Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede e svolgono attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente;
- gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche ai sensi della lettera (a) o enti giuridici ai sensi della lettera (b) del presente paragrafo.
Ogni modifica della forma in cui gli averi sono investiti non invalida il loro carattere di investimento.
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale quali servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- le obbligazioni, i titoli di prestiti, altre forme di credito e prestiti;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (come brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, in applicazione della legge.
Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, le remunerazioni e i pagamenti in natura.
Il termine «territorio» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, il territorio terrestre, le acque interne, lo spazio aereo e, se del caso, il mare territoriale nonché le zone marittime situate oltre il mare territoriale, compresi i fondali marini e il loro sottosuolo, e le loro risorse naturali, sui quali la Parte contraente esercita diritti sovrani o una giurisdizione conformemente alla sua legislazione e al diritto internazionale.