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0.975.212.3

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 1999 1797

Traduzione1

Concluso il 22 settembre 1992

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 aprile 1993

(Stato 30 aprile 1993)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Albania,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti di proprietà intellettuale quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi, nomi commerciali, segreti di imprese e segreti di affari, procedimenti tecnici, know-how e clientela;
  5. i diritti di esercitare un’attività economica, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «territorio» designa il territorio, le acque territoriali nonché la zona economica esclusiva e lo zoccolo continentale su cui ciascuna Parte contraente può esercitare la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

Art. 3 Promozione, ammissione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e li ammette in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione

Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo.

Art. 5 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti e agli investitori dell’altra Parte contraente.

Nessuna delle Parti contraenti può sottoporre gli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente a un trattamento meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di un qualunque Stato terzo, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.

Nessuna delle Parti contraenti può sottoporre gli investitori dell’altra Parte contraente a un trattamento meno favorevole di quello accordato ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto concerne la loro attività relativa agli investimenti.

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione o di un accordo di partecipazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un mercato comune.

Art. 6 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare:

  1. gli interessi, utili, dividendi e altri introiti correnti;
  2. i rimborsi di prestiti;
  3. gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
  5. i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
  6. i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Art. 7 Spoliazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è pagato nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 5 paragrafi (2) e (3) del presente Accordo.

Art. 8 Investimenti anteriori all’Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati regolarmente da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra prima della sua entrata in vigore.

Art. 9 Condizioni più favorevoli

Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dall’altra Parte contraente.

Art. 10 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia a un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti o titoli dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 11 Controversie tra una Parte contraente e un investitore
dell’altra Parte contraente

Impregiudicato l’articolo 12 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), al fine di trovare una soluzione a qualsiasi controversia in merito a investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni.

Se entro un termine di sei mesi tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione, la controversia è deferita a richiesta dell’investitore a un tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale è costituito nel seguente modo:

  1. Il tribunale arbitrale è istituito per ogni singolo caso. Salvo che le Parti in causa non dispongano altrimenti, ciascuna di esse designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano il presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri devono essere designati entro un termine di due mesi non appena ricevuta la richiesta di ricorso all’arbitrato e il presidente deve essere nominato nei due mesi successivi.
  2. Se i termini stabiliti nella lettera (a) del presente articolo non sono rispettati, ciascuna parte in causa può, in assenza di altro accordo, invitare il Presidente della Corte arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi a procedere alle necessarie designazioni. Se il Presidente è cittadino di una delle parti in causa o è impedito di esercitare il suo mandato, le disposizioni del paragrafo (5) dell’articolo 12 del presente Accordo sono applicabili mutatis mutandis.
  3. Tranne diversa disposizione delle parti in causa, il tribunale stabilisce la propria procedura. I lodi sono definitivi e vincolanti. Ciascuna Parte contraente riconosce e garantisce l’esecuzione del lodo.
  4. Ciascuna delle parti in causa assume le spese del membro del tribunale da essa scelto nonché della propria rappresentanza nella procedura d’arbitrato; le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le due parti in causa. Il tribunale può nondimeno decidere nel lodo una diversa ripartizione delle spese e questa sua decisione vincola le parti.

Qualora le due Parti contraenti avessero aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 2 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, le controversie di cui al presente articolo potranno, a richiesta dell’investitore, essere sottoposte al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, invece che al tribunale di cui al paragrafo (2) del presente articolo.

La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di cui ai paragrafi (2) e (3) del presente articolo, eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta ad arbitrato, salvo il rifiuto dell’altra Parte contraente di conformarsi al lodo.

Art. 12 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non designa il proprio arbitro e non dà seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 13 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 14 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di cinque anni, sempreché non venga denunziato per scritto con preavviso di sei mesi.

In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1–13 del presente Accordo si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima. Fatto a Tirana, il 22 settembre 1992, in quattro originali, di cui due in tedesco e due in albanese, ogni testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Silvio Arioli

Per il
Governo della Repubblica di Albania:

Naske Afezolli