Ai fini del presente Accordo:
- Sono «cittadini» le persone fisiche che, secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, hanno la cittadinanza del medesimo.
- Sono «società»:aa)per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le collettività, stabilimenti o fondazioni con personalità giuridica, nonché le società in nome collettivo o in accomandita e le altre comunità di persone prive di personalità giuridica, nelle quali cittadini svizzeri hanno, direttamente o indirettamente, un interesse preponderante;bb)per quanto concerne il Regno del Marocco, qualsiasi società debitamente fondata, costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi e dei regolamenti del Regno del Marocco, nelle quali persone fisiche cittadine del Regno del Marocco o il Regno del Marocco ed i suoi organismi hanno un interesse sostanziale.
- il termine «investimenti» comprende ogni tipo di beni od averi e in particolare, ma non esclusivamente:aa)la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale quale le ipoteche, i diritti di pegno, gli usufrutti e diritti analoghi;bb)quote sociali e altri tipi di partecipazione in società;cc)crediti monetari e diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;dd)diritti d’autore, diritti di proprietà industriale (come brevetti di invenzione, marchi di fabbrica o di commercio, disegni industriali, knowhow, nomi commerciali e clientela;ee)concessioni o altri diritti conferiti dalle autorità delle Parti Contraenti, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
- il termine «reddito» designa l’importo degli utili netti o degli interessi prodotti da un investimento per un periodo determinato.