Il presente protocollo è inteso a stabilire le modalità d’applicazione della cooperazione tecnica, prevista all’articolo 1 dell’accordo del 26 aprile l962 2 concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Guinea.
0.974.238.111
Protocollo concernente la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Guinea Conchiuso il 31 ottobre 1964
RU 1966 951
Traduzione1
Entrato in vigore il 1° settembre 1965
(Stato 1° luglio 1975)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Guinea,
desiderosi d’incrementare la cooperazione tecnica tra i due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
I disposti del presente protocollo sono applicabili a tutti i progetti di cooperazione tecnica fra i due Stati. Essi sono parimente applicabili alle azioni di cooperazione tecnica emananti, da lato svizzero, da corporazioni di diritto pubblico o da organizzazioni private. Il Governo del Paese in cui è svolta un’azione di cooperazione tecnica dovrà applicare quelle pertinenti disposizioni d’altri accordi bilaterali o multilaterali che risultassero più favorevoli di quelle del presente protocollo.
Art. 3
Nel quadro della legislazione nazionale e conformemente al diritto internazionale come anche alla prassi invalsa, le Parti s’intenderanno per stabilire programmi concernenti precisi progetti di cooperazione tecnica.
Art. 4
Nell’ambito della legislazione svizzera e della prassi invalsa, il Governo svizzero esaminerà la possibilità d’inviare periti e specialisti nella Guinea, onde contribuiscano allo sviluppo delle risorse economiche guinee. Se la durata della loro missione non eccede sei mesi, tali periti si recheranno nella Guinea senza le rispettive famiglie.
Art. 5
Il Governo svizzero accorderà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica ai candidati borsisti scelti, di comune intesa, dai due Governi. Al loro rientro dalla Svizzera, il Governo della Guinea s’adoprerà ad occupare i borsisti in modo che essi possano beneficiare integralmente delle conoscenze acquisite.
Art. 6
Il tenore e l’attuazione dei progetti di cooperazione tecnica saranno oggetto di accordi particolari tra il Delegato del Consiglio federale alla cooperazione tecnica, da parte svizzera, e il Ministro delegato alla Presidenza incaricata della cooperazione e dei problemi economici, da parte guinea.
Art. 7
Nel quadro delle azioni di cooperazione tecnica, ciascuna delle Parti contraenti assumerà un’equa parte delle spese, tenendo conto che, di massima, le spese pagabili nella moneta locale saranno addossate al Governo del Paese in cui è attuato il progetto. In particolare, le Parti assumono i seguenti obblighi finanziari e amministrativi:
- Da lato svizzero:–i salari e le assicurazioni dei periti svizzeri e le loro spese di viaggio fuori della Guinea;–le spese d’acquisto e di trasporto del materiale inottenibile nella Guinea;–le spese di soggiorno e formazione dei cittadini guinei invitati in Svizzera per essere formati nell’ambito di un progetto comune di cooperazione tecnica, come anche il costo del viaggio di ritorno in Guinea.
- Da lato guineo:–i salari e le assicurazioni dei periti e collaboratori guinei;–le spese per i materiali e le attrezzature ottenibili nel Paese;–l’alloggio e la mobilia come anche le spese di soggiorno del personale di cooperazione tecnica, essendo vincolata la loro partenza dalla Svizzera all’attribuzione dell’alloggio;–la messa a disposizione e le pigioni degli uffici e d’altri locali necessari;–le spese di viaggio e di trasporto, gli invii postali e le comunicazioni telefoniche e telegrafiche di servizio all’interno del Paese:–le prestazioni fornibili dal personale locale, incluse le spese di segreteria, di traduzione e di altri servizi analoghi;–la cura medica del personale della cooperazione tecnica;–le spese del viaggio di andata, dalla Guinea in Svizzera, dei borsisti e praticanti invitati in Svizzera come anche, ove occorra, il salario normale dei borsisti e praticanti che sostentano la famiglia in Guinea.
Art. 8
Nell’ambito del presente protocollo, il Governo guineo si obbliga:
- Ad affrancare il materiale e le attrezzature occorrenti alla cooperazione tecnica, d’origine pubblica o privata, da qualsiasi tassa doganale, imposta o altro onere gravante l’importazione, l’acquisto e la vendita all’interno del Paese, come anche la riesportazione;
- A liberare da qualsiasi imposta e tassa (personale o reale – nazionale, regionale o comunale) gravante i salari e le indennità pagati dalla Svizzera, i periti e tecnici, inviati in Guinea dalla Svizzera per svolgervi un compito conforme al presente protocollo o ad accordi particolari e dei quali l’immigrazione è stata approvata dal Governo guineo;
- Ad accordare, entro i limiti stabiliti nell’allegato del presente protocollo, l’esenzione da dazi, tasse e altri oneri connessi (eccettuate le spese di deposito, di trasporto o inerenti a prestazioni analoghe) gravanti la mobilia e gli effetti personali, importati dalle persone suindicate e dai loro familiari conviventi, al momento del primo insediamento in Guinea. Le autovetture fruiranno dell’ordinamento concernente l’importazione temporanea;
- Ad accordare gratuitamente e senza alcun termine i visti di entrata e di uscita, chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti in Guinea per i periti, i tecnici e le loro famiglie.
Art. 9
Ove un’azione di cooperazione tecnica sia condotta a termine, le Parti contraenti prenderanno contatto per il riscontro dei risultati.
Art. 10
Il presente protocollo è applicabile provvisoriamente dopo la firma. Esso entrerà in vigore alla data in cui ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra d’aver adempiuto le formalità costituzionali per la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali. Esso resterà in vigore fino al 31 dicembre 1967 e potrà essere tacitamente rinnovato d’anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte contraente non l’abbia disdetto per scritto, mediante un preavviso di tre mesi, innanzi la fine di ogni anno. Fatto a Berna, in due esemplari originali in lingua francese, il 31 ottobre 1964.
Per il A. R. Lindt | Per il Governo Keita N’Fanara |
Allegato
Per limiti di peso della mobilia e degli effetti personali, giusta l’articolo 8, numero 3, del protocollo, s’intendono, per la mobilia e gli effetti personali, trasportabili esclusivamente per via marittima:
- per il perito o collaboratore,
- per la sposa dei perito o del collaboratore,
- per ogni figlio minorenne autorizzato dai servizi del Delegato alla cooperazione tecnica ad accompagnare il perito.
Per il A. R. Lindt | Per il Governo Keita N’Fanara |