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Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Equatore Conchiuso il 4 luglio 1969

RU 1970 301

Traduzione1

Entrato in vigore, con scambio di note, il 2 gennaio 1970

(Stato 25 novembre 1977)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Equatore,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell’Equatore e deliberati a sviluppare le cooperazione tecnica tra i due Paesi,

hanno convenuto:

Art. I

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Equatore si obbligano a favorire nella misura del possibile la cooperazione fra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.

Art. II

Le disposizioni del presente accordo si applicano:

  1. ai progetti di cooperazione che i due Paesi potranno conchiudere in avvenire;
  2. ai progetti di cooperazione tecnica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera e oggetto di un accordo.

Art. III

Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica. Detti progetti e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi.

Art. IV

La cooperazione tecnica potrà rivestire segnatamente le forme seguenti:

  1. invio di periti o di personale tecnico scelto accuratamente dal Paese assistente ed accettati dal Paese assistito;
  2. assegnazione di borse di studio o formazione professionale. Il Governo svizzero accorderà, giusta le proprie possibilità, borse di studio o di formazione professionale o tecnica, in Equatore, in Svizzera o in un terzo Paese, ai candidati scelti d’accordo col Governo equatoriano, il quale collocherà i borsisti, rimpatriati che siano, in modo da utilizzarne appieno le conoscenze;
  3. sussidi ad istituti semipubblici o privati in vista dell’attuazione d’un progetto di sviluppo;
  4. ogni altra forma di cooperazione che fosse impostabile di comune accordo fra le Parti.

Art. V

Nel quadro delle azioni di cooperazione tecnica ciascuna Parte si impegna a:

1.da parte svizzera:
  1. pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dalla Svizzera;
  2. assumere le spese di viaggio dalla Svizzera all’Equatore e ritorno per questo personale;
  3. assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nell’Equatore;
  4. assumere le spese di dimora, di formazione e di viaggio dalla Svizzera all’Equatore dei cittadini equatoriani invitati in Svizzera per ricevere una formazione sotto gli auspici della cooperazione tecnica.
2.da parte equatoriana:
  1. fornire il personale necessario;
  2. fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibili nel Paese;
  3. pagare, al personale inviato dalla Svizzera per i progetti di cooperazione tecnica, un’indennità mensile in moneta nazionale, convenuta innanzi con mutuo accordo ma comunque non superiore alla remunerazione dei funzionari equatoriani d’analogo grado gerarchico;
  4. assumere le spese cagionate dall’esecuzione di progetti di cooperazione tecnica, come quelle di viaggio all’interno, trasporti interni d’attrezzatura e materiale, servizi postelegrafonici;
  5. pagare le spese del viaggio d’andata, dall’Equatore in Svizzera, di borsisti e praticanti ivi invitati nel quadro della cooperazione tecnica elvetica, nonché a continuare a versare loro il salario e le prestazioni legali.

Art. VI

Nell’ambito del presente accordo, il Governo della Repubblica dell’Equatore si obbliga a:

  1. esentare da tutti i diritti e tasse d’importazione il materiale e l’attrezzatura necessari alla cooperazione tecnica;
  2. esentare da tutte le imposte e tasse, sugli stipendi e indennità pagati dal Governo o istituzioni svizzeri, le persone inviate dalla Svizzera nell’Equatore per esercitarvi un’attività nel quadro del presente accordo o di accordi particolari e la cui entrata nel Paese sia stata approvata dal Governo dell’Equatore;
  3. 2 a concedere l’esenzione da qualsiasi dazio sui mobili e sugli effetti personali, inclusa una automobile per famiglia, a favore del personale dietro responsabilità del Governo svizzero al primo soggiorno in Equatore ai fini del presente Accordo e di eventuali accordi speciali ulteriori. Il valore del veicolo e le condizioni di una ulteriore vendita a terzi saranno regolati conformemente alle norme legali vigenti nella Repubblica dell’Equatore.
  4. accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nell’Equatore per queste persone e le loro famiglie;
  5. rilasciare un certificato di missione, che assicuri loro completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del proprio compito;
  6. assumere la responsabilità dei danni che cagionerebbero nell’adempimento della loro missione, salvo che i danni siano stati cagionati intenzionalmente o che risultino da una colpa o da una negligenza gravi.

Art. VII

Le Parti contraenti convengono di formare una Commissione mista la quale si riunirà periodicamente per assolvere i compiti seguenti:

  1. analizzare i risultati ottenuti nell’attuazione di progetti di cooperazione entro il quadro del presente accordo;
  2. scegliere e proporre al Governo elvetico i candidati borsisti giusta l’articolo IV lettera b;
  3. studiare e proporre le necessarie misure onde trarre il massimo frutto dalla cooperazione tra i due Paesi, condotta entro il quadro del presente accordo.

Art. VIII

Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali che una delle Parti contraenti potrà conchiudere con degli Stati terzi o organizzazioni internazionali s’applicheranno, se saranno più favorevoli in luogo di quelle contenute negli articoli IV e V del presente accordo.

Art. IX

Il presente accordo sarà applicabile provvisoriamente a contare dalla firma ed entrerà in vigore il giorno in cui ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra il compimento delle formalità costituzionali concernenti la conclusione e la messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore indefinitivamente fino a quando le Parti non l’avranno disdetto per scritto mediante un preavviso di tre mesi. Esso potrà pure venir modificato o riveduto mediante intesa tra le Parti. Fatto a Quito, il 4 luglio 1969, in quattro esemplari originali, due in lingua francese e due in lingua spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. (Si omettono le firme)