Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio della medesima.
- gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari, compresi titoli e obbligazioni, e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale, in particolare diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni, marchi di fabbrica o di commercio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza, le procedure tecniche, il know-how e la clientela;
- le concessioni a scopo economico conferite per legge o per contratto, incluse le concessioni di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» designa il territorio dello Stato in questione come è definito dalla costituzione e dalla legislazione applicabile dello stesso.