Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono considerate suoi cittadini;
- le persone giuridiche, comprese le società, le società di capitali, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede e svolgono attività economiche sostanziali sul territorio di questa stessa Parte contraente;
- le persone giuridiche non costituite secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma effettivamente controllate da persone fisiche ai sensi della lettera (a) o da persone giuridiche ai sensi della lettera (b) del presente paragrafo.
Per essere considerati investimenti ai fini del presente Accordo, gli averi devono presentare le caratteristiche di un investimento, compresi l’impegno di capitali o di altre risorse, la prospettiva di un guadagno o di un utile e l’assunzione di rischi.
Il termine «investimento» designa ogni tipo di avere, materiale o immateriale, investito sul territorio di una Parte contraente dagli investitori dell’altra Parte contraente conformemente alla legislazione della prima Parte contraente e comprende in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, le quote sociali o altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, ad eccezione dei crediti derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di commercio o di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; e
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» indica:
- per la Georgia:
- il territorio della Georgia all’interno dei confini dello Stato internazionalmente riconosciuti, compreso il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali, lo spazio aereo sovrastante nonché le zone adiacenti, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale al largo delle coste marine sui quali la Georgia può esercitare diritti sovrani in conformità al diritto internazionale;
- per la Confederazione Svizzera:
- il territorio della Svizzera designato nelle sue leggi in conformità al diritto internazionale.