Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti d’invenzione, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- ogni diritto conferito per legge, per contratto o in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate regolarmente per intraprendere un’attività economica, compresi quelli di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che hanno la cittadinanza della medesima;
- le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente;
- le persone giuridiche non costituite secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma controllate, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, ovvero secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari di gestione e di assistenza tecnica o qualunque altra remunerazione, e i pagamenti in natura.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente come è definito dalla legislazione della Parte contraente in questione, conformemente al diritto internazionale.