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0.974.258.5

Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Nicaragua

RO 2002 3558

Traduzione1

Concluso ed entrato in vigore il 12 aprile 1994

(Stato 12 aprile 1994)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Nicaragua,

di seguito le «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare i vincoli di amicizia esistenti tra la Svizzera e la Repubblica di Nicaragua e con il proposito di sviluppare la cooperazione fra i due Paesi,

hanno convenuto di concludere il seguente Accordo:

Art. 1

Le Parti contraenti s’impegnano, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, a realizzare assieme progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario nella Repubblica di Nicaragua, in primo luogo a favore del Governo di Nicaragua e delle sue istituzioni. Questi progetti possono assumere le forme dell’assistenza tecnica, finanziaria, umanitaria o alimentare. Queste quattro forme possono essere applicate singolarmente o congiuntamente.

Art. 2

2.1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano a progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario concordati fra le Parti contraenti. D’intesa con il Governo della Repubblica di Nicaragua, il Consiglio federale svizzero può trasferire a un’istituzione specializzata i suoi impegni in progetti finanziati interamente o parzialmente dal Consiglio federale svizzero. 2.2 Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili per analogia ai progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario fra un ente di diritto pubblico o un ente privato senza scopo di lucro da parte svizzera e un’istituzione di diritto privato da parte nicaraguese, facendo riferimento in particolare ai seguenti articoli: 1, 2.2, 4.3, 4.4, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 6 e l’articolo 8 entro i limiti stabiliti qui di seguito. L’articolo 6 paragrafi 6.4 e 6.6 non si applica alle istituzioni di diritto privato da parte nicaraguese. 2.2.1 L’organizzazione non governativa (ONG) svizzera deve essere preventivamente riconosciuta, mediante uno scambio di note, dal Ministero della cooperazione estera in rappresentanza del Governo di Nicaragua. 2.2.2 Prima di firmare un accordo con una ONG nicaraguese, l’ONG svizzera deve sottoporre per approvazione al Ministero della cooperazione estera il progetto affinché si possa verificarne la concordanza con i suoi obiettivi; dopo la firma, l’accordo ritorna al Ministero della cooperazione estera per l’approvazione finale. 2.2.3 Sia l’ONG svizzera sia l’ONG nicaraguese sono tenute a rispettare il regolamento sulla prassi amministrativa e le disposizioni sulle donazioni provenienti dall’estero. 2.2.4 Sia l’ONG svizzera sia l’ONG nicaraguese sono tenute a riferire al Ministero della cooperazione estera ogni sei mesi in modo documentato sulla realizzazione, lo sviluppo, l’impiego dei fondi e la valutazione dei progetti. 2.2.5 Il Governo di Nicaragua è autorizzato a eseguire una verifica contabile relativa ai fondi utilizzati per la realizzazione dei progetti. 2.2.6 Gli sgravi concessi all’ONG svizzera e ai tecnici svizzeri non possono essere estesi all’ONG nicaraguese. 2.2.7 Le organizzazioni non governative nicaraguesi sono tenute ad assumere i dazi all’importazione e altre tasse che gravano su beni e/o equipaggiamenti destinati ai progetti nonché su beni acquistati in loco. 2.2.8 Il Ministero della cooperazione estera ha il diritto di prendere periodicamente visione dei progetti.

Art. 3

La cooperazione auspicata può assumere le seguenti forme: 3.1 concessione di contributi finanziari sotto forma di doni; 3.2 messa a disposizione di equipaggiamento, materiale e altri beni importati o acquistati in loco nonché di prestazioni di servizio; 3.3 messa a disposizione di personale impiegato a lungo termine (collaboratori della cooperazione allo sviluppo ) e/o personale impiegato a corto termine (consulenti); 3.4 concessione di borse di studio o per periodi di pratica nel corso della formazione professionale in Nicaragua, in Svizzera o in un altro Paese; 3.5 qualsiasi altra forma decisa di comune intesa fra le Parti contraenti.

Art. 4

4.1 Il contributo della Parte contraente svizzera alla realizzazione dei progetti completa gli sforzi intrapresi dalla Parte contraente nicaraguese per assicurare il proprio sviluppo economico e sociale; il Governo della Repubblica di Nicaragua rimane responsabile dei progetti e dei loro obiettivi. 4.2 Per ogni progetto di cui all’articolo 2.1 è negoziato e firmato un accordo particolare. Tale accordo descrive nel dettaglio i mezzi da impiegare nonché gli obblighi di ambo le Parti per quanto riguarda la realizzazione del progetto. Gli accordi per questi progetti sono firmati dal Ministero della cooperazione estera in rappresentanza del Governo della Repubblica di Nicaragua. 4.3 Le candidature di collaboratori proposti dalla Parte contraente svizzera devono essere approvate dalla Parte contraente nicaraguese. 4.4 La scelta dei beneficiari di borse di studio nonché l’orientamento dei loro studi o della loro formazione professionale avvengono d’intesa fra le Parti contraenti.

