Ai fini del presente Accordo:
La modifica della forma in cui è stato effettuato un investimento non compromette il suo carattere di investimento ai sensi del presente Accordo.
Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi avente le caratteristiche di un investimento, quali l’impegno di capitali o di altre risorse, il conseguimento di un guadagno o di un utile o l’assunzione di un rischio, costituiti o acquisiti da un investitore di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest’ultima, compresi, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, fatta eccezione per i crediti derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi, o per i crediti legati a una transazione commerciale la cui scadenza originale è inferiore ai tre anni;
- i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti dalla legge, da contratto o da decisione presa dall’autorità in applicazione della legge.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, le persone fisiche o gli enti giuridici che hanno effettuato un investimento sul territorio dell’altra Parte contraente e sono definiti come segue:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima; non sono incluse le persone fisiche aventi la cittadinanza di entrambe le Parti contraenti.
- gli enti giuridici, compresi:i)le società, le società di capitali, le società di persone e altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti in conformità alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede e svolgono attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente;ii)gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente ma effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, ovvero secondo le lettere (a) e (b) i).
- Un ente giuridico si considera controllato se l’investitore ha la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. Per quanto riguarda l’Egitto, l’investitore deve inoltre partecipare al capitale dell’ente giuridico.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente come definito dalla legislazione della Parte contraente in questione, conformemente al diritto internazionale.