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0.974.278.9

Accordo quadro
fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente la cooperazione allo sviluppo

RU 2003 3300

Traduzione1

Concluso a Berna il 7 giugno 2002

Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 settembre 2002

(Stato 12 settembre 2002)

Il Governo della Confederazione Svizzera

(detta di seguito «la Svizzera»)

e
il Governo della Repubblica socialista del Vietnam

(detta di seguito «Vietnam»),

detti di seguito «Parti»,

animati dal desiderio di consolidare i legami d’amicizia che uniscono i due Paesi,

desiderosi di approfondire queste relazioni e di sviluppare una proficua cooperazione tecnica e finanziaria fra i due Paesi,

consapevoli che una tale cooperazione tecnica e finanziaria contribuirà a sostenere il processo di riforma in atto in Vietnam finalizzato a uno sviluppo economico, sociale ed ecologico sostenibile, a contenere i costi economici, sociali ed ecologici dell’adattamento, nonché a promuovere la democrazia e i diritti umani,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Base della cooperazione

Il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici costituisce la base della cooperazione fra le Parti e delle disposizioni del presente Accordo e rappresenta un elemento essenziale dell’Accordo.

Art. 2 Scopo dell’Accordo

Il presente accordo quadro contempla le disposizioni e le condizioni generali di tutte le forme assunte dalla cooperazione allo sviluppo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam. Queste disposizioni e condizioni si applicano ai progetti e ai programmi di cooperazione allo sviluppo concordati fra le Parti mediante accordi specifici. Le Parti promuovono, nel quadro della loro legislazione nazionale, la realizzazione di progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo in Vietnam. Questi progetti e programmi completano gli sforzi di sviluppo propri del Vietnam. Il Vietnam s’impegna ad applicare queste disposizioni anche alle attività nazionali risultanti da progetti e programmi regionali di cooperazione allo sviluppo cofinanziati dalla Svizzera nel quadro di istituzioni multilaterali, a condizione che vi sia fatto esplicito riferimento nel presente Accordo quadro. Il presente Accordo si prefigge di definire le regole e le procedure per la gestione e l’attuazione di questi progetti e programmi. Per evitare sovrapposizioni con progetti e programmi finanziati da altri donatori e per assicurare ai progetti e programmi la massima efficacia, le Parti s’impegnano a fornire e a condividere tutte le informazioni necessarie a una cooperazione efficace. Se un accordo di progetto specifico fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam dovesse prevedere attività di cooperazione allo sviluppo che superano gli obiettivi del presente Accordo quadro, l’accordo di progetto specifico prevale sul presente Accordo quadro.

Art. 3 Definizioni

I progetti e i programmi specifici e le altre attività comuni contemplati dal presente Accordo sono di seguito denominati «progetti». Ai fini del presente Accordo quadro, il termine «Agenzia di esecuzione esterna» si riferisce a tutti gli organi pubblici, agli enti pubblici o privati, nonché a tutte le organizzazioni pubbliche o private che sono riconosciuti da ambedue le Parti e sono incaricati dalla Svizzera di eseguire progetti specifici conformemente all’articolo 8.1. Gli esperti e i consulenti esterni con impieghi a breve o a lungo termine nominati dalla Svizzera o dalle agenzie di esecuzione esterne con l’incarico di eseguire determinati progetti sono di seguito denominati «personale». I coniugi e i figli non ancora diciottenni del personale o le persone a suo carico secondo la legge nazionale vietnamita che vivono nella stessa economia domestica sono di seguito denominati «familiari». Ai fini del presente Accordo quadro, il termine «beni» designa le merci, il materiale, i veicoli, le macchine, gli equipaggiamenti e altri beni messi a disposizione dalla Svizzera o dalle agenzie di esecuzione esterne per i progetti relativi al presente Accordo o tutti gli altri beni forniti al Vietnam in virtù di accordi di progetto specifici. «DSC» sta per Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri. Per «Ufficio di coordinamento della DSC» s’intende l’Ufficio istituito dalla DSC quale parte costitutiva dell’Ambasciata svizzera a Hanoi. L’Ufficio di coordinamento è incaricato di coordinare e sorvegliare i progetti di sviluppo finanziati dal Governo svizzero sotto forma di contributi non rimborsabili in Vietnam e negli altri Paesi della Regione del Mekong nei quali la DS è operativa. « Seco » sta per Segretariato di Stato dell’economia del Dipartimento federale dell’economia.