Art. 5

I contributi delle Parti contraenti all’esecuzione di determinati progetti comportano di regola le seguenti prestazioni: 5.1 per la Parte svizzera: 5.1.1 l’assunzione dei costi d’acquisto e di trasporto dell’equipaggiamento e del materiale nonché di determinati servizi necessari di volta in volta alla realizzazione dei progetti. La quota della Svizzera è stabilita nell’accordo inerente al progetto conformemente all’articolo 4.2 del presente Accordo; 5.1.2 la consegna, sotto forma di donazione alla Parte nicaraguese, dell’equipaggiamento, del materiale e degli altri beni forniti per la realizzazione dei singoli progetti. Con la firma di un protocollo di consegna, la proprietà di tale equipaggiamento è trasferita alla Parte nicaraguese alla data convenuta dalle Parti. Fatti salvi altri accordi scritti, tutti i beni così forniti rimangono tuttavia illimitatamente a disposizione dei rispettivi progetti. I veicoli rimangono di proprietà della Parte svizzera fino al momento in cui vengono consegnati alla Parte nicaraguese con la firma di un protocollo specifico. I veicoli usati che non sono stati consegnati alla Parte nicaraguese, possono essere sostituiti durante la realizzazione dei progetti da veicoli importati in franchigia di dogana, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6.4. Le disposizioni esatte relative alla consegna e alla proprietà nonché altri casi particolari saranno definiti dettagliatamente negli accordi inerenti al progetto previsti nell’articolo 4.2 del presente Accordo; 5.1.3 l’assunzione di tutti i costi determinati dall’impiego e dall’attività del personale messo a disposizione dalla Parte svizzera, segnatamente gli stipendi, i premi assicurativi, le spese di viaggio dalla Svizzera al Nicaragua e ritorno e di altri viaggi di servizio nonché le spese per l’alloggio e il soggiorno in Nicaragua; 5.1.4 la fornitura, se del caso, al personale messo a disposizione dalla Parte svizzera dell’equipaggiamento tecnico e del materiale (inclusi i veicoli) necessari allo svolgimento dell’attività nell’ambito del progetto; 5.1.5 l’assunzione delle spese inerenti agli studi e ad altri compiti nell’ambito della formazione professionale, come le spese di vitto e alloggio dei beneficiari di borse di studio di cui all’articolo 3.4; 5.1.6 l’assunzione delle spese del viaggio di ritorno in Nicaragua di tutti i beneficiari di borse di studio dal luogo in cui hanno assolto i loro studi, conformemente all’articolo 3.4 del presente Accordo. 5.2 per la Parte nicaraguese: 5.2.1 la messa a disposizione di equipaggiamento e materiale nonché di determinati servizi necessari alla realizzazione dei progetti. La quota della Parte nicaraguese è stabilita nell’accordo inerente al progetto conformemente all’articolo 4.2 del presente Accordo; 5.2.2 l’assunzione dei costi di manutenzione e di gestione dei progetti non coperti dalla Parte svizzera; 5.2.3 la messa a disposizione del personale necessario alla realizzazione dei progetti. Tale personale assume, da solo o con il personale messo a disposizione dalla Svizzera, la responsabilità dei progetti da eseguire; 5.2.4 il pagamento degli stipendi e dei premi assicurativi nonché delle spese per i viaggi di servizio del personale nicaraguese. Eventuali eccezioni alla presente norma sono stabilite negli accordi inerenti al progetto menzionati nell’articolo 4.2 del presente Accordo; 5.2.5 la messa a disposizione di spazi e prestazioni di servizio necessari al personale messo a disposizione dalla Parte svizzera per l’adempimento del proprio mandato; 5.2.6 il pagamento degli stipendi dei beneficiari di borse di studio di cui all’articolo 5.1.5, sempreché fossero già al servizio dello Stato prima della loro partenza e durante l’intero periodo della loro pratica o dei loro studi finanziati dalla Svizzera; 5.2.7 la garanzia di un’occupazione per i beneficiari di borse di studio di cui all’articolo 3.4 del presente Accordo che sono al servizio dello Stato, affinché le conoscenze e le esperienze acquisite possano essere impiegate al meglio dopo il loro rientro in Nicaragua.

