Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, sono considerate suoi cittadini;
- gli enti giuridici costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente che effettuano importanti operazioni commerciali sul territorio di questa stessa Parte;
- gli enti giuridici che non sono costituiti conformemente alla legislazione di questa Parte contraente, (i)qualora oltre il 50 per cento del loro capitale sociale appartiene a persone fisiche o a enti giuridici di questa Parte contraente; o(ii)qualora persone fisiche o enti giuridici di questa Parte hanno la facoltà di nominare una maggioranza dei loro amministratori, o sono altrimenti abilitati giuridicamente a dirigere le loro operazioni.
Il termine «investimenti» include ogni categoria di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni mobiliari e immobiliari nonché usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione derivante da un contratto e avente un valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità conformemente alla legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.