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0.974.266.7

Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ruandese Conchiuso il 13 marzo 1985

RU 1986 341

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note il 20 gennaio 1986

(Stato 20 gennaio 1986)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Ruandese,

detti dappresso «le Parti»,

desiderosi di rinsaldare i vincoli d’amicizia tra la Svizzera e il Ruanda, nonché di cooperare paritariamente, nel reciproco interesse, allo sviluppo dei due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti s’impegnano a promuovere, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali, agevolazioni di sviluppo in Ruanda. Queste operazioni possono assumere la forma di cooperazione tecnica, aiuto finanziario, aiuto umanitario o aiuto alimentare, più forme potendo venir congiunte.

Art. 2

I disposti del presente Accordo si applicano:

  1. Alle operazioni di sviluppo fra le Parti; la Parte Svizzera, con l’assenso di quella Ruandese, può affidare l’esecuzione dei propri obblighi a un ente specializzato;
  2. Alle operazioni di sviluppo fra, dal lato svizzero, un organismo pubblico o un’istituzione privata a scopo non lucrativo e, dal lato ruandese, un consociato pubblico o privato, purché le due Parti abbiano significato il loro consenso.

Art. 3

La cooperazione può consistere nella:

  1. Concessione di contributi finanziari nella forma del dono o del mutuo;
  2. Fornitura d’attrezzature, materiali e altri beni, importati od acquistati in loco, nonché di servizi;
  3. Messa a disposizione di personale, in missione di lunga durata (cooperante) o di breve durata (consulente);
  4. Concessione di borse di studio o di praticanti professionali in Ruanda, in Svizzera o in un Paese terzo;
  5. Forma, diversa dalle precedenti, convenute tra le Parti.

Art. 4

  1. Il contributo della Parte Svizzera alla realizzazione d’una operazione si configurerà come complementare degli sforzi della Parte Ruandese nello sviluppo economico e sociale; quest’ultima Parte rimane responsabile delle operazioni e delle loro finalità.
  2. Ogni operazione, di cui in 2.1, sarà, ai fini della realizzazione, oggetto d’un accordo specifico concernente segnatamente gli obiettivi ed i mezzi, nonché gli obblighi di ciascuna Parte.
  3. Quanto al personale, le candidature, proposte dalla Parte Svizzera, vanno sottoposte all’approvazione della Parte Ruandese.
  4. La selezione dei borsisti e dell’orientamento dei loro studi, o della loro formazione professionale, va fatta, di comune intesa, dalle Parti.

Art. 5

I contributi delle Parti per l’esecuzione di questioni determinate coprono, di norma, le prestazioni seguenti:

  1. Per la Parte Svizzera:
  2. addossarsi le spese d’acquisto e trasporto d’attrezzature (veicoli inclusi), di materiali ed altri beni, come anche i conti dei servizi e taluni costi connessi con l’esecuzione delle operazioni, la quota della Parte Svizzera essendo determinante negli accordi specifici di cui in 4.2;
  3. consegnare alla Parte Ruandese, come dono, le attrezzature, i materiali e altri beni forniti per eseguire le operazioni; la Parte Ruandese ne diviene proprietaria, al loro arrivo in Ruanda, mediante firma d’un protocollo di ricezione; quanto fornito resta comunque, senza restrizione alcuna, a disposizione sia dell’operazione sia del personale, offerto dalla Parte Svizzera, affinché possa svolgere la sua missione, salvi restando altri accordi scritti fra le Parti. 1 veicoli restano proprietà della Parte Svizzera sino a quando vengono consegnati alla Parte Ruandese mediante firma d’un protocollo speciale. Le modalità esatte del trasferimento di proprietà, nonché eventuali casi particolari, saranno precisati negli accordi specifici di cui in 4.2;
  4. addossarsi tutte le spese derivanti dall’attribuzione e dall’attività del personale messo a disposizione dalla Parte Svizzera, segnatamente salari, premi assicurativi, viaggi Svizzera‑Ruanda e ritorno, nonché altri viaggi, costi d’alloggio e soggiorno in Ruanda;
  5. fornire, ove occorra, al personale messo a disposizione dalla Parte Svizzera, l’attrezzatura e il materiale (veicoli compresi) di cui abbisogna per compiere la propria missione, tale attrezzatura e materiale restando proprietà di detta Parte;
  6. pagare ai borsisti, di cui in 3.4, gli studi e la formazione professionale, nonché le spese connesse quali quelle di mantenimento e di assicurazione;
  7. coprire i costi del viaggio andata e ritorno, del Ruanda al luogo di studio o di praticantato, per tutti i borsisti, di cui in 3.4.
  8. Per la Parte Ruandese:
  9. fornire attrezzature e materiale, nonché taluni indispensabili servizi, per l’esecuzione delle operazioni, le quote della Parte Ruandese essendo determinate negli accordi specifici di cui in 4.2;
  10. addossarsi i costi di gestione e funzionamento delle operazioni, qualora essi non vengano altrimenti coperti;
  11. mettere a disposizione dirigenti, quadri e ausiliari per l’attuazione delle operazioni e assumere l’obbligo di pagarne gli onorari e le prestazioni sociali; eventuali deroghe in merito andranno precisate sugli accordi specifici di cui in 4.2;
  12. procurare al personale offerto dalla Parte Svizzera, quanto possibile in consonanza con la natura dell’operazione cui è adibito, i locali e i servizi necessari al compimento della sua missione;
  13. continuare a versare, giusta la pertinente legislazione ruandese, i salari locali e le prestazioni sociali ai borsisti, di cui in 3.4, per tutta la durata del loro praticantato finanziario della Parte Svizzera, purché essi, già prima della partenza, si trovassero al servizio dello Stato.
  14. assicurare ai borsisti rimpatriati, di cui in 3.4, un impiego che consenta loro d’impiegare al meglio le conoscenze e l’esperienza acquisite.

Art. 6

  1. Il Governo della Parte sul cui territorio viene attuata un’operazione di sviluppo garantisce il Governo dell’altra Parte contro ogni reclamo per perdite, danni o pregiudizi cagionati, direttamente o indirettamente, nel quadro dell’esecuzione dell’operazione.
  2. In particolare, la Parte Ruandese esenta il personale, offerto dalla Parte Svizzera di ogni pretesa di risarcimento per atti commessi nello svolgimento della sua missione, purché non abbia agito intenzionalmente o con grave negligenza.

Art. 7

Inoltre, onde facilitare la realizzazione delle operazioni di sviluppo nel quadro del presente Accordo, la Parte Ruandese:

  1. Rilascia gratuitamente i visti d’entrata, di soggiorno e d’uscita al personale messo a disposizione dalla Parte Svizzera, nonché ai familiari;
  2. Assicura a detto personale, nonché ai familiari, la sicurezza e, segnatamente, rilascia ai cooperanti una «carta d’assistenza tecnica» che procura il sostegno dei servizi dello Stato allo svolgimento della missione;
  3. Ammette all’importazione in esenzione d’ogni dazio o tassa, le attrezzature (veicoli compresi), i materiali e gli altri beni di cui in 5.1.1 e 5.1.4;
  4. Esonera da ogni dazio o tassa le attrezzature (veicoli compresi), i materiali e gli altri beni allorché vengono trasferiti in proprietà della Parte Ruandese, sia all’inizio, sia durante o al termine delle operazioni;
  5. Esenta il cooperante offerto dalla Parte Svizzera d’ogni dazio e tassa d’importazione (eccetto le tasse rappresentanti una mera rimunerazione d’uno specifico servizio) sulla mobilia e sugli effetti personali nuovi o usati (compreso un veicolo) portati in Ruanda durante il semestre successivo al suo primo arrivo, o all’arrivo dei familiari, purché detti beni vengano riportati fuori dal Ruanda all’atto della sua partenza. Dopo ogni biennio di missione, il cooperante può importare in franchigia un veicolo di sostituzione;
  6. Ammette all’esportazione, in esenzione d’ogni dazio o tassa, gli effetti e oggetti personali (compreso un veicolo), di cui in 7.6, allorché il cooperante, offerto dalla Parte Svizzera, lascia definitivamente il Ruanda al termine della missione;
  7. Esonera il personale offerto dalla Parte Svizzera delle imposte e tasse fiscali, relative sia alla persona, sia alla rimunerazione (salario e indennità) percepita dalla Parte Svizzera.

Art. 8

I borsisti, di cui in 3.4, sono tenuti allo stesso comportamento nel Paese in cui svolgono gli studi o i praticantati.

  1. Durante il soggiorno in Ruanda, il personale offerto dalla Parte Svizzera, ed i familiari, sono tenuti a non immischiarsi negli affari ruandesi interni, a rispettare leggi, regolamenti ed usi ruandesi, a non svolgere alcuna attività economica oltre quella loro affidata dalle Parti e attuata con l’autorizzazione delle medesime.

Art. 9

La Parte Svizzera, ai fini dell’istruzione scolastica dei figli del personale da lei offerto, può mandare in Ruanda uno o più insegnanti. Le spese per i medesimi e per la loro attività vanno interamente a carico di detta Parte. I disposti del presente Accordo, specialmente gli articoli 6, 7 ed 8, si applicano agli insegnanti, e ai loro familiari, come si applicano al personale di cui in 3.3.

Art. 10

Onde facilitare, rafforzare e migliorare la cooperazione fra le Parti:

  1. La Parte Svizzera può, in seno alla sua rappresentanza diplomatica in Ruanda, istituire un Ufficio di Coordinazione della cooperazione e dotarlo di personale.
  2. Il personale amministrativo e tecnico espatriato impiegato in detto Ufficio, che non fa parte dei servizi diplomatici svizzeri, fruisce degli stessi vantaggi concessi dalla Parte Ruandese al personale di cui in 3.3.
  3. Le Parti si contattano periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione delle operazioni di sviluppo, oggetto del presente Accordo, per esaminare i problemi posti dalla loro esecuzione e le soluzioni attuabili nonché per discutere e allestire il programma di cooperazione per gli anni successivi.

Art. 11

Le disposizioni di accordi bilaterali o multilaterali che una Parte concludesse in futuro nel campo della cooperazione allo sviluppo con Stati terzi od organizzazioni internazionali s’applicheranno, qualora fossero più favorevoli di quelle menzionate negli articoli 7 e 9 del presente Accordo, in luogo e vece delle disposizioni di quest’ultimo.

Art. 12

  1. Le Parti s’impegnano a comporre in via amichevole e diplomatica qualsiasi controversia, che potesse sorgere nell’applicazione o nell’interpretazione del presente Accordo.
  2. Qualsiasi controversia concernente l’applicazione o l’interpretazione delle presenti disposizioni come pure di quelle degli accordi speciali di cui in 4.2 che non possa essere composta mediante discussioni dirette tra le Parti può essere sottoposta, da una o dall’altra Parte, a un tribunale arbitrale trimembre. Ogni Parte, designa un membro. I membri così designati cooptano il presidente. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
  3. Qualsiasi controversia inerente alla composizione o alla procedura del tribunale arbitrale sarà composta, a domanda di una delle Parti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.
  4. Le decisioni del tribunale arbitrale vincolano le Parti contraenti.

Art. 13

Fatto a Kigali, il 13 marzo 1985, in due esemplari originali in lingua francese.

  1. Il presente Accordo sostituisce l’Accordo concernente la Cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ruanda, del 22 ottobre 1963, emendato mediante scambio di lettere del 3 e del 7 marzo 19672.
  2. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore di accordi internazionali.
  3. Il presente Accordo è concluso per cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore. Verrà rinnovato tacitamente di anno in anno fintanto che una delle Parti non l’abbia disdetto per scritto con preavviso di almeno sei mesi all’altra Parte.
  4. Le disposizioni del presente Accordo sono parimenti applicabili alle operazioni già in corso d’esecuzione al momento della conclusione dell’Accordo. Ove sorgessero contraddizioni tra le disposizioni del presente Accordo e quelle degli Accordi già conclusi concernenti dette operazioni, saranno applicabili le disposizioni di quest’ultimi.
  5. In caso di scadenza dell’Accordo, le Parti accettano che le operazioni in corso d’esecuzione siano portate a compimento e che i borsisti all’estero possano conchiudere i loro programmi di studio o di formazione.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Richard Gaechter
Ambasciatore svizzero in Ruanda

Per il Governo
della Repubblica di Ruanda:

Fr. Ngarukiyintwali
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione