Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi e i relativi diritti in virtù della legislazione applicabile e include in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione avente valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- ogni diritto conferito per legge, per contratto o in virtù delle licenze e autorizzazioni rilasciate conformemente alla legge per intraprendere un’attività economica, comprese quelle di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che hanno la cittadinanza di tale Parte contraente;
- le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione di tale Parte contraente.
Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari di gestione e di assistenza tecnica o qualunque altra remunerazione o pagamento in natura.
Il termine «territorio» designa:
- per quanto riguarda la Confederazione Svizzera: il territorio nel quale la Confederazione Svizzera esercita diritti sovrani e la giurisdizione in conformità della sua legislazione nazionale e del diritto internazionale;
- per quanto riguarda la Repubblica dell’Azerbaigian: il territorio della Repubblica dell’Azerbaigian, compreso il settore del Mar Caspio sul quale la Repubblica dell’Azerbaigian esercita diritti sovrani e la giurisdizione in conformità della sua legislazione nazionale e del diritto internazionale.