Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investimento» comprende ogni categoria di averi e include in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni mobiliari e immobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari, inclusi titoli e obbligazioni e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), i procedimenti tecnici, il «know-how» e la clientela;
- le concessioni e diritti analoghi conferiti per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o di sfruttamento delle risorse naturali.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono considerate suoi cittadini;
- le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede sul territorio di quest’ultima, o le persone giuridiche direttamente o indirettamente controllate da cittadini di questa Parte contraente o da persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede sul territorio di questa stessa Parte contraente.
Il termine «reddito» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, le plusvalenze patrimoniali, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» designa il territorio delle Parti contraenti e comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero sulle quali la Parte contraente interessata può esercitare la propria sovranità o la propria giurisdizione, in conformità della legislazione nazionale e del diritto internazionale.