1.1 Il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, enunciati in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo conclusa il 10 dicembre 1948 e nelle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani di cui entrambe le Parti sono firmatarie, e conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti, ispira le politiche interne ed esterne di queste ultime e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo quadro (di seguito denominato «Accordo») al pari dei suoi obiettivi. 1.2 L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, costituisce il quadro di riferimento condiviso per la pace e la prosperità delle persone e del pianeta, ora e in futuro. Al centro vi sono i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) che rappresentano un appello urgente ad agire per tutti i Paesi – sviluppati e in via di sviluppo – in un partenariato globale. 1.3 L’Accordo di Parigi 1 , che è stato negoziato dai rappresentanti di 196 Stati in occasione della 21 a Conferenza degli Stati parte alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2 (UNFCCC) ed è stato ratificato dal Laos il 7 settembre 2016 e dalla Svizzera il 6 ottobre 2017, riguarda la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra, l’adozione di misure di attenuazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e il finanziamento dell’azione climatica. Uno dei suoi obiettivi principali è aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo resiliente al clima e a basse emissioni di gas a effetto serra, senza per questo mettere in pericolo la produzione alimentare.
0.974.248.1
Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero
e il governo della Repubblica democratica popolare lao
concernente l’assistenza tecnica, la cooperazione finanziaria
e l’assistenza umanitaria
RU 2022 351
Traduzione
Concluso il 4 agosto 2021
Entrato in vigore il 28 aprile 2022
(Stato 28 aprile 2022)
Il Consiglio federale svizzero
(di seguito «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica democratica popolare lao
(di seguito «Laos»),
di seguito congiuntamente denominati «Parti»,
intendendo potenziare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi;
desiderosi di rafforzare tali relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione tecnica, culturale, finanziaria, economica e umanitaria tra i due Paesi;
consapevoli che lo sviluppo di tale cooperazione tecnica e finanziaria come anche dell’assistenza umanitaria contribuirà a migliorare le condizioni sociali, economiche e ambientali in Laos al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, favorendo nel contempo il buongoverno;
assicurando che queste attività di cooperazione tecnica, finanziaria ed economica nonché di assistenza umanitaria siano in linea con le priorità fissate dal Laos nel piano nazionale di sviluppo socioeconomico e nella dichiarazione di Vientiane sul partenariato per una cooperazione allo sviluppo efficace di cui entrambe le Parti sono firmatarie;
cosci del fatto che il Laos intende impegnarsi nelle riforme necessarie per creare un’economia di mercato,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Base della cooperazione
Art. 2 Obiettivi
2.1 Le Parti promuovono, entro i limiti delle rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica, culturale, finanziaria ed economica, nonché di progetti di pubblica amministrazione e di assistenza umanitaria nel Laos. Questi progetti mirano a supportare il processo di sviluppo nel Laos e ad attenuare i costi sociali, ambientali ed economici di adattamento ai cambiamenti climatici. Contribuiranno in particolare ad alleviare le sofferenze delle categorie più vulnerabili della società laotiana. 2.2 Il presente Accordo fissa le regole e le procedure per la gestione e la realizzazione dei progetti di cooperazione. 2.3 I progetti considerati dal presente Accordo sostengono gli sforzi compiuti dal Laos per raggiungere gli OSS e cercano, per quanto possibile, di essere conformi ai principi del partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace. 2.4 Nel quadro del loro impegno internazionale in materia, le Parti convengono di includere la questione della migrazione nella loro cooperazione. Le Parti si impegnano a mantenere un dialogo aperto e positivo in materia di migrazione al fine di affrontare le sfide e cogliere le opportunità per i due Paesi e di considerare questa dimensione in modo appropriato nella realizzazione dei progetti.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Accordo valgono, sempreché il contesto non richieda un’interpretazione diversa, le seguenti definizioni:
- «Svizzera»: il Governo della Confederazione Svizzera (Consiglio federale svizzero);
- «Laos»: il Governo della Repubblica democratica popolare lao;
- «Ufficio di cooperazione della DSC»: l’ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione che rappresenta le autorità svizzere nella realizzazione e nel monitoraggio dei progetti. L’Ufficio di cooperazione della DSC nel Laos è integrato nell’Ambasciata di Svizzera a Bangkok, Regno di Thailandia;
- «progetto»: progetti o programmi e/o altre attività intraprese nell’ambito del presente Accordo;
- «organismo di esecuzione»: qualsiasi autorità pubblica, persona giuridica pubblica o privata come pure organizzazione o istituzione nazionale, internazionale o multilaterale che gode del riconoscimento di entrambe le Parti e/o agisce su mandato della Svizzera e/o è finanziata da quest’ultima al fine di attuare progetti specifici di cui all’articolo 4;
- «bene»: prodotti, materiali, veicoli, macchinari, attrezzature e altri beni messi a disposizione dalla Svizzera o dagli organismi di esecuzione per progetti realizzati nel quadro del presente Accordo oppure qualsivoglia altro bene fornito al Laos nel quadro degli accordi specifici relativi ai progetti;
- «esperto internazionale»: persona fisica incaricata dalla Svizzera o da un organismo di esecuzione di realizzare progetti e/o di fornire assistenza tecnica, che non è un cittadino laotiano, non ha la sua residenza permanente nel Laos e non fa parte del personale dell’Ufficio di cooperazione della DSC.