Art. 4 Forme di cooperazione

Sezione 1 – Forme Sezione 2 – Cooperazione tecnica, scientifica e culturale Sezione 3 – Cooperazione economica e finanziaria Sezione 4 – Aiuto umanitario e aiuto in caso di catastrofe Sezione 5 – Altri settori di cooperazione

  1. La cooperazione prende la forma di assistenza tecnica, scientifica e culturale, di aiuti finanziari ed economici, di aiuto umanitario e di aiuto in caso di catastrofe; più forme possono coesistere contemporaneamente.
  2. Concessione di contributi (prestazioni di servizi, fondi o contributi in natura) o crediti agevolati.
  3. La cooperazione può avvenire su un piano bilaterale o congiuntamente con altri donatori o organizzazioni multilaterali.
  4. L’assistenza avviene per il tramite di organizzazioni e istituzioni private o statali nazionali, internazionali o multilaterali.
  1. La cooperazione tecnica, scientifica e culturale avviene sotto forma di diffusione delle conoscenze mediante la formazione e la consulenza o sotto forma di prestazioni di servizi o sotto forma di beni necessari all’esecuzione dei progetti.
  2. La cooperazione tecnica, scientifica e culturale può assumere le seguenti forme:a)contributi sotto forma di doni;b)fornitura di beni e di servizi;c)invio di personale o assunzione di personale locale;d)borse di studio per studi o una formazione professionale in Vietnam, in Svizzera o in un altro Paese, oe)qualsiasi altra forma concordata dalle Parti.
  3. I progetti di cooperazione tecnica o scientifica sono attuati principalmente i)dall’Ufficio di coordinamento della DSC a Hanoi, eii)dal Seco.
  4. I progetti perseguono innanzitutto uno sviluppo sostenibile, in particolare i)la promozione di un’economia di mercato aperta;ii)uno sfruttamento più ecologico delle risorse naturali; eiii)il sostegno alla riforma dell’amministrazione pubblica e il miglioramento della giustizia sociale.
  5. La cooperazione culturale avviene mediante accordi specifici fra l’Ambasciata svizzera e le competenti autorità vietnamite.
  6. I progetti di cooperazione tecnica, scientifica e culturale saranno eseguiti generalmente secondo il criterio del non rimborso, salvo che si tratti di progetti concernenti attività commerciali.
  1. La cooperazione economica e finanziaria con il Seco prende la forma di un finanziamento di beni e servizi di provenienza svizzera destinati a progetti di sviluppo prioritari o quella di contributi al capitale. Altre forme di cooperazione sono esaminate caso per caso.
  2. Di comune intesa fra le Parti, la cooperazione economica e finanziaria avviene, secondo i casi, mediante doni, prestiti o una loro combinazione.
  3. Un’attenzione particolare è riservata a progetti che promuovono l’economia privata emergente.
  1. Sono concessi, di volta in volta, contributi per l’aiuto umanitario e per l’aiuto in caso di catastrofe in base alle necessità urgenti, riconosciute internazionalmente, della popolazione colpita da catastrofi naturali o da catastrofi causate dall’uomo.
  1. Tutti gli altri settori di cooperazione interessanti per le due Parti e non espressamente menzionati nel presente Accordo quadro devono essere concordati in un allegato al presente Accordo o in un accordo specifico che può prendere la forma di un protocollo d’intesa o qualsiasi altra forma ritenuta appropriata.

Art. 5 Applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano:

  1. ai progetti di cooperazione conformemente all’articolo 4;
  2. ai progetti concordati fra la Svizzera e organizzazioni internazionali e istituzioni pubbliche o private in Vietnam, ai quali le due Parti o i loro rappresentanti autorizzati hanno deciso di comune accordo di applicare per analogia le disposizioni dell’articolo 6;
  3. ai progetti condotti da enti o istituzioni di diritto pubblico o privato dell’uno o dell’altro Paese, ai quali le due Parti o i loro rappresentanti autorizzati hanno deciso di comune accordo di applicare per analogia le disposizioni dell’articolo 6.

Art. 6 Privilegi e immunità

In relazione ai progetti che sottostanno al presente Accordo sono concessi i privilegi e le immunità seguenti:

  1. il Vietnam s’impegna ad accordare di regola al personale straniero gli stessi privilegi concessi al personale di altre missioni di cooperazione e a garantirne la sicurezza. Nell’ambito della sua legislazione nazionale, il Vietnam s’impegna in particolare a:a)rilasciare al personale (e ai familiari) gratuitamente e senza indugio un permesso di soggiorno e i relativi visti d’entrata e di uscita conformemente a quanto convenuto negli accordi di progetto specifici. Il Vietnam s’impegna anche a rilasciare al personale altri documenti di soggiorno e permessi di lavoro che potrebbero essere legalmente esigibili durante la missione;b)autorizzare il personale e i familiari che non sono cittadini vietnamiti o non hanno un domicilio stabile in Vietnam, a importare e riesportare i propri beni personali (mobilio, veicolo ed equipaggiamento, equipaggiamento sia professionale sia privato). Questi beni personali sono esenti da tutti i dazi e dalle altre tasse qualora vengano importati dal personale in Vietnam e/o nuovamente esportati dopo la sua missione. I veicoli e l’equipaggiamento professionale venduti in Vietnam a persone che non godono degli stessi privilegi e immunità come il personale, sono soggetti ai dazi e alle imposizioni fiscali conformemente alle disposizioni vietnamite;c)esonerare il personale non vietnamita o senza un domicilio stabile in Vietnam da tutte le imposizioni fiscali sul reddito e il patrimonio e/o dalle altre imposte per la durata della sua missione conformemente alle disposizioni della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio2 firmata dalle due Parti;
  2. il Vietnam s’impegna ad accordare al personale, ai coniugi e ai familiari la piena protezione giuridica e inoltre a garantire che questo personale con lo stesso statuto, i congiunti e i familiari non siano trattati meno favorevolmente rispetto al personale impiegato in Vietnam da altri Paesi o organizzazioni internazionali. In caso d’arresto o di detenzione per qualsiasi ragione del personale inviato dalla Svizzera o dei coniugi o dei familiari o in caso di procedimento penale contro tali persone, l’Ambasciata svizzera ad Hanoi deve esserne immediatamente informata e ha il diritto di rendere loro visita in qualsiasi momento. Le persone interessate hanno il diritto di prendere contatto con un avvocato designato dall’Ambasciata o scelto personalmente e di farsi rappresentare da quest’ultimo;
  3. il Vietnam è responsabile della sicurezza del personale estero, dei coniugi e dei familiari. Se la sicurezza dei cittadini stranieri in Vietnam dovesse essere in pericolo a causa di eventi particolari, il Vietnam s’impegnerà a mettere a disposizione del personale, dei congiunti e dei familiari mezzi di rimpatrio equivalenti a quelli concessi al personale diplomatico in servizio in Vietnam.
  4. Se dovesse presentarsi una situazione come quella summenzionata, i due Governi si consulteranno e collaboreranno al fine di ridurre al minimo i rischi o i danni che il personale, i congiunti e i familiari potrebbero subire;
  5. il Vietnam non ritiene il personale responsabile per i danni che quest’ultimo ha causato nell’esercizio delle sue funzioni salvo se vi è stata premeditazione o negligenza grave;
  6. nel rispetto della propria legislazione nazionale, la Svizzera rilascia gratuitamente e senza indugio i visti ufficiali d’entrata temporanei necessari per i cittadini vietnamiti che visitano la Svizzera nel quadro di progetti concernenti il presente Accordo quadro;
  7. su domanda della Svizzera, i cittadini svizzeri e i consulenti che collaborano ai progetti concordati ottengono gratuitamente visti temporanei di entrata e di uscita;
  8. le agenzie di esecuzione esterne sono autorizzate ad assumere direttamente cittadini vietnamiti per brevi o lunghi periodi al fine di perseguire gli obiettivi del progetto;
  9. il Vietnam accetta che la DSC istituisca ad Hanoi il proprio Ufficio di coordinamento regionale per il Vietnam e la regione del Mekong e autorizza l’importazione di veicoli e altri beni necessari al coordinamento dei progetti di cui l’Ufficio è competente. Tali importazioni sono esenti dai dazi e da altre imposte conformemente alle disposizioni applicate anche alle missioni diplomatiche;
  10. il Vietnam rilascia i necessari permessi per l’importazione di veicoli e beni e autorizza l’importazione temporanea di veicoli e altri beni necessari alla realizzazione dei progetti nella Repubblica socialista del Vietnam. Il Vietnam esonera tutti i veicoli e gli altri beni nonché la fornitura di servizi per la DSC e i progetti da tutti i dazi e le imposte;
  11. conformemente alle normative vietnamite esistenti in materia di transazioni in valute estere, il Vietnam facilita la procedura relativa a trasferimenti internazionali in valuta estera operati a favore del progetto o del personale estero;
  12. il Vietnam esonera la Svizzera e le agenzie di esecuzione esterne di Paesi terzi, incaricate della realizzazione di un progetto, da qualsiasi imposta sul reddito, sull’utile o sul patrimonio e/o da imposte su remunerazioni e acquisizioni derivanti dall’esecuzione dell’accordo di progetto, conformemente alla Convenzione del 6 maggio 1996 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e/o ad altre convenzioni sulla doppia imposizione concluse tra il Vietnam e lo Stato terzo interessato. Qualora il Vietnam e lo Stato terzo interessato non abbiano firmato una convenzione sulla doppia imposizione, trova applicazione la legislazione fiscale vigente in Vietnam;
  13. per l’esecuzione dei pagamenti in relazione ai progetti di cooperazione finanziaria, il Vietnam accetta che siano designati, di comune intesa tra i partner dei singoli progetti, agenti finanziari e/o banche che operano per conto dei partner vietnamiti del progetto. Per i pagamenti in valuta locale (Dong vietnamita) e/o i fondi di contropartita possono essere aperti conti speciali presso tali agenti finanziari e/o banche in osservanza della legislazione vietnamita. Le Parti converranno in speciali accordi di progetto l’utilizzazione di tali fondi depositati.

