Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono considerate suoi cittadini;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente;
- gli enti giuridici che, costituiti conformemente alla legislazione di un qualsiasi Paese, sono controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o da enti giuridici ai sensi delle lettere (a) e (b) del presente capoverso e appartengono sostanzialmente a dette persone o a detti enti.
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari nonché usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale inclusi in particolare, ma non esclusivamente, i diritti d’autore e diritti affini, i marchi di fabbrica o di commercio, i brevetti d’invenzione, i disegni e modelli industriali, i procedimenti tecnici, le novità vegetali, il know-how, il segreto d’affari, i nomi commerciali e la clientela;
- i diritti conferiti per legge o per contratto quali concessioni, licenze, autorizzazioni e permessi.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, le plusvalenze patrimoniali, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» designa le zone marittime adiacenti allo Stato costiero interessato nella misura in cui detto Stato può esercitare la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.