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0.975.264.9

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare di Polonia concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti

RU 1990 917

Traduzione1

Concluso l’8 novembre 1989

Entrato in vigore mediante scambio di lettere il 17 aprile 1990

(Stato 17 aprile 1990)

Preambolo

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Popolare di Polonia,

Desiderose di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, dappresso denominati «le Parti Contraenti»,

Intenzionate a creare e a mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente sul territorio dell’altra Parte,

Consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica delle due Parti Contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte Contraente:

  1. le persone fisiche che hanno la cittadinanza di detta Parte;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri istituti fondati od organizzati altrimenti in conformità della legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte Contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di tale Parte Contraente; resta inteso che il controllo esige una quota significativa di proprietà.

Il termine «investimenti» designa qualsiasi categoria di averi e include, ma non esclusivamente:

  1. la proprietà di beni mobili ed immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e manuali;
  2. le azioni, quote sociali ed altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), goodwill e clientela;
  5. i diritti conferiti da un’autorità pubblica per esercitare un’attività economica, comprese le concessioni, ad esempio le concessioni di ricerca, d’estrazione o di sfruttamento delle risorse naturali.

Il termine «territorio» designa il territorio di una Parte Contraente, compresa qualsiasi zona situata oltre il mare territoriale, che è stata o può essere designata dalle leggi di una Parte Contraente, in conformità del diritto internazionale, in quanto zona sulla quale una Parte Contraente può esercitare diritti sovrani o una giurisdizione.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte Contraente da investitori dell’altra Parte qualora detti investimenti siano stati effettuati dopo il 26 maggio 1976 in conformità delle leggi e regolamenti della prima Parte Contraente.

Il presente Accordo non pregiudica i diritti né gli obblighi delle Parti Contraenti per quanto concerne gli investimenti che non rientrano nel suo campo di applicazione.

Art. 3 Promozione ed ammissione degli investimenti

Ciascuna Parte Contraente incoraggia gli investimenti fatti sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte Contraente rilascia, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ciascuna Parte Contraente garantisce, ogni qualvolta risulti necessario, il rilascio delle autorizzazioni richieste per le attività dei consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione e trattamento degli investimenti

Ciascuna Parte Contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti fatti, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte e non ostacola con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’incremento, la vendita e, all’occorrenza, la liquidazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte Contraente garantisce, sul proprio territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte. Tale trattamento non sarà meno favorevole di quello accordato da ciascuna Parte agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai suoi propri investitori o di quello accordato da ciascuna Parte agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori della nazione più favorita, qualora tale trattamento fosse più favorevole. Le imprese congiunte godranno, in quanto enti, del trattamento menzionato.

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte Contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della propria partecipazione o associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale, a un mercato comune o ad un’organizzazione di mutua assistenza economica.

Art. 5 Trasferimento

Ciascuna Parte Contraente, sul cui territorio sono effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte, accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei pagamenti relativi a detti investimenti, in particolare:

  1. il ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresa l’eventuale rivalutazione del capitale;
  2. i canoni derivanti da diritti di cui all’articolo 1 capoverso (2) lettera d) del presente Accordo;
  3. gli ammontari relativi a prestiti o ad altri impegni stipulati ai fini dell’investimento;
  4. gli interessi, dividendi, utili ed altri redditi correnti.

Il libero trasferimento concernente gli investimenti svizzeri sul territorio della Repubblica Popolare di Polonia è corredato delle seguenti modalità:

  1. i trasferimenti di valuta estera da parte di investitori svizzeri sono effettuati a partire dal conto in valuta estera dell’investitore che trasferisce detta valuta; qualora tale conto in valuta estera non fosse sufficiente per il trasferimento, la Repubblica Popolare di Polonia autorizzerà, impregiudicata la lettera b) del presente capoverso, la conversione della valuta polacca in valuta trasferibile;
  2. in merito ai casi menzionati nelle lettere c) e d) del capoverso (1) del presente articolo, la conversione di valuta polacca in valuta trasferibile può, conformemente alla legislazione di questo Paese, dipendere da accordi specifici tra l’investitore e le autorità competenti della Repubblica Popolare di Polonia; tali accordi dovrebbero essere stipulati di preferenza all’atto dell’approvazione dell’investimento;
  3. trascorso un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo e ove una Parte Contraente ne facesse richiesta, le modalità del presente capoverso saranno riesaminate in vista di una loro possibile soppressione;
  4. gli investitori svizzeri non possono, in nessun caso, fruire di un trattamento meno favorevole di quello accordato agli investitori di uno Stato terzo.

A meno che l’investitore non abbia accettato un diverso accordo, i trasferimenti sono effettuati al corso del cambio applicabile alla data del trasferimento, secondo la regolamentazione in vigore in materia di cambio della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Art. 6 Espropriazione e indennizzo

Nessuna Parte Contraente prenderà, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo è stabilito nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza ritardo ingiustificato all’avente diritto, indipendentemente dalla sua residenza o domicilio. Un trasferimento è considerato avvenuto «senza ritardo ingiustificato» qualora venga effettuato nel lasso di tempo normalmente richiesto per l’adempimento delle formalità di trasferimento. Tale periodo decorre dal giorno in cui è stata presentata la pertinente richiesta e non può superare i tre mesi.

Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivolta, disordini, stato di emergenza o avvenimenti analoghi, sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte Contraente, fruiranno, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 capoverso (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o qualsiasi altro risarcimento.

Gli investitori menzionati nell’articolo 1 capoverso (1) lettera c) del presente Accordo non possono far valere rivendicazioni in base ai capoversi (1) o (2) del presente articolo qualora sia stato già versato un indennizzo in virtù di una disposizione analoga di un altro accordo di protezione degli investimenti, concluso dalla Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le disposizioni della legislazione di ciascuna Parte Contraente che accordassero all’investitore un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo prevalgono.

Art. 8 Surrogazione

Se una Parte Contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce la surrogazione, per cessione al garante, dei diritti dell’investitore nel caso in cui un pagamento sia stato fatto in virtù di tale garanzia dalla prima Parte Contraente. L’altra Parte Contraente ha il diritto di pretendere il pagamento delle imposte o altre tasse pubbliche dovute e pagabili dall’investitore.

Art. 9 Controversie tra una Parte Contraente ed un investitore
dell’altra Parte Contraente

Al fine di risolvere le controversie relative agli investimenti tra una Parte Contraente e un investitore dell’altra Parte Contraente ed impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo, le parti interessate procederanno a consultazioni.

Se, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla domanda scritta, tali consultazioni non sfociassero in una soluzione, le parti in causa possono procedere come segue:

  1. una controversia relativa agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del presente Accordo sarà sottoposta, su richiesta dell’investitore, a un tribunale arbitrale;
  2. se una controversia non concerne il capoverso (2) lettera a) qui innanzi e ove le due parti ne convenissero, la controversia sarà sottoposta a un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale è istituito per ogni singolo caso. Salvo che le parti in causa non dispongano altrimenti, ciascuna di esse designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano il presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri devono essere designati entro un termine di due mesi non appena ricevuta la richiesta di ricorso all’arbitrato e il presidente deve essere nominato nei due mesi successivi.

Se i termini stabiliti nel capoverso (3) qui innanzi non sono stati rispettati, ciascuna parte in causa può, in assenza di qualsiasi altro accordo, invitare il Presidente del Tribunale Arbitrale della Camera Internazionale del Commercio in Parigi a procedere alle designazioni. Se il Presidente è impedito di esercitare il mandato o se è cittadino di una delle Parti Contraenti, le disposizioni del capoverso (5) dell’articolo 10 sono applicabili mutatis mutandis.

Tranne diversa disposizione delle parti in causa, il tribunale arbitrale stabilisce da sé la propria procedura. Le sue decisioni sono definitive ed hanno carattere obbligatorio. Ciascuna Parte Contraente riconosce e garantisce l’esecuzione della sentenza arbitrale.

Ciascuna parte in causa assume le spese concernenti il suo membro del tribunale arbitrale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale; le spese della presidenza e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle due parti in causa. Il tribunale può nondimeno decidere che una delle due parti in causa assuma una più ampia quota delle spese e tale decisione vincolerà le due parti.

La Parte Contraente che è parte in causa non può in nessun momento della procedura di composizione della controversia o di esecuzione della sentenza eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

Qualora le due Parti Contraenti fossero partecipi della Convenzione del 18 marzo 1965 2 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, le controversie saranno sottoposte come segue al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti: le controversie di cui al capoverso (2) lettera a) del presente articolo, su richiesta dell’investitore, e le controversie di cui al capoverso (2) lettera b) del presente articolo, su richiesta delle due parti.

Art. 10 Controversie tra Parti Contraenti

Le controversie tra Parti Contraenti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno composte per via diplomatica.

Se le due Parti Contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere delle controversia, quest’ultima sarà sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte Contraente designerà un arbitro. I due arbitri così designati nomineranno un presidente, cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti.

Se una delle Parti Contraenti non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro sarà nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo sarà nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei capoversi (3) e (4) qui innanzi, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una delle due Parti Contraenti, le nomine saranno fatte dal Vicepresidente o, qualora quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuna delle Parti.

Salvo che le Parti Contraenti dispongano altrimenti, il tribunale fissa da sé la propria procedura. Il tribunale prende le proprie decisioni a maggioranza dei voti.

Le decisioni del tribunale sono definitive e obbligatorie per le Parti Contraenti.

Ciascuna Parte Contraente assume le spese del suo membro del tribunale arbitrale nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale; le spese della presidenza e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle due Parti Contraenti. Il tribunale può nondimeno decidere che una delle Parti assuma una più ampia quota delle spese e tale decisione vincolerà le due Parti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte Contraente osserva gli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità legali inerenti alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali; rimarrà in vigore per dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato, alle stesse condizioni, ogni quinquennio fintanto che una Parte Contraente non l’abbia denunciato per scritto con preavviso di sei mesi.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo rimarranno applicabili per altri dieci anni agli investimenti fatti prima della denuncia. Fatto a Berna, l’8 novembre 1989, in due esemplari originali, ciascuno in lingua francese, polacca e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Franz Blankart

Per la
Repubblica Popolare di Polonia:

Andrzej Wójcik