Ogni Parte Contraente incoraggerà quanto possibile gli investimenti fatti sul proprio territorio da cittadini o società dell’altra Parte e ammetterà tali investimenti nel quadro della propria politica economica, giusta la propria legislazione ed i propri regolamenti.
Qualora una procedura d’ammissione sia richiesta da una delle Parti, gli investimenti effettuati da cittadini o società dell’una sul territorio dell’altra vi dovranno sottostare. Gli investimenti beneficieranno dei vantaggi e della protezione della presente Convenzione solo se saranno stati ammessi tramite detta procedura e, nel caso in cui risultasse necessaria un’approvazione scritta, solo se saranno stati espressamente approvati per scritto dall’altra Parte.