Art. 6

Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti promossi nel quadro del presente Accordo, la Parte nicaraguese si impegna a: 6.1 accordare gli stessi privilegi al personale messo a disposizione dalla Parte svizzera e alle rappresentanze tecniche della cooperazione bilaterale; 6.2 garantire la sicurezza del personale messo a disposizione dalla Parte svizzera e ai suoi familiari; 6.3 rilasciare gratuitamente visti di entrata, di soggiorno e di uscita al personale messo a disposizione dalla Parte svizzera e ai suoi familiari; 6.4 esentare da tasse e dazi all’importazione l’equipaggiamento (inclusi i veicoli), il materiale e tutti i beni di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.4 del presente Accordo; 6.5 esentare da tasse e dazi all’importazione l’equipaggiamento (inclusi i veicoli) e il materiale destinati alle attività dell’ufficio di coordinamento di cui all’articolo 9.1, come pure tutti i beni di cui all’articolo 5.1.4; 6.6 assumere, tramite l’istituzione pubblica competente, tutte le imposizioni e tasse per l’equipaggiamento (inclusi i veicoli), il materiale e gli altri beni consegnati alla suddetta istituzione all’inizio, durante o al termine del progetto; i veicoli utilizzati che devono essere sostituiti possono essere venduti dalla Parte svizzera esenti da dazi all’importazione e tasse, se utilizzati per due anni. Il ricavato della vendita deve essere impiegato per acquistare il veicolo da sostituire. In caso di danno totale o di perdita (furto o rapina) prima del termine summenzionato (due anni), il veicolo può essere sostituito previo chiarimento del caso e con l’autorizzazione dell’ufficio competente. (I casi speciali sono stabiliti in maniera dettagliata nell’accordo inerente al progetto, conformemente all’articolo 4.2 del presente Accordo); 6.7 esentare il personale straniero messo a disposizione dalla Parte svizzera e i suoi familiari dalle tasse e da altre imposizioni fiscali sullo stipendio e sugli altri emolumenti che percepiscono dalla Parte svizzera; 6.8 esentare il personale messo a disposizione dalla Parte svizzera dal pagamento di dazi all’importazione sul mobilio, gli oggetti per la casa e i beni personali (incluso un veicolo); 6.9 sostituire il veicolo, dopo un soggiorno di due anni nel Paese o in caso di danno o perdita (furto o rapina), con un veicolo importato, esente da tasse e imposizioni. In quest’ultimo caso, vigono le disposizioni di cui al paragrafo 6.6 seconda parte; 6.10 esentare da dazi all’esportazione e tasse tutti gli oggetti personali di cui all’articolo 6.8 (incluso un veicolo), se il personale messo a disposizione dalla Parte svizzera lascia definitivamente il Nicaragua al termine del suo mandato. Se i veicoli di cui all’articolo 6.8 sono consegnati a una persona che non beneficia degli stessi diritti speciali, la persona che li acquisisce è tenuta al versamento delle tasse corrispondenti.

Art. 7

7.1 La Parte nicaraguese assume nei confronti della Parte svizzera ogni pretesa di risarcimento del danno e di riparazione morale che risulti da un evento casuale, causato direttamente o indirettamente durante la realizzazione del progetto. 7.2 La Parte svizzera risponde nei confronti della Parte nicaraguese e di terzi dei danni causati intenzionalmente o per negligenza durante l’esercizio dell’attività professionale dal personale messo a disposizione dalla Parte svizzera. 7.3 Non vi è responsabilità diretta del personale messo a disposizione dalla Parte svizzera nei confronti della Parte nicaraguese o di terzi per i danni causati in relazione all’esercizio della sua attività professionale.

Art. 8

8.1 Il personale messo a disposizione dalla Parte svizzera e i suoi familiari sono tenuti, durante il soggiorno in Nicaragua, a non intromettersi negli affari interni dello Stato, a osservare le disposizioni e le leggi del Nicaragua e a rispettarne gli usi e i costumi. 8.2 I beneficiari delle borse di studio di cui all’articolo 3.4 del presente Accordo soggiacciono alle medesime disposizioni dell’articolo 8.1 per quanto concerne il Paese in cui assolvono i loro studi.

Art. 9

9.1 La Parte svizzera è autorizzata, ai fini del presente Accordo, ad aprire un ufficio di coordinamento in Nicaragua e a nominare un rappresentante. Questi è responsabile, da parte svizzera, di tutte le questioni inerenti alla cooperazione allo sviluppo che sono oggetto del presente Accordo. 9.2 Le istituzioni e organizzazioni di cui all’articolo 2.2 conservano tuttavia la responsabilità per la realizzazione dei loro progetti. 9.3 Il rappresentante svizzero, sempreché non faccia parte del servizio diplomatico svizzero, gode degli stessi privilegi del personale di cui all’articolo 6.

Art. 10

Nel caso in cui una Parte contraente concluda accordi bilaterali o multilaterali con Stati terzi nel quadro della cooperazione allo sviluppo, si applicano le disposizioni di detti accordi, sempreché siano più favorevoli di quelle menzionate nell’articolo 6 del presente Accordo, siano riprese interamente e sostituiscano l’articolo 6.

Art. 11

Le Parti contraenti si impegnano a comporre amichevolmente, per via diplomatica, le controversie che potrebbero sorgere durante l’applicazione del presente Accordo.

Art. 12

12.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della sua firma. È concluso per la durata di quattro anni ed è prorogato tacitamente di anno in anno, sempreché non sia stato denunciato da una Parte contraente con una notifica scritta il più tardi entro sei mesi dalla fine di ogni anno. 12.2 Le disposizioni del presente Accordo sono valide anche per i progetti che, al momento dell’entrata in vigore, sono già in fase di realizzazione. 12.3 Se dovessero sorgere contraddizioni fra le disposizioni del presente Accordo e gli accordi inerenti al progetto di cui all’articolo 4.2, valgono le disposizioni di questi ultimi per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi del progetto. Firmato a Berna, il 12 aprile 1994, in due originali redatti nelle lingue tedesca e spagnola, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Otto Stich

Per il
Governo della Repubblica di Nicaragua:

Violetta Barrios de Chamorro