Art. 4 Forme di cooperazione
4.1 La cooperazione può essere di tipo tecnico, culturale, finanziario ed economico oppure prendere la forma di assistenza umanitaria. Queste varie forme possono svolgersi simultaneamente o in modo consecutivo. 4.2 Tale cooperazione e/o assistenza può essere realizzata su base bilaterale o in collaborazione con altri partner di sviluppo, in particolare nel quadro della programmazione congiunta europea in materia di cooperazione allo sviluppo.
Sezione 2: Cooperazione tecnica, culturale e scientifica nel settore dello sviluppo4.3 La cooperazione tecnica, culturale e scientifica proposta dalla Svizzera avviene sotto forma di trasferimento di know-how attraverso la formazione, la consulenza o altri servizi oppure sotto forma di beni necessari alla buona riuscita dei progetti. 4.5 I progetti di cooperazione tecnica, culturale e scientifica nel settore dello sviluppo si concentrano prioritariamente sul sostegno alla riduzione sostenibile della povertà, su uno sviluppo equo e inclusivo e sul rafforzamento della pubblica amministrazione e del quadro istituzionale.
4.4 La cooperazione tecnica, culturale e scientifica con istituzioni pubbliche o private può assumere le seguenti forme:
- contributi sotto forma di sovvenzioni;
- fornitura di beni e servizi;
- invio di personale;
- formazione dei quadri di livello medio e del personale tecnico nel Laos o in Svizzera;
- qualsiasi altra forma concordata tra le Parti.
4.6 La cooperazione finanziaria ed economica prende la forma di sovvenzioni, prestiti, finanziamento di beni e servizi o contributi al capitale, per esempio di intermediari finanziari, o qualsiasi altra forma concordata dalle due Parti. Altre possibilità di attuazione della cooperazione sono valutate caso per caso.
Sezione 4:Riduzione del rischio di catastrofi, gestione delle catastrofi e assistenza umanitaria
Le attività di cooperazione possono essere realizzate attraverso: 4.7 scambi di informazioni sulle rispettive politiche e prassi nell’ambito dell’azione per il clima e di gestione delle catastrofi, in particolare nei settori della riduzione del rischio di catastrofi, della risposta alle emergenze, della ripresa e della ricostruzione dopo una catastrofe; 4.8 ricerche congiunte, corsi di formazione e workshop sui temi dell’azione per il clima e della gestione delle catastrofi e condivisione del know-how sulle tecnologie chiave nonché altre forme di scambio concordate tra le Parti; 4.9 assistenza umanitaria, in risposta a catastrofi naturali o antropiche, basata sulle esigenze della popolazione colpita e conforme ai principi umanitari, mediante il dispiegamento di squadre di esperti, la fornitura di beni di prima necessità o il versamento di contributi finanziari.
Art. 5 Campo di applicazione
Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
- ai progetti concordati in forma scritta dalla Svizzera e dal Laos, incluse le relative autorità centrali, regionali e comunali competenti sul territorio del Laos;
- ai progetti concordati in forma scritta tra le Parti e organismi di esecuzione o istituzioni del Laos per i quali entrambe le Parti o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto di applicare, per analogia, le disposizioni dell’articolo 7 del presente Accordo;
- alle attività nazionali risultanti da progetti e/o programmi di cooperazione allo sviluppo regionale finanziati o cofinanziati dalla Svizzera, a condizione che sia fatto esplicito riferimento al presente Accordo;
- retroattivamente ai progetti in corso e/o in preparazione concordati tra le Parti.
Art. 6 Statuto dell’Ufficio di cooperazione della DSC e del suo personale
L’Ufficio di cooperazione della DSC e il suo personale, nonché le relative persone di accompagnamento, nel caso in cui non siano cittadini laotiani e non abbiano la loro residenza permanente nel Laos, godono dei privilegi e delle immunità previsti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 3 sulle relazioni diplomatiche.
