Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la sua cittadinanza;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone e altre organizzazioni costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente nonché le entità giuridiche che non sono costituite conformemente a detta legislazione, ma sono effettivamente controllate da cittadini o da entità giuridiche di questa Parte contraente; tali criteri si applicano parimenti alle società holding e offshore.
Ogni modifica della forma di investimento o di reinvestimento degli averi non ne pregiudica il carattere d’investimento.
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche ogni altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con un valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale, quali diritti d’autore, brevetti d’invenzione, disegni o modelli industriali, modelli d’utilità, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza, procedimenti tecnici, know-how e clientela, nonché altri diritti analoghi;
- le concessioni di diritto pubblico comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, come anche qualsiasi altro diritto conferito per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, i dividendi, gli interessi, i profitti in capitale, i canoni, le spese manageriali, di assistenza tecnica e altre spese, indipendentemente dalla forma di versamento del reddito.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e comprende il mare territoriale nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estende oltre i limiti delle acque territoriali e sulle quali lo Stato interessato può esercitare i diritti sovrani o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.