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Convenzione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Singapore concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti Conchiusa il 6 marzo 1978

RU 1978 1190

Traduzione1

Entrata in vigore con scambio di note il 3 maggio 1978

(Stato 3 maggio 1978)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Singapore,

desiderosi di incrementare la cooperazione economica tra i due Stati,

intenzionati a creare condizioni favorevoli all’investimento di capitali, ad opera di cittadini e società di ciascuno dei due Stati sul territorio dell’altro, e ad intensificare la collaborazione tra i cittadini e le società dei due Stati nei settori della scienza, della tecnologia, dell’industria e del commercio,

consapevoli della necessità di proteggere gli investimenti dei cittadini e delle società dei due Stati e di stimolare il trasferimento di capitali ai fini della prosperità economica dei due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Parte Contraente incoraggerà quanto possibile gli investimenti fatti sul proprio territorio da cittadini o società dell’altra Parte e ammetterà tali investimenti nel quadro della propria politica economica, giusta la propria legislazione ed i propri regolamenti.

Qualora una procedura d’ammissione sia richiesta da una delle Parti, gli investimenti effettuati da cittadini o società dell’una sul territorio dell’altra vi dovranno sottostare. Gli investimenti beneficieranno dei vantaggi e della protezione della presente Convenzione solo se saranno stati ammessi tramite detta procedura e, nel caso in cui risultasse necessaria un’approvazione scritta, solo se saranno stati espressamente approvati per scritto dall’altra Parte.

Art. 2

Ogni Parte Contraente proteggerà, sul suo territorio, gli investimenti dei cittadini o società dell’altra e non ostacolerà con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’accrescimento, la vendita e, se del caso, la liquidazione di tali investimenti. Ogni Parte faciliterà segnatamente il rilascio delle necessarie autorizzazioni e licenze per tutte le attività connesse con la direzione, la stimolazione e la dotazione di personale relative all’investimento.

Ogni Parte garantirà, sul proprio territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti dei cittadini o società dell’altra Parte. Salvo restando le deroghe, previste sia dalla legislazione in vigore al momento dell’investimento sia dai disposti dell’eventualmente necessario documento d’ammissione, il trattamento che ogni Parte accorderà, sul proprio territorio, agli investimenti dei cittadini o società dell’altra Parte, non dovrà risultare meno favorevole di quello accordato, da ogni Parte, ai propri cittadini o società, o di quello accordato ai cittadini o società della Nazione più favorita, qualora quest’ultimo fosse più favorevole. Tale trattamento non s’applicherà ai privilegi che una Parte Contraente accordasse ai cittadini o società di uno Stato terzo, membro o associato di un’unione doganale, di un mercato comune o di una zona di libero scambio.

Art. 3

Ogni Parte Contraente, sul cui territorio son fatti degli investimenti di cittadini o società dell’altra Parte, accorderà a detti cittadini o società il libero trasferimento delle somme che entrano nel proprio territorio, oppure che ne escono, in quanto:

  1. interessi, dividendi, benefici e altri redditi correnti;
  2. ammortamenti e rimborsi contrattuali;
  3. ammontari necessari per la direzione dell’investimento,
  4. apporti suppletivi di capitale necessari a mantenere e a sviluppare l’investimento;
  5. canoni e altri diritti di licenza derivanti dall’assistenza commerciale, amministrativa e tecnica;
  6. prodotti di una vendita e di una liquidazione parziale o totale di capitali, comprese le plusvalenze.

Art. 4

Nessuna Parte Contraente prenderà provvedimenti d’esproprio, di nazionalizzazione o di spossessamento, diretti o indiretti, contro investimenti di cittadini o società dell’altra Parte, tranne qualora i provvedimenti stessi risultino volti all’interesse pubblico, o ammissibili in virtù di un decreto parlamentare vigente nel momento d’effettuazione dell’investimento, risultino presi su base non discriminatoria in ottemperanza delle prescrizioni legali ed infine qualora sia corrisposta un’indennità effettiva ed adeguata. Tale indennità andrà pagata, senza ingiustificato ritardo, all’avente diritto, in moneta liberamente convertibile e trasferibile.

Art. 5

Con riserva dei disposti dell’articolo 1 capoverso 2, la presente Convenzione si applicherà a tutti gli investimenti effettuati da cittadini o società di una Parte sul territorio dell’altra, prima o dopo la sua entrata in vigore.

Art. 6

Le condizioni più favorevoli delle presenti, già stipulate da una delle Parti Contraenti, non vengono invalidate dalla Convenzione.

Art. 7

Se una Parte Contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento, effettuato da un cittadino o una società sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconoscerà la surrogazione, per cessione al garante, dei diritti dell’investitore quanto al danno, nel caso in cui un pagamento sia stato fatto in virtù di tale garanzia.

Art. 8

Ai fini della presente Convenzione:

  1. il termine «cittadini» designa le persone fisiche le quali, giusta la legislazione di ogni Parte Contraente, sono considerate come cittadini di tale Stato;
  2. il termine «società» designa:1.2per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le collettività, istituzioni o fondazioni con personalità giuridica, nonché le società in nome collettivo o in accomandita e le altre comunità di persone senza personalità giuridica, costituite giusta il diritto svizzero o nelle quali i cittadini svizzeri hanno direttamente o indirettamente, ed in ogni momento, un interesse preponderante;2.per quanto concerne la Repubblica di Singapore, tutte le società, ditte o associazioni costituite o fondate giusta la sua legislazione, nelle quali cittadini singaporiani hanno direttamente o indirettamente, ed in ogni momento, un interesse preponderante;
  3. il termine «investimento» include i collocamenti di ogni genere, comprese tutte le categorie d’averi, in particolare, ma non esclusivamente:1.i beni mobili ed immobili, nonché i diritti reali su di essi, quali ipoteche, mutui, sicurtà reali, usufrutti e diritti simili;2.azioni, titoli e altre parti sociali;3.crediti monetari e diritti a tutte le prestazioni di valore economico;4.i diritti d’autore, di proprietà industriale (come brevetti, marchi di commercio, disegni industriali), know‑how, nomi commerciali e goodwill;5.le concessioni commerciali di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento delle risorse naturali;
  4. il termine «redditi» designa gli ammontari che un investimento produce durante un periodo determinato sotto forma di benefici netti.

Art. 9

Ogni eventuale vertenza, circa l’interpretazione o l’esecuzione della presente Convenzione, verrà composta per via diplomatica.

Se le Parti Contraenti non giungono ad una composizione entro sei mesi, la vertenza, a richiesta dell’una o dell’altra, sarà sottoposta a un tribunale arbitrale di tre membri. Ogni Parte designerà un arbitro e i due arbitri così designati nomineranno un presidente che dovrà essere cittadino di uno Stato terzo.

Qualora una Parte non abbia designato il proprio arbitro né, entro due mesi, abbia dato seguito all’invito dell’altra di designarlo, l’arbitro sarà nominato, ad istanza di quest’ultima Parte, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente, entro i due mesi successivi alla loro designazione, il presidente sarà nominato, ad istanza dell’una o dell’altra Parte dal presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, il presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito d’esercitare il mandato, o risulta cittadino di una delle Parti, la nomina sarà fatta dal vicepresidente o, essendo questo impedito o cittadino di una Parte, dal giudice della Corte di rango più vicino e più elevato che non sia né cittadino di una Parte né impedito d’esercitare il mandato.

Tranne diversa disposizione delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce da sé la propria procedura.

I lodi vincolano le Parti.

Art. 10

La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno in cui le due Parti Contraenti si saranno notificato il compimento delle formalità costituzionali per la conclusione e la vigenza dei trattati internazionali e resterà valida per quattro anni. Tranne disdetta scritta, data sei mesi innanzi la scadenza del periodo suddetto, la presente Convenzione si rinnoverà via via per periodi biennali. In questo caso, ogni Parte Contraente potrà disdire la Convenzione sei mesi prima della fine di ogni biennio.

In caso di disdetta della presente Convenzione, giusta il paragrafo 1 di questo articolo, i disposti degli articoli da 1 a 9 si applicheranno ancora durante dieci anni agli investimenti effettuati prima della disdetta stessa. Insorgendo delle divergenze, i disposti dell’articolo 9 si applicheranno ancora durante un anno prima e un anno dopo la cessazione di tal periodo decennale. Fatto a Singapore il 6 marzo 1978, in due originali in lingua tedesca e inglese, ogni testo facendo parimente fede, rimanendo inteso però che in caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jacobi

Per il Governo
della Repubblica di Singapore:

Ngiam Tong Dow

Scambio di lettere del 6 marzo 1978

Singapore, 6 marzo 1978

Signor Ambasciatore

Klaus Jacobi

Delegato del Consiglio federale

agli accordi commerciali

Signor Ambasciatore,

  1. Riferendomi all’odierna Convenzione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Singapore, mi pregio comunicarle che le Parti Contraenti hanno stabilito che gli affari fiscali, concernenti il territorio delle due Parti, non rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione ma saranno disciplinati da una Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione, nonché dalle leggi nazionali di ogni Parte Contraente.
  2. Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che il paragrafo precedente riproduce esattamente l’accordo intervenuto fra le due Parti Contraenti.
  3. paragrafo 1, sia definita come «proprietà diretta o indiretta, per esempio tramite un’altra società, nelle mani di cittadini svizzeri, d’almeno cinquantuno per cento (51%) del capitale della società che beneficia dei vantaggi o della protezione offerti dalla Convenzione o che li fa valere. La parte di capitale che eventualmente si trovasse direttamente o indirettamente nel possesso di cittadini singaporiani non è protetta dalla Convenzione».

Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Ngiam Tong Dow
Per il Governo
della Repubblica di Singapore
e in suo nome

Singapore, 6 marzo 1978

A Sua Eccellenza

Ngiam Tong Dow

Repubblica di Singapore

Eccellenza,

Mi pregio dichiarare ricevuta la sua lettera del 6 marzo 1978 i cui due primi paragrafi sono del tenore seguente:

  1. «Riferendomi all’odierna Convenzione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Singapore, mi pregio comunicarle che le Parti Contraenti hanno stabilito che gli affari fiscali, concernenti il territorio delle due Parti, non rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione ma saranno disciplinati da una Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione, nonché dalle leggi nazionali di ogni Parte Contraente.
  2. Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che il paragrafo precedente riproduce esattamente l’accordo intervenuto fra le due Parti Contraenti.»

Le confermo con la presente l’accordo fra le due Parti Contraenti su quanto precede.

Per contro, accetto la proposta recata nel terzo paragrafo della Sua lettera solo per quanto attiene all’applicazione della Convenzione e alla condizione che la definizione della società svizzera, giusta l’articolo 8 lettera b) paragrafo 1, derivante dalla Sua definizione della nozione di «interesse preponderante», non vincoli il Governo della Confederazione Svizzera per quanto concerne gli affari fuoriuscenti dal campo d’applicazione della Convenzione stessa.

Per quanto concerne l’estensione della protezione diplomatica alle società svizzere, noi partiamo dal principio che dei cittadini hanno un «interesse preponderante» allorché esercitano direttamente o indirettamente, per esempio tramite un’altra società, un’influenza determinante sulla società. Per riscontrare se tale influenza effettivamente esista, si terrà conto della partecipazione dei cittadini svizzeri al capitale sociale, del ruolo che essi svolgono negli organi direttivi della società e d’ogni altro fattore atto a far risaltare il fatto che i cittadini svizzeri controllano la società.

Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.

K. Jacobi
Per il Governo
della Confederazione Svizzera
e in suo nome