che, in seguito a calamità naturali o a disastri provocati dall’uomo, affliggono la popolazione e sono riconosciute dalla comunità internazionale.
Art. 5 Applicazione
- Le disposizioni del presente Accordo si applicano a:–progetti finanziati o cofinanziati dalla Svizzera e convenuti dalle Parti;–progetti cui partecipano società, istituzioni, organizzazioni, partenariati, istituti o altri enti di diritto pubblico o privato di ciascun Paese, come convenuto dalle Parti;–attività nazionali derivanti da progetti di cooperazione allo sviluppo internazionali cofinanziati dalla Svizzera o da progetti cofinanziati dalla Svizzera per il tramite di istituzioni multilaterali.
Art. 6 Obblighi
- Agli specialisti e ai collaboratori stranieri assunti per la realizzazione dei progetti promossi in virtù del presente Accordo che non sono cittadini egiziani né residenti permanenti in Egitto, l’Egitto fornisce i medesimi privilegi accordati agli specialisti e ai collaboratori stranieri di altre missioni di cooperazione e, se necessario, agevola il rimpatrio o l’evacuazione dei collaboratori e degli specialisti stranieri e delle loro famiglie nel quadro delle leggi e dei regolamenti nazionali.
- Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti promossi in virtù del presente Accordo, l’Egitto esonera da imposte, IVA, dazi doganali, tasse e altri oneri tutti gli equipaggiamenti, i servizi, i veicoli e il materiale forniti gratuitamente dalla Svizzera e gli equipaggiamenti importati temporaneamente necessari per la realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo e autorizza la loro riesportazione alle medesime condizioni.
- L’Egitto concede gratuitamente le autorizzazioni necessarie per l’importazione e la riesportazione degli equipaggiamenti necessari alla realizzazione dei progetti.
- Gli specialisti e i collaboratori stranieri assunti per la realizzazione dei progetti previsti nell’ambito del presente Accordo e le loro famiglie sono esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa sul reddito, imposta sul valore aggiunto e sulla sostanza a condizione che il loro reddito sia finanziato mediante le sovvenzioni concesse, come definito al punto 4.3, così come anche dai dazi doganali o altri oneri all’importazione e all’esportazione dei loro beni personali e professionali. Essi sono autorizzati a importare i loro beni personali (mobili e arredi, automobili, attrezzatura sia personale sia professionale) e a riesportarli liberamente alla fine del loro mandato. L’Egitto fornisce gratuitamente i permessi di soggiorno e di lavoro richiesti agli specialisti e ai collaboratori stranieri nonché alle loro famiglie.
- L’Egitto rilascia i visti d’ingresso in maniera tempestiva e a titolo gratuito per la categoria di persone di cui all’articolo 6.4.
- L’Egitto fornisce assistenza agli specialisti e ai collaboratori stranieri nell’esecuzione dei loro compiti e fornisce loro tutta la documentazione e le informazioni pertinenti loro accessibili nonché tutto il sostegno necessario, in particolare per quanto concerne le questioni amministrative, al fine di agevolare l’adeguata attuazione del progetto.
- L’Egitto agevola le procedure di trasferimento internazionale di valuta estera operate nel quadro dei progetti e per mano di specialisti stranieri.
- Fatto salvo il diritto internazionale, i rappresentanti dell’Ambasciata svizzera, gli specialisti e i collaboratori stranieri nonché le rispettive famiglie inviati in Egitto per realizzare i progetti nel quadro del presente Accordo rispettano le leggi e i regolamenti nazionali dell’Egitto e si impegnano a non interferire con gli affari interni del Paese.
- Gli organismi esecutori delegati sono autorizzati ad assumere direttamente cittadini egiziani come membri del personale in contratti a lungo termine o a breve termine al fine di attuare gli obiettivi del progetto.
Art. 7 Clausola anticorruzione
Le Parti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che ostacola il buon governo, impedisce un’utilizzazione appropriata delle risorse necessarie allo sviluppo e compromette una concorrenza trasparente e leale, fondata sulla qualità e sui prezzi. Pertanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione e convengono in particolare che ogni regalo, offerta, pagamento o vantaggio di qualsivoglia natura, fatto a chicchessia, in maniera diretta o indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del presente Accordo, sarà inteso come atto illecito o pratica corrotta. Ogni atto di siffatta natura costituisce motivo sufficiente a giustificare l’annullamento del presente Accordo quadro, dell’appalto o della conseguente aggiudicazione di progetti disciplinati dal presente Accordo quadro, se entro 30 giorni non viene adottata alcuna misura che regoli la situazione in modo soddisfacente per la Svizzera e l’Egitto.
Art. 8 Autorità competenti, coordinamento e procedure
- Le autorità svizzere competenti per l’attuazione della cooperazione tecnica e finanziaria e l’aiuto umanitario sono la SECO, la DSC e altre agenzie governative svizzere. Tali autorità, incluse la SECO e la DSC, sono rappresentate in Egitto dall’Ambasciata di Svizzera al Cairo.
- L’autorità egiziana competente per il coordinamento della cooperazione tecnica e finanziaria è il Ministero per la cooperazione internazionale.
- Ogni progetto previsto dal presente Accordo deve essere oggetto di una convenzione specifica tra i partner del progetto; tale convenzione espone in dettaglio i diritti e gli obblighi rispettivi, così come gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati da raggiungere.
- Le Parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo dettagliato sui progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo quadro. A tal fine si scambiano opinioni e concordano incontri periodici allo scopo di discutere e valutare i programmi di cooperazione tecnica e finanziaria e adottare adeguate misure di miglioramento. Tenuto conto dei risultati della valutazione, in queste occasioni le Parti contraenti possono suggerire modifiche dei settori e/o delle procedure di cooperazione.
- Le Parti possono in qualsiasi momento, su richiesta congiunta o unilateralmente, chiedere la valutazione di un progetto da parte di terzi. Ove lo ritengano opportuno, esse possono informarsi reciprocamente del risultato di tale valutazione. I progetti possono essere oggetto di valutazione fino a cinque anni dalla loro conclusione ufficiale.
Art. 9 Disposizioni finali
Fatto al Cairo, il 20 gennaio 2013, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, in lingua araba e in lingua inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
- Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si sono notificate l’adempimento di tutte le procedure necessarie nei rispettivi Paesi.
- Il presente Accordo può essere risolto in qualsiasi momento da una delle due Parti previa notifica scritta di sei mesi.
- In caso di risoluzione, le disposizioni del presente Accordo rimangono applicabili ai progetti convenuti prima della risoluzione.
- Qualsiasi modifica o emendamento al presente Accordo avviene per iscritto con il consenso di entrambe le Parti. La modifica o l’emendamento deve essere formulato in un protocollo separato che entra in vigore conformemente alla procedura descritta nell’articolo 9.1.
- Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo è risolta per via diplomatica.
- In fede di ciò e agendo tramite i rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati a tale scopo, le Parti stipulano il presente Accordo.
Per il Dominik Furgler | Per il Ashraf El-Sayed El-Arabi |