Art. 7 Clausola anticorruzione

Le Parti contraenti condividono un interesse comune di lotta contro la corruzione, ritenendo che questa ostacoli una buona gestione della cosa pubblica nonché l’utilizzazione appropriata delle risorse necessarie allo sviluppo e che comprometta la libera concorrenza fondata sulla qualità e sui rapporti tra domanda e offerta. Dichiarano pertanto di congiungere i propri sforzi per lottare contro la corruzione e di rinunciare a offrire o ad accettare, direttamente o indirettamente, offerte di qualsivoglia natura, quali regali, pagamenti, retribuzioni o altri vantaggi, considerate atti illeciti o pratiche corrotte, in vista della conclusione o nell’ambito dell’esecuzione del presente Accordo o dell’attribuzione di appalti. Ogni atto di siffatta natura costituisce un motivo sufficiente per giustificare lo scioglimento del presente Accordo o per adottare qualsiasi altra misura prevista dalla legislazione applicabile.

Art. 8 Coordinamento

  1. Ogni progetto viene disciplinato, nell’ambito del presente Accordo, in un accordo speciale concordato tra i partner del progetto, il quale enuncia e definisce in dettaglio i diritti e gli obblighi delle Parti. Nel corso dell’esecuzione del progetto, le Parti si scambiano regolarmente le proprie opinioni in merito allo stato di avanzamento tecnico dei progetti finanziati in virtù del presente Accordo.
  2. Le Parti s’informano reciprocamente in merito ai progetti intrapresi in virtù del presente Accordo. L’Ambasciata di Svizzera in Vietnam assicura il contatto con le autorità vietnamite al fine di coordinare tutti gli aspetti della cooperazione prevista dal presente Accordo.
  3. Da parte vietnamita, il coordinamento generale è assicurato dal Ministero della pianificazione e degli investimenti (MPI), il quale agisce in nome del Governo della Repubblica socialista del Vietnam.
  4. Da parte svizzera, sono competenti per l’attuazione del presente Accordo l’Ufficio di coordinamento della DSC, i rappresentanti designati dal Seco, l’Ambasciata e/o altri rappresentanti, nominati ufficialmente, che agiscono in nome della Svizzera.
  5. Le Parti valutano annualmente lo stato della cooperazione sotto la responsabilità del MPI.

Art. 9 Disposizioni finali

Fatto a Berna, il 7 giugno 2002, in due esemplari originali in lingua inglese.

  1. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno notificati l’adempimento delle disposizioni costituzionali necessarie alla conclusione e all’entrata in vigore di trattati internazionali.
  2. Il presente Accordo rimane in vigore finché una delle Parti notifica per scritto all’altra Parte, con almeno sei mesi di preavviso, l’intenzione di denunciarlo.
  3. Il presente Accordo può essere modificato o completato di comune intesa mediante scambio di lettere.
  4. In caso di denuncia dell’Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno ad applicarsi a tutti i progetti convenuti prima della denuncia.
  5. Il presente Accordo si applica con effetto retroattivo agli accordi tra le Parti che si riferiscono ai progetti in corso d’esecuzione e ai progetti che erano in preparazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.
  6. In caso di mancato rispetto dei principali elementi dell’articolo 1, una Parte o entrambe le Parti possono prendere misure appropriate. Prima di farlo, eccetto se si tratta di casi di particolare urgenza, la Parte che intende adottare le misure fornirà all’altra Parte le informazioni necessarie a una verifica approfondita della situazione in vista di trovare una soluzione.
  7. Nella scelta delle misure occorre privilegiare quelle che meno pregiudicano l’attuazione del presente Accordo. L’altra Parte deve essere immediatamente informata in merito a tali misure.
  8. Allo scopo di un’interpretazione corretta e di un’applicazione pratica del presente Accordo, le Parti convengono che si tratta di «urgenza particolare» ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo se una delle Parti viola gravemente una parte integrante importante o un obiettivo dell’Accordo cui è fatto riferimento nell’articolo 1.
  9. Le Parti convengono di comporre per via diplomatica le controversie che potrebbero risultare dall’attuazione del presente Accordo.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Walter Fust

Per il Governo
della Repubblica socialista del Vietnam:

Tran Xuan Gia