Art. 7 Obblighi
7.1 Per facilitare l’attuazione di ogni progetto di cooperazione, il Laos esonera da tasse dirette e indirette, dazi doganali, imposte e altri oneri obbligatori tutti i materiali, i veicoli, i servizi e i beni finanziati tramite sovvenzioni dalla Svizzera nonché i materiali importati temporaneamente necessari alla realizzazione dei progetti previsti nell’ambito del presente Accordo e ne autorizza la riesportazione alle stesse condizioni. 7.2 Il Laos concede gratuitamente tutti i permessi necessari all’importazione temporanea dei beni indispensabili per attuare i progetti previsti nell’ambito del presente Accordo. 7.3 Il Laos accetta che, per le procedure di pagamento relative ai progetti di assistenza finanziaria, possano essere designati, sulla base di accordi stipulati tra i partner dei singoli progetti, agenti finanziari operanti per conto dei relativi partner di progetto laotiani. Per i pagamenti in valuta locale o in fondi di contropartita autorizzati dalla Banca centrale del Laos possono essere aperti conti speciali con detti agenti finanziari in conformità alla legislazione del Laos. I partner del progetto decidono congiuntamente circa l’uso dei fondi depositati. 7.4 Gli esperti internazionali incaricati della realizzazione dei progetti previsti nell’ambito del presente Accordo sono esenti da qualsiasi tassa sul reddito e sulla sostanza, come anche da altre tasse, dazi doganali, imposte e oneri obbligatori sui loro beni personali. Sono autorizzati a importare i loro beni personali (mobili e suppellettili, autoveicoli, equipaggiamento professionale e privato) e a riesportarli liberamente alle stesse condizioni al termine della loro missione. Agli esperti internazionali cui è affidato l’incarico di realizzare i progetti il Laos concede gratuitamente i permessi di lavoro e di soggiorno richiesti ai sensi della legge. 7.5 Il Laos è responsabile della sicurezza dei locali utilizzati dalla Svizzera e dal personale diplomatico e di programma finanziato dalla Svizzera nonché degli esperti internazionali incaricati della realizzazione dei progetti e accorda a queste persone agevolazioni di rimpatrio. 7.6 Entro i limiti della sua legislazione nazionale, il Laos rilascia gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata per le categorie di personale di cui agli articoli 6 e 7.4. 7.7 Il Laos coadiuva gli organismi di esecuzione e il loro personale internazionale cui è affidato l’incarico di realizzare i progetti nello svolgimento dei loro compiti e procura loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie. 7.8 Il Laos agevola le procedure di trasferimento internazionale di valuta estera operate nel quadro dei progetti nonché dagli organismi di esecuzione e dagli esperti internazionali cui è affidato l’incarico di realizzare i progetti. 7.9 Il personale dell’Ufficio di cooperazione della DSC, gli organismi di esecuzione e gli esperti internazionali cui è affidato l’incarico di realizzare i progetti previsti nell’ambito del presente Accordo si impegnano a rispettare il diritto nazionale e i regolamenti del Laos.
Art. 8 Clausola anticorruzione
Le Parti condividono un interesse comune nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione, che pregiudica il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo oltre a compromettere una concorrenza equa e trasparente, fondata sui prezzi e sulla qualità. Le Parti dichiarano pertanto l’intenzione di unire i propri sforzi nella lotta contro la corruzione e dichiarano in particolare che in nessun caso è stato o sarà accordato a chicchessia, direttamente o indirettamente, in relazione con la conclusione o l’attuazione del presente Accordo, alcuna offerta, né alcun regalo, pagamento, rimunerazione o vantaggio di un genere tale da poter essere considerato un atto di corruzione o un atto illegale. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la denuncia del presente Accordo conformemente all’articolo 10.1 e la disdetta dell’assegnazione del conseguente aiuto oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile. Le Parti si informano reciprocamente in caso di fondato sospetto di corruzione.
Art. 9 Autorità competenti, coordinamento e procedura
9.1 Ciascun progetto previsto dal presente Accordo è oggetto di un accordo specifico tra le Parti che disciplina e definisce in dettaglio i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte coinvolta nel progetto. In caso di finanziamento congiunto da parte della Svizzera sotto forma di contributo a un partner di progetto, l’accordo specifico con il Governo del Laos può essere firmato dal partner di progetto che riceve il contributo svizzero. 9.2 Allo scopo di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti realizzati da altri partner di sviluppo e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace. 9.3 Per quanto concerne il Laos, tale coordinamento è garantito dal Ministero della pianificazione e degli investimenti. 9.4 Per quanto concerne la Svizzera, tale coordinamento è garantito dall’Ufficio di cooperazione della DSC a Vientiane. 9.5 Le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo dettagliato sui progetti realizzati in virtù del presente Accordo. A tal fine si scambiano informazioni a intervalli regolari a tutti i livelli in merito all’avanzamento dei progetti finanziati nell’ambito del presente Accordo.
Art. 10 Disposizioni finali
10.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta in cui le Parti certificano reciprocamente l’adempimento dei rispettivi requisiti costituzionali necessari per la stipula e l’entrata in vigore di accordi internazionali. L’Accordo rimane in vigore finché una delle Parti non lo denuncia con una notifica scritta all’altra Parte. L’Accordo scade sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte riceve tale notifica. 10.2 In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno a essere applicate a tutti i progetti convenuti prima della sua denuncia. 10.3 Qualsiasi modifica o emendamento al presente Accordo avviene in forma scritta con il consenso di entrambe le Parti. 10.4 Eventuali controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica. Fatto a Vientiane, il 4 agosto 2021, in due esemplari originali in lingua francese, lao e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione fa fede la versione inglese.
Per il Ignazio Cassis | Per il Governo della Sonexay Siphandone |