Ai fini del presente Accordo:
Ogni modifica ulteriore della forma in cui sono investiti o reinvestiti gli averi non tocca la loro caratteristica d’investimento.
Il termine «investimento» designa qualsiasi categoria di valori patrimoniali ed averi, segnatamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale, le procedure tecniche, i nomi commerciali, know-how e clientela;
- le concessioni a scopo economico conferite per legge, per decisione amministrativa o per contratto, comprese le concessioni di prospezione, sviluppo, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente,
- le persone fisiche che possiedono la nazionalità di detta Parte contraente;
- le persone giuridiche costituite in conformità della legislazione di detta Parte contraente;
- le persone giuridiche che non sono costituite in conformità della legislazione di detta Parte contraente, ma che sono controllate, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche secondo le lettere (a) e (b).
Il termine «ricavi» designa gli importi risultanti da un investimento e include soprattutto, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i dividendi, i profitti in capitale, i canoni e altri emolumenti.
Il termine «territorio» designa, per quanto riguarda ogni Parte contraente, il territorio terrestre e le zone marittime, compresa la zona economica esclusiva, i fondali marini e il loro sottosuolo, sui quali la Parte contraente interessata esercita la propria sovranità giuridica